(1) La lettera f) del punto 5.2 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:
“f) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale ed equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 per cento, se tale componente non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite presso un servizio residenziale.”
(2) La lettera b) del punto 10.2 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è così sostituita:
“b) il 50 per cento della quota base per ciascun componente del nucleo familiare con una invalidità civile pari al 100 per cento o con un handicap psichico o fisico permanente, accertato da una commissione sanitaria pubblica o dal competente medico legale ed equiparabile ad una invalidità civile pari al 100 per cento, se tale componente non percepisce l’assegno di accompagnamento di cui all’articolo 3, comma 1, numero 6, della legge provinciale 21 agosto 1978, n. 46, e successive modifiche, o l’assegno di cura di cui all’articolo 8 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, e non è ospite presso un servizio residenziale;”
(3) Dopo la lettera b) del punto 10.2 dell’allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, è aggiunta la seguente lettera c):
“c) un importo annuale di 1.900,00 euro in caso di genitore singolo con un figlio minorenne, qualora si tratti di un nucleo familiare composto da due persone ai sensi del presente decreto.”
(4) Il punto 10.3 dell'allegato A al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche, è così sostituito:
“10.3 In deroga a quanto previsto al punto 10.1, per il calcolo delle prestazioni "reddito minimo di inserimento", "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie" e "prestazione specifica" non sono deducibili le spese di cui al punto 10.1, lettere b) e c), e di cui al punto 10.2, lettera a). L’importo di cui al punto 10.2, lettera c), è deducibile esclusivamente per la prestazione "contributo al canone di locazione e per le spese accessorie.”