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Delibera 14 dicembre 2009, n. 2911
Istituzione dell'Azienda "Musei provinciali" (modificata con delibera n. 753 del 24.06.2014, delibera n. 1021 del 22.12.2020 e delibera n. 527 del 02.08.2022)

Allegato A

Statuto dell’Azienda Musei provinciali

Art. 1
Denominazione

1. L’Azienda Musei provinciali, di seguito denominata Azienda, è un ente strumentale della Provincia Autonoma di Bolzano con personalità giuridica di diritto pubblico, dotata di autonomia funzionale, organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale.

Art. 2
Unità organizzative

1. L’Azienda è strutturata nelle seguenti unità organizzative:

a) Museo provinciale del turismo “Touriseum” presso Castel Trauttmannsdorff a Merano;

b) “Museo Archeologico dell’Alto Adige” di Bolzano;

c) “Museo di Scienze Naturali dell’Alto Adige” di Bolzano e “Planetarium Alto Adige” a San Valentino in Campo (Cornedo all'Isarco);

d) “Museo provinciale delle miniere” di Masseria/Ridanna, Monteneve, Cadipietra e Predoi;

e) “Museo provinciale della caccia e della pesca” presso Castel Wolfsthurn a Mareta;

f) “Museo provinciale degli usi e costumi” di Teodone/Brunico;

g) “Museo provinciale del vino” di Caldaro;

h) Museo provinciale ladino “Museum Ladin Ćiastel de Tor” a San Martino in Badia e “Museum Ladin Ursus ladinicus” a San Cassiano;

i) Museo provinciale di Storia e Cultura “Castel Tirolo” con i compendi immobiliari “Castel Velturno” a Velturno e “Castello Montani di Sopra” a Laces;

j) Museo provinciale “Forte di Fortezza”, comprese la “casa della pace” e la “caserma dei pionieri” e il bunker n. 3.

2. L’Azienda gestisce inoltre il “Museo Eccel Kreuzer” di Bolzano. Anche per tale Museo trovano applicazione le disposizioni del presente statuto.

Art. 3
Compiti

1. L’Azienda adempie al proprio incarico in conformità agli standard fissati dal Codice etico del Consiglio Internazionale dei Musei (ICOM), e secondo quanto previsto dalla legge provinciale sui musei e sulle collezioni 16 giugno 2017, n. 6, e successive modifiche, e dai relativi criteri applicativi.

2. L’Azienda ha i seguenti compiti e finalità:

a) collezionare e conservare testimonianze originali, relative all’Alto Adige, di tipo culturale, naturale, storico, contemporaneo, effettuare attività di ricerca e documentazione sulle stesse, esporle e trasmetterle, allo scopo di salvaguardarle per le generazioni future;

b) conservare, inventariare e documentare sistematicamente gli oggetti museali ed effettuare ricerca scientifica sugli stessi;

c) garantire la conservazione a lungo termine dei singoli oggetti museali attraverso misure di restauro, di sistemazione in depositi o spazi espositivi adeguati e di protezione dall’accesso dei non addetti;

d) rappresentare e divulgare il sapere correlato agli oggetti in forma di mostre permanenti e temporanee, manifestazioni e convegni a scopi formativi e di studio mirati ai singoli gruppi di destinatari, nonché promuovere ed eseguire attività di ricerca e pubblicare i relativi risultati;

e) creare un senso d’identità e di radicamento nella società e adempiere il proprio incarico culturale e formativo attraverso la comunicazione con il pubblico e i visitatori, il plurilinguismo, una didattica, mirata ai vari gruppi target, per persone di tutte le età, nonché garantire l’accesso alle persone con disabilità e la parità tra i sessi;

f) collaborare, ai fini di ricerca scientifica e di ampliamento delle collezioni, con le istituzioni e gli enti provinciali attivi nell’ambito della formazione o della ricerca, con altre istituzioni ed enti pubblici o privati e con singole persone;

g) istituire e gestire biblioteche e archivi specifici;

h) custodire i beni immobili, il patrimonio e gli arredi dei musei provinciali, salvo quanto diversamente previsto per casi specifici con separata deliberazione della Giunta provinciale;

i) gestire il Centro climatico del “Museo provinciale delle miniere” di Predoi;

j) gestire gli shop dei musei provinciali e altri servizi connessi all’attività dei musei stessi;

k) custodire la collezione del “Museo Eccel Kreuzer”.

Art. 4
Organi

1. Sono organi dell’Azienda:

a) il Direttore/la Direttrice dell’Azienda;

b) i Comitati scientifici;

c) l’Organo di controllo.

Art. 5
Direttore/Direttrice dell’Azienda

1. L’Azienda è gestita da un Direttore/una Direttrice, che la rappresenta.

2. Il Direttore/la Direttrice dell’Azienda è datore/datrice di lavoro ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, e relative norme provinciali. Il Direttore/la Direttrice è inoltre responsabile per tutto ciò che concerne il patrimonio e la contabilità dell’Azienda.

3. Il Direttore/La Direttrice dell’Azienda svolge inoltre i seguenti compiti:

a) redige, assieme ai Direttori/alle Direttrici dei musei provinciali, di seguito denominati Direttori/Direttrici di museo, il programma delle attività dell’Azienda e lo sottopone all’approvazione della Giunta provinciale;

b) adotta il bilancio di previsione dell’Azienda, le sue variazioni e il rendiconto generale e li sottopone all’approvazione della Giunta provinciale;

c) propone il contingente annuale di personale stagionale dell’Azienda, che deve essere approvato dalla Giunta provinciale;

d) propone, in collaborazione con i rispettivi Direttori/le rispettive Direttrici di museo, i nominativi dei membri dei Comitati scientifici di cui all’articolo 7, incluse le relative presidenze e vicepresidenze, e li sottopone all’approvazione della Giunta provinciale;

e) propone, in collaborazione con i rispettivi Direttori/le rispettive Direttrici di museo, i nominativi dei membri delle commissioni di esperti/esperte da nominare in caso di particolari esigenze e li sottopone all’approvazione della Giunta provinciale;

f) definisce il costo dei biglietti, le tariffe, i canoni e i corrispettivi dei servizi offerti dall’Azienda;

g) cura i rapporti con altre istituzioni culturali in generale e in particolare con istituzioni museali;

h) stipula i contratti per l’Azienda;

i) nomina, ai sensi della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche, gli incaricati del servizio economale e gli altri agenti contabili dell’Azienda.

4. Il Direttore/la Direttrice dell’Azienda può delegare con provvedimento motivato singoli compiti amministrativi di propria competenza ai Direttori/alle Direttrici dei musei.

Art. 6
Direttori/Direttrici di museo

1. La posizione giuridica e i compiti dei Direttori e delle Direttrici di museo corrispondono a quelli dei direttori e delle direttrici d’ufficio ai sensi della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

2. Un Direttore/Una Direttrice può dirigere anche due o più musei.

3. Il Direttore/La Direttrice di museo è preposto/preposta ai sensi della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche, e relative norme provinciali.

4. Il Direttore/la Direttrice di museo:

a) funge da consegnatario/consegnataria degli immobili e degli oggetti del museo, inclusi collezioni, prestiti e arredi;

b) gestisce lo shop del museo o provvede affinché la sua gestione sia affidata a terzi nel rispetto dei principi della non discriminazione e dell'uguaglianza di trattamento, della trasparenza, della proporzionalità, della pubblicità e del riconoscimento reciproco;

c) autorizza, sentito il Direttore/sentita la Direttrice dell’Azienda, prestiti di breve durata di oggetti da esposizione;

d) propone al Direttore/alla Direttrice dell’Azienda il contingente del personale stagionale per il proprio museo.

Art. 7
Comitati scientifici

1. Per ogni nucleo museale la Giunta provinciale nomina, per la durata della legislatura, un Comitato scientifico, composto da un minimo di tre e un massimo di dieci esperti. È inoltre nominato un Comitato scientifico per le tematiche riguardanti “l’uomo venuto dal ghiaccio”. Il Direttore/La Direttrice del relativo museo partecipa alle sedute del Comitato scientifico senza diritto di voto.

2. Il/La presidente e il/la vicepresidente del Comitato scientifico non possono appartenere allo stesso gruppo linguistico. Il verbale è redatto da una persona designata dal/dalla presidente.

3. Per la validità delle sedute del Comitato scientifico è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. In caso di parità di voti prevale il voto del/della Presidente.

4. Il Direttore/La Direttrice dell’Azienda può partecipare alle sedute dei Comitati scientifici senza diritto di voto.

Art. 8
Funzioni dei Comitati scientifici

1. I Comitati scientifici hanno le seguenti funzioni:

a) esprimere pareri sull’impostazione scientifica del rispettivo museo;

b) esprimere pareri e prestare consulenze riguardanti le collezioni;

c) esprimere pareri sul programma delle attività del rispettivo museo;

d) esprimere pareri e prestare consulenze in ordine alla pedagogia, alla didattica e alla comunicazione museale;

e) esprimere pareri sulla documentazione scientifica e sulle pubblicazioni del rispettivo museo;

f) prestare consulenze tecnico-scientifiche.

2. I pareri e le deliberazioni dei Comitati scientifici non sono di carattere vincolante.

Art. 9
Organo di controllo

1. L’Organo di controllo è composto da tre membri appartenenti a diversi gruppi linguistici e secondo un rapporto equilibrato fra i generi.

2. I membri dell’Organo di controllo, incluso il presidente/inclusa la presidente, sono nominati/nominate dalla Giunta provinciale per tre anni e rimangono in carica fino all’approvazione del rendiconto generale del terzo esercizio finanziario della loro carica. In caso di inadempienza, i membri possono essere revocati.

3. L’Organo di controllo esercita funzioni di controllo sulla regolarità amministrativo-contabile dell’attività dell’Azienda e redige le prescritte relazioni al bilancio di previsione e al rendiconto generale. Esprime inoltre un parere obbligatorio sulle eventuali variazioni di bilancio.

Art. 10
Personale

1. Il personale dei musei provinciali è personale della Provincia.

2. La Giunta provinciale fissa annualmente il contingente orario per il personale stagionale provinciale dell’Azienda.

3. L’Azienda può inoltre assumere personale, anche a orario ridotto, a tempo determinato con contratti di lavoro di diritto privato, ai sensi della normativa vigente, per mansioni stagionali o limitate nel tempo, in particolare per le seguenti attività: visite guidate all'interno e all'esterno dei musei, sorveglianza, mediazione e didattica museale, progetti e concetti per mostre e collezioni, ricerca, catalogazione e restauro di oggetti museali, servizio di cassa, vendita negli shop del museo, attività nell'ambito della ristorazione, servizi di pulizia, attività di portineria e altri compiti. A tale personale si applicano i contratti collettivi di riferimento.

Art. 11
Esercizio finanziario, bilancio di previsione e rendiconto generale

1. L’esercizio finanziario dell’Azienda coincide con l’anno solare.

2. L’Azienda adotta la contabilità finanziaria cui affianca, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario sia sotto il profilo economico-patrimoniale, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche, e dell’articolo 63/ter della legge provinciale 29 gennaio 2002, n. 1, e successive modifiche.

3. Al bilancio di previsione e al rendiconto generale è allegato un riepilogo delle entrate e delle spese previste o di quelle accertate e impegnate per i singoli musei, quali distinti centri di responsabilità.

Art. 12
Entrate

1. Le entrate dell’Azienda sono costituite da:

a) i proventi derivanti dalla gestione delle attività affidate all’Azienda;

b) i contributi, i finanziamenti e le assegnazioni della Provincia e di altri organismi pubblici o privati;

c) i proventi di lasciti, offerte e donazioni di terzi.

2. Alla gestione delle entrate provvede il Direttore/la Direttrice dell’Azienda.

Art. 13
Spese

1. Gli impegni di spesa a carico dell’Azienda sono assunti dal Direttore/dalla Direttrice dell’Azienda stessa, nei limiti delle disponibilità del bilancio.

2. Alla liquidazione provvedono rispettivamente, per le spese di relativa competenza, il Direttore/la Direttrice dell’Azienda e il Direttore/la Direttrice di museo competente.

3. Al pagamento delle spese dell’Azienda si provvede con mandati di pagamento sottoscritti dal Direttore/dalla Direttrice dell’Azienda.

Art. 14
Patrimonio

1. Costituiscono il patrimonio dell’Azienda:

a) i beni e le attrezzature tecniche connessi con il funzionamento dell’Azienda, non concessi in uso o in comodato o messi altrimenti a disposizione dalla Provincia;

b) i beni culturali ed artistici, sia singoli sia in collezioni, connessi con le funzioni museali dell’Azienda, nonché i materiali scientifici, bibliografici e documentaristici acquistati o ricevuti in lascito, offerta o donazione da parte di terzi, non concessi in uso o in comodato o messi altrimenti a disposizione dalla Provincia;

c) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali dell’Azienda.

2. I beni mobili ed immobili sono iscritti, ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, in registri d’inventario, sotto la responsabilità dei Direttori/delle Direttrici di museo competenti.

3. L’inventario è gestito separatamente per i singoli musei e suddiviso in un inventario per i beni mobili ed uno per i beni immobili. Gli inventari sono costantemente aggiornati per quanto riguarda gli incrementi, le riduzioni o le trasformazioni dei beni, in relazione sia alla composizione sia al valore dei beni stessi. I registri sono tenuti ai sensi della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 2, e successive modifiche, del relativo regolamento di esecuzione e delle direttive provinciali in materia.

4. In caso di introduzione in Alto Adige di un sistema unificato di catalogazione dei beni culturali, anche l’Azienda dovrà applicare le relative linee guida e gli standard previsti.

5. L’Azienda può alienare beni culturali e artistici, previa autorizzazione della Giunta provinciale. Le relative entrate sono destinate a spese d’investimento.

Art. 15
Tesoreria

1. L’Azienda ha un proprio servizio di tesoreria, affidato allo stesso istituto di credito che effettua tale servizio per la Provincia.

Art. 16
Scioglimento dell’Azienda

1. In caso di scioglimento dell’Azienda, la Provincia autonoma di Bolzano subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell’Azienda stessa.

 

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