Gli addetti sopra indicati, che al momento della pubblicazione della presente deliberazione svolgono già la loro attività presso un’impresa alimentare e non sono né in possesso di adeguata formazione né di attestato di formazione iniziale, devono svolgere la necessaria formazione entro 18 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.
Come formazione iniziale vale anche la frequentazione di corsi di formazione o di formazione continua, anche nell’ambito della formazione professionale, i cui contenuti corrispondono a quelli di cui all’art. 4 e/o 5 e che sono stati assolti entro la data di pubblicazione nel Bollettino della presente disposizione.