(1) Le proposte di deliberazione che il Centro di sperimentazione agraria e forestale, istituito con legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, sottopone all’esame della Giunta provinciale, sono vistate, in ordine alla regolarità tecnica, contabile e di legittimità, dal personale dirigenziale del Centro di sperimentazione ai sensi dell’articolo 13 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17.