(1) Ai fini dell’urgente attuazione degli obiettivi di cui alla dichiarazione di governo in ordine alla politica dell’integrazione, il Servizio di coordinamento immigrazione istituito con l’articolo 3, comma 1, della legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, è assegnato direttamente al Dipartimento Diritto allo studio, Cultura tedesca e Integrazione e assume la denominazione “Servizio di coordinamento per l’integrazione”.
(2) Nell’elenco delle competenze della ripartizione di cui al punto 19 dell’allegato A la competenza “coordinamento dell’immigrazione” è soppressa.
(3) Nella legge provinciale 28 ottobre 2011, n. 12, e nel decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35, e ovunque ricorra nella legislazione provinciale, la denominazione “Servizio di coordinamento immigrazione” è sostituita dalla denominazione “Servizio di coordinamento per l’integrazione”.
(4) Il comma 1 dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Provincia 15 ottobre 2012, n. 35, è abrogato.
(5) Nella Ripartizione Cultura tedesca di cui al punto 14 dell’allegato A il secondo trattino è così sostituito “- attività culturali ed artistiche“ e il terzo trattino è così sostituito “- educazione permanente, promozione dell'apprendimento della seconda lingua e delle lingue straniere”.
(6) Le competenze dell’Ufficio Cultura di cui al punto 14.1. dell’allegato 1 sono così sostituite:
- “realizzazione di progetti e manifestazioni culturali
- promozione di attività culturali e di investimenti culturali
- promozione delle belle arti e degli artisti
- promozione delle scienze
- acquisto di oggetti d'arte
- vigilanza e sostegno finanziario degli enti operanti nel settore culturale con partecipazione provinciale (Fondazione Teatro Comunale e Auditorium Bolzano, Museion, Associazione "Vereinigte Bühnen Bozen", Fondazione Orchestra Haydn di Bolzano e Trento, Ente per la gestione del Teatro Civico e del Kurhaus di Merano, per quest'ultimo in collaborazione con l'Ufficio 15.1)“
(7) Le competenze dell’Ufficio Educazione permanente di cui al punto 14.3. dell’allegato 1 sono così sostituite:
- “informazione e consulenza nel settore dell’educazione permanente e delle lingue
- promozione finanziaria e di contenuto delle agenzie e dei comitati di educazione permanente
- promozione della qualità nell'educazione permanente
- formazione ed aggiornamento del personale nel settore dell'educazione permanente
- sviluppo di progetti innovativi e ricerca nei settori dell'educazione permanente e dell'apprendimento delle lingue”
(8) All’interno della Ripartizione Cultura tedesca l’ufficio di cui al punto 14.5. dell’allegato 1 assume la denominazione “Ufficio Film e media” ed il quinto trattino è così sostituito:
- “archivio film, musica e audiovisivi”