(1) L’Ufficio Infrastutture ed opere ambientali di cui al punto 10.4. dell’allegato 1 assume la denominazione “Ufficio Infrastrutture per telecomunicazioni” ed è assegnato direttamente al Dipartimento Economia, Finanze e Innovazione.
(2) L’Ufficio Infrastutture per telecomunicazioni esercita le seguenti competenze:
- vigilanza sulla Radiotelevisione Azienda Speciale della provincia di Bolzano (RAS)
- realizzazione delle dorsali e delle reti d’accesso della rete in fibra ottica provinciale
- realizzazione delle connessioni delle strutture pubbliche
- realizzazione di hot spot e coperture wireless con tecnologia satellitare
- manutenzione ordinaria, preventiva e straordinaria della rete provinciale
- consulenza e supporto tecnico per la realizzazione delle reti d’accesso comunali
- risanamento e bonifiche ambientali
- costruzione ed ampliamento di impianti di smaltimento rifiuti
(3) Le competenze “progettazione, direzione dei lavori e collaudi di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti appaltati dalla Provincia”, “avviamento e gestione di impianti di depurazione e di smaltimento rifiuti”, “progettazione, direzione e realizzazione di infrastrutture” e “realizzazione delle infrastrutture di banda larga” della Ripartizione Infrastrutture di cui al punto 10 dell’allegato A sono soppresse.
(4) All’Ufficio Innovazione, ricerca e sviluppo di cui al punto 34.1. dell’allegato 1 è assegnata la competenza “confidi e sostegno del credito alle imprese”, che viene soppressa dalle competenze dell’Ufficio Sviluppo della cooperazione.
(5) La ripartizione di cui al punto 35 dell’allegato A assume la denominazione “Economia”.
(6) All’Ufficio Artigianato di cui al punto 35.1. dell’allegato 1 è assegnata la competenza “promozione dell’imprenditoria femminile”, che viene soppressa dalle competenze dell’Ufficio Sviluppo della cooperazione.
(7) La ripartizione di cui al punto 36 dell’allegato A è soppressa e le rispettive competenze sono assegnate alla Ripartizione Economia.
(8) All’interno della Ripartizione Economia è istituita l’area funzionale “Turismo”, che rileva le competenze dell’Ufficio turismo e alpinismo di cui al punto 35.4. dell’allegato 1, che è soppresso.