(1) Le assenze per infortuni avvenuti in servizio non sono computate tra le assenze per malattia.
(2) Per i primi 15 giorni di assenza per infortunio, i volontari e le volontarie del servizio civile provinciale hanno diritto all’intero importo del rimborso spese. Superato tale periodo, non spetta alcun rimborso.
(3) Trovano in ogni caso applicazione le condizioni previste nella polizza infortuni del promotore.