(1) In caso di rinuncia alla sottoscrizione della convenzione, di interruzione del servizio o di recesso da parte delle volontarie e dei volontari nei primi tre mesi dall’avvio al servizio civile, i promotori possono provvedere alla loro sostituzione per il periodo residuo di servizio attingendo alla relativa graduatoria. Se la graduatoria è esaurita, i promotori possono selezionare un’altra persona idonea, osservando i requisiti e le condizioni di cui all’articolo 8.