(1) Possono prestare servizio civile provinciale volontario le persone che:
(2) Non possono prestare servizio coloro che:
(3) Fermo restando quanto previsto al comma 1, lettere a), b) e d) e al comma 2, possono prestare servizio anche gli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale.
(4) I requisiti per la prestazione del servizio civile provinciale devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione dei progetti e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine del servizio.