(1) I volontari e le volontarie, su richiesta, forniscono all’Ufficio informazioni sull’attività prestata.
(2) I promotori dei servizi volontari comunicano all’Ufficio entro 60 giorni ogni modifica riguardante lo statuto, la sede, la rappresentanza legale nonché l’eventuale scioglimento o cessazione dell’attività.