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i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 1 (Istituzione dell’imposta municipale immobiliare) 2)   delibera sentenza

(1) Ai sensi dell’articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, la Provincia autonoma di Bolzano istituisce, a decorrere dall’anno 2014, l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce sul proprio territorio integralmente le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili.

(2)  La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

(3)  La dotazione finanziaria di cui all’articolo 1, comma 1, della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, è ridotta in ragione delle quote di gettito riservate allo Stato di cui al comma 2 del presente articolo.

(4)  Le minori entrate derivanti ai Comuni per effetto della presente legge possono essere rimborsate da parte della Provincia autonoma di Bolzano. Tale ristoro viene quantificato in sede di accordo di cui all'articolo 2 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6.

(5)  L’imposta è applicata in tutti i Comuni della provincia, con effetto dal 1° gennaio 2014 in base alle disposizioni che seguono.

(6)  La Giunta provinciale, sentito il Consiglio dei Comuni e sentiti i Comuni interessati dalla delibera, delibera, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla base di rilevamenti statistici, i Comuni che ai fini della presente legge sono da considerarsi Comuni con esigenza abitativa a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo, con la possibilità di distinzione per singole zone comunali dei rispettivi comuni. In caso di mancata o tardiva deliberazione si applica la deliberazione dell’anno precedente. 3)

massimeLegge provinciale 16 novembre 2021, n. 12 - Modifiche alla legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3, recante “Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” e altre disposizioni
2)
Vedi anche l'art. 4 (Agevolazioni dell’imposta municipale immobiliare a sostegno dell’economia in connessione all’emergenza epidemiologica da COVID-19) della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
3)
L’art. 1, comma 6, è stato aggiunto dall’art. 1, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.

Art. 2 (Potestà regolamentare e deliberazioni dei Comuni)

(1) Con proprio regolamento, da approvare con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e con effetto a partire dal 1° gennaio dell’anno a cui il bilancio si riferisce, i Comuni disciplinano quanto a loro demandato dalla presente legge.

(2)  I Comuni determinano con regolamento:

  1. le fattispecie di immobili per le quali è prevista una riduzione di aliquota, nonché quelle esenti dall’imposta;
  2. le fattispecie di immobili per le quali è prevista una maggiorazione di aliquota;
  3. la documentazione, comprovante i presupposti per le riduzioni e le esenzioni, e le modalità di presentazione della stessa;
  4. la possibilità per la Giunta comunale di definire periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del Comune, qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato;
  5. la possibilità per la Giunta comunale di stabilire differimenti di termini per i versamenti per situazioni particolari.

(3)  Il Consiglio comunale stabilisce con apposita deliberazione la misura dell’aliquota ordinaria, delle aliquote ridotte e delle aliquote maggiorate, nonché la misura della detrazione per l’abitazione principale.

(4)  Il Comune con delibera della Giunta comunale designa un funzionario/una funzionaria cui conferire le funzioni e i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta. Il funzionario/la funzionaria sottoscrive le richieste, gli avvisi e i provvedimenti e dispone i rimborsi.

(5) Il regolamento comunale di cui al comma 1 e le deliberazioni di cui ai commi 3 e 4 devono essere pubblicati sul sito istituzionale del Comune e comunicati alla Ripartizione provinciale Enti locali entro 30 giorni dalla loro adozione.4)

(6)  La Ripartizione provinciale Enti locali, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano tabelle riassuntive delle informazioni utili al calcolo dell’imposta.

(7)  L’efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi con le modalità previste dal comma 13/bis dell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201.5)

4)
L'art. 2, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
5)
L'art. 2, comma 7, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 3 (Presupposto impositivo)

(1) Presupposto dell’imposta è il possesso di beni immobili, nella fattispecie di fabbricati e aree fabbricabili, siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresi l’abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Art. 4 (Definizioni )

(1) Ai fini dell’imposta di cui all’articolo 1:

  1. per “abitazione principale” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nella quale il soggetto possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente. 6)
  2. per “pertinenze dell’abitazione principale” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  3. per “fabbricato” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell’applicazione dell’imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dal 1° gennaio 2014. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a partire dalla data di comunicazione di fine lavori oppure, se antecedente, dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali. In caso di comunicazione di fine lavori antecedente alla presentazione della richiesta al competente Ufficio del catasto, quale base imponibile vale retroattivamente il valore catastale assegnato al momento dell’iscrizione;7)
  4. per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale o al piano comunale per il territorio e il paesaggio, ovvero alle loro modifiche, definitivamente approvati, pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrati in vigore ai sensi della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, indipendentemente dall’adozione dei relativi piani attuativi. Nel caso in cui per l’approvazione di varianti al piano comunale per il territorio e il paesaggio si applichino gli articoli 54, comma 1, e 60 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, per “area fabbricabile” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base alle varianti approvate con deliberazione del Consiglio comunale, pubblicate sulla Rete Civica dell’Alto Adige ed entrate in vigore, indipendentemente dall’adozione dei piani attuativi del piano comunale. I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/2, ad eccezione di quelli siti nelle superfici naturali e agricole previste dall’articolo 13, comma 2, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all’accatastamento definitivo. Non sono considerati aree fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dai loro familiari coadiuvanti come anche dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modifiche, tutti iscritti alla previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvopastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo che abbia i requisiti di cui sopra, l’area non è considerata fabbricabile solo per la parte in suo possesso. 8)
6)
La lettera a) dell’art. 4, comma 1, è prima sostituita dall’art. 2, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3, e successivamente dall'art. 5, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16. Vedi anche l'art. 5, comma 15 della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
7)
La lettera c), dell'art. 4, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 2, comma 3, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, poi dall'art. 18, comma 1, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11, e dall’art. 2, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
8)
La lettera d) dell'art. 4, comma 1, è stata prima sostituita dall'art. 18, comma 2, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Successivamente la lettera d) è stata così sostituita dall’art. 2, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.

Art. 5 (Equiparazioni all’abitazione principale)

(1) All’abitazione principale sono equiparate:)

  1. le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza, in seguito ad ammissione permanente in servizi residenziali per persone anziane autorizzati o in servizi residenziali accreditati per persone con disabilità ovvero in un’altra abitazione per poter ricevere cure e assistenza, in quest’ultimo caso solo previo riconoscimento dello stato di non autosufficienza ai sensi della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, o di un’invalidità civile o del lavoro di almeno il 74 per cento, a condizione che tali immobili non risultino locati; 9)
  2. gli alloggi regolarmente assegnati ai sensi dell’articolo 94, comma 1, della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  3. le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria;
  4.  10)
  5. le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, di proprietà di organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, ricreativo, culturale e sportivo, regolarmente locate al canone sociale determinato ai sensi dell’articolo 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 15 settembre 1999, n. 51, e successive modifiche, a un conduttore in possesso dei requisiti di cui all’articolo 97 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto di locazione registrato e per tutta la durata del contratto; 11)
  6. le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute da persone, che da esse devono trasferire la residenza presso la persona, alla quale prestano assistenza in base al congedo accordatogli ai sensi dell’articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche, e ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e successive modifiche, per la durata del congedo e a condizione che le stesse non risultino locate. 12)
9)
La lettera a) dell'art. 5, comma 1, è stata prima modificata dall'art. 63, comma 1, della L.P. 11 luglio 2018, n. 10, e successivamente così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.P. 18 aprile 2023, n. 6.
10)
La lettera d) dell'art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 34, comma 1, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21, e successivamente abrogata dall'art. 3, comma 3, lettera a), della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.  La lettera d), rivive ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12, con effetto dal 21 agosto 2020 e con efficacia fino al 31 dicembre 2020.
11)
La lettera e) dell'art. 5, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, della L.P. 21 settembre 2018, n. 20.
12)
La lettera f) dell’art. 5, comma 1, è stata inserita dall’art. 9, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.

Art. 6 (Soggetti passivi)

(1) Soggetti passivi dell’imposta sono:)

  1. il proprietario/la proprietaria oppure il/la titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione e superficie di fabbricati e di aree fabbricabili;
  2. il concessionario/la concessionaria, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;13)
  3. il locatario/la locataria, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario/la locataria è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  4. il coniuge a cui è stata assegnata l’abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  5. il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli;
  6. 14)
  7. 14)

(1/bis)  Le agevolazioni di aliquota e le esenzioni previste dalla presente legge per i possessori di immobili si applicano anche ai soggetti passivi di cui al comma 1, lettera b).15)

(1/ter)  Le disposizioni di cui al comma 1/bis si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014.16)

(2)  Al termine del comma 1 dell’articolo 34/bis della legge provinciale 28 novembre 2001, n. 17, sono aggiunte le seguenti parole: “Tale diritto di abitazione è limitato solamente ai locali effettivamente abitati dall’alienante e dal suo coniuge.”

13)
La lettera b) dell'art. 6, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 3, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
14)
Le lettere f) e g) dell'art. 6, comma 1, sono state abrogate dall'art. 2, comma 4, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
15)
L'art. 6, comma 1/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.
16)
L'art. 6, comma 1/ter è stato inserito dall'art. 2, comma 1, della L.P. 19 dicembre 2019, n. 15.

Art. 7 (Soggetto attivo)

(1) Soggetto attivo dell’imposta è il Comune relativamente agli immobili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul suo territorio.

(2)  In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei Comuni, anche se dipendenti dalla istituzione di nuovi Comuni, si considera soggetto attivo il Comune nel cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell’anno cui l’imposta si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 8 (Base imponibile)

(1) La base imponibile dell’imposta è costituita dal valore dell’immobile determinato ai sensi del presente articolo.)

(2)  Per i fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è il valore catastale. Il valore catastale è ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in catasto i seguenti moltiplicatori:

  1. 168 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  2. 147 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  3. 84 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  4. 68,25 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5;
  5. 57,75 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.

(3)  A tal fine la Ripartizione provinciale Libro fondiario, catasto fondiario e urbano evidenzia sugli estratti catastali in aggiunta alla rendita catastale il valore catastale.

(4)  Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione e ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Il valore venale in comune commercio delle aree destinate a espropriazione in ogni caso non può superare l’ammontare dell'indennità di espropriazione. 17) 

(5)  In caso di utilizzazione edificatoria di un’area, di demolizione di un fabbricato o di interventi di recupero ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o dell’articolo 62, comma 1, lettere c), d), e) ed f), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, la base imponibile è costituita dal valore dell’area, che è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall’articolo 4 della presente legge, senza computare il valore del fabbricato in corso d’opera, fino alla data di comunicazione di fine lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data di presentazione della richiesta di iscrizione al catasto o di richiesta di variazione dei dati catastali del fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato. La disposizione di cui al presente comma non trova applicazione in caso di lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione, conformi alla concessione edilizia, relativi a edifici esenti ai sensi dell’articolo 11 della presente legge. 18)

(6)  La base imponibile è ridotta del 50 per cento:

  1. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modifiche; il Comune può derogare a tale disposizione sulla base di criteri oggettivi, prevedendo anche l’azzeramento della base imponibile. Un aumento della base imponibile a più del 50 per cento è consentito solo per i fabbricati di interesse storico o artistico delle categorie catastali A/10, C/01, D/01, D/02, D/05, D/07 und D/08;19)
  2. per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l’abitabilità ai sensi della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia della competente commissione, e per i fabbricati per i quali vengono meno i presupposti per l’agibilità ai sensi della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, e che di fatto non sono utilizzati, dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inagibilità, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni ai sensi della perizia dell’ufficio tecnico o da parte di tecnici esterni. 20)

(6/bis) La riduzione della base imponibile del 50 per cento ai sensi del comma 6, lettera b), vale solo per il periodo di 3 anni dalla data di presentazione della richiesta di dichiarazione di inabitabilità o di inagibilità, a condizione che persistano le condizioni di inabitabilità o di inagibilità e di non utilizzo. Per i fabbricati inquadrati quali fabbricati inabitabili o inagibili ai sensi del comma 6, lettera b), al momento dell’entrata in vigore del presente comma, il periodo di 3 anni inizia a decorre dal 1° gennaio 2023. 21)

(7)  Le agevolazioni di cui al comma 6 non sono cumulabili.

(8)  Il Comune chiede all'Ufficio catastale territorialmente competente la classificazione di immobili non iscritti oppure il cui classamento risulti non aggiornato oppure palesemente non congruo rispetto a fabbricati similari e aventi medesime caratteristiche, indicando, ove possibile, la data della presunta omissione. Qualora sia accertata l’omissione, la rendita attribuita al fabbricato ha decorrenza, agli effetti fiscali, a partire dal momento, a cui riferire l’omissione, oppure, nel caso in cui non sia possibile stabilire il momento di omissione, dal 1° gennaio dell’anno in cui il Comune abbia fatto la richiesta all’Ufficio catastale territorialmente competente. L'Ufficio catastale territorialmente competente procede prioritariamente alle operazioni di verifica degli immobili segnalati dal Comune. Il proprietario/La proprietaria dell’immobile viene informato/a dell’avvio del procedimento previsto dal presente comma.

17)
L’art. 8, comma 4, è stato così integrato dall’art. 3, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
18)
L’art. 8, comma 5, è stato così sostituito dall’art. 3, comma 2, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
19)
La lettera a) dell'art. 8, comma 6, è stata così sostituita dall'art. 18, comma 4, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
20)
La lettera b) dell’art. 8, comma 6, è stata così sostituita dall’art. 3, comma 3, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
21)
L’art. 8, comma 6/bis, è stato inserito dall’art. 3, comma 4, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.

Art. 9 (Determinazione dell’aliquota)

(1) L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare l’aliquota ordinaria in aumento sino a 0,8 punti percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.22)

(2)  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

(3) L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale. I Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale.23)

(4)  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. I Comuni possono però, sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale, aumentare l’aliquota fino allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e aumentare l’aliquota fino allo 0,3 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Le aliquote maggiorate si applicano anche alle relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. 24)

(4/bis)  Qualora le attività indicate al comma 4 non vengano esercitate per l’intero anno, le disposizioni contenute nel comma 4 si applicano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettizie comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Per il restante periodo dell’anno si applica l’aliquota ordinaria o, ove stabilita, l’aliquota maggiorata prevista per le abitazioni tenute a disposizione. 25)

(4/ter)  Le aliquote ridotte previste dal comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agrituristico solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate. 26)

(4/quater) Nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, i Comuni stabiliscono per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, il grado di utilizzazione minima, compreso tra il 15 e il 25 per cento, per l’applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese ricettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia del 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo. 27) 

(5)  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati:

  1. ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un’abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d’imposta se occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a 100;
  2. ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;
  3. al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

(6)  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto, a meno che tali soggetti non siano del tutto esentati dall’imposta in base all'articolo 11: 28)

  1. istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie di cui all’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché le cooperative di scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune;
  2. enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo;
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo nonché le cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell’ambito culturale.29)

(6/bis) L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6 o un ente pubblico territoriale abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, a un altro dei soggetti di diritto di cui al medesimo comma 6. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale. 30)

(7)  Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

(8)  I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota:

  1. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;31)
  2. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
  3.  32)
  4. per gli edifici nei quali vengono effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. I Comuni possono prevedere un'agevolazione d'imposta per un periodo continuativo di al massimo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia o dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1/bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e ai sensi del relativo regolamento di esecuzione. Nel medesimo periodo devono essere conclusi con successo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, pena la decadenza dall'agevolazione d'imposta. Ciascun possessore può usufruire di tale agevolazione una sola volta per ciascuna unità immobiliare;33)
  5. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e in base a un canone di locazione agevolato determinato giusto accordo stipulato tra la Associazione Inquilini e l’Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Bolzano; 33)
  6. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche. 34)

(9)  Le riduzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

22)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
23)
L'art. 9, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e successivamente dall'art. 3, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 23.
24)
L'art. 9, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 6, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3, ed infine così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
25)
L'art. 9, comma 4/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3  e trova applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa L.P. a partire dal 1° gennaio 2023.
26)
L'art. 9, comma 4/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3 e trova applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa L.P. a partire dal 1° gennaio 2023.
27)
L'art. 9, comma 4/quater è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3,successivamente sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9, e dall'art. 5, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16, ed infine così modificato dall’art. 27, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
28)
L’art. 9, comma 6, è stato così modificato dall’art. 27, comma 2, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
29)
L'art. 9, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e poi dall'art. 18, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
30)
L'art. 9, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 18, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Successivamente il comma 6/bis è stato così modificato dall’art. 4, comma 3, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
31)
La lettera a), dell'art. 9, comma 8, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 8, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
32)
La lettera c), dell'art. 9, comma 8, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 9, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 3, lettera b), della L.P. 19 agosto 2020, n. 9. La lettera c), rivive ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12, con effetto dal 21 agosto 2020 e con efficacia fino al 31 dicembre 2020.
33)
Le lettere d) e e) dell’art. 9, comma 8, sono state aggiunte dall'art. 18, comma 8, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
34)
La lettera f) dell’art. 9, comma 8, è stata aggiunta dall’art. 4, comma 4, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3, e successivamente così sostituita dall'art. 5, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.

Art. 9/bis (Interpretazione autentica)

(1) Il comma 8 dell’articolo 9 viene interpretato nel senso che esso elenca le categorie di immobili per le quali i Comuni possono prevedere riduzioni di aliquota. All’interno di tali categorie i Comuni possono prevedere aliquote diverse per specifiche fattispecie o prevedere riduzioni di aliquota solo per singole specifiche fattispecie. 35)

35)
L'art. 9/bis è stato inserito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 23 dicembre 2014, n. 11.

Art. 9/ter (Abitazioni tenute a disposizione)

(1) Sono abitazioni tenute a disposizione quelle per le quali la presente legge rispettivamente il Comune, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, non abbiano stabilito delle aliquote agevolate così come quelle per le quali il Comune non stabilisca, con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, l’aliquota ordinaria per una o più delle seguenti fattispecie:

  1. abitazioni locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche; 36)
  2. abitazioni, se locate in base a un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  3. abitazioni concesse in godimento ai sensi dell’articolo 23 del decreto- legge 12 settembre 2014, n. 133 (rent to buy), e successive modifiche, esclusivamente a fini abitativi, in base a un contratto registrato;
  4. abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettere a), e) ed f), qualora non venga stabilita una riduzione di aliquota o un’apposita aliquota;
  5. una sola abitazione, contigua a un’abitazione principale, che è in possesso del nucleo familiare dell’abitazione principale e che viene utilizzata dallo stesso nucleo familiare congiuntamente all’abitazione principale;
  6. una sola abitazione, unificata all’abitazione principale con regolare pratica edilizia, e utilizzata come unica abitazione principale dai relativi membri del nucleo familiare;
  7. abitazioni concesse in uso gratuito ad affini di primo grado, se nelle stesse l’affine ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale;
  8. abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9, alle quali non sono applicabili le riduzioni di aliquota previste dalla presente legge;
  9. una sola abitazione utilizzata dal rispettivo proprietario/dalla rispettiva proprietaria o dal rispettivo usufruttuario/dalla rispettiva usufruttuaria, dai relativi figli o dal relativo coniuge per motivi di lavoro o di studio;
  10. abitazioni in possesso di datori/datrici di lavoro e messe a disposizione dei/delle loro dipendenti come parte della retribuzione (fringe benefit) e locali per l’alloggio temporaneo di personale ai sensi dell’articolo 27, comma 2, lettera c), della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche;
  11. abitazioni di proprietà di imprese, nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell’impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale; 37)
  12. l’abitazione posseduta a titolo di comproprietà nella quale uno dei contitolari ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  13. l’abitazione nella quale il nudo proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale;
  14. abitazioni inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate;
  15. 38)
  16. 39)
  17. abitazioni, concesse in locazione a uso abitativo in base ad un contratto di locazione registrato, per le quali sia stata emessa una convalida di licenza o sfratto per finita locazione o una convalida di sfratto per morosità di cui agli articoli 657, 658 e 663 del codice di procedura civile, per il periodo intercorrente dalla data di convalida della licenza o dello sfratto per finita locazione o della convalida dello sfratto per morosità fino alla data del verbale di consegna dell'abitazione di cui all'articolo 608 del codice di procedura civile o, se antecedenti, fino alla data di rinuncia allo sfratto di cui all'articolo 608-bis del codice di procedura civile o fino alla riconsegna dell’abita¬zione da parte del detentore.

(2) Le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale, e gli alloggi di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), per il periodo in cui non sono regolarmente assegnati, non sono da considerarsi abitazioni tenute a disposizione ai sensi del presente articolo.

(3) Un’abitazione è da considerare non tenuta a disposizione ai sensi del comma 1 e del comma 2 per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte; a pena di decadenza, tali condizioni devono essere comprovate mediante idonea documentazione secondo le modalità definite nel regolamento comunale.

(4) Nei comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta Provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti Comuni con esigenza abitativa, si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, per le abitazioni tenute a disposizione di cui al comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento. Contemporaneamente, negli anzidetti comuni si applica alle abitazioni, locate in base a un contratto di locazione registrato e nelle quali il locatario ha stabilito la propria residenza anagrafica e dimora abituale, un’aliquota ridotta di 0,1 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dai Comuni stessi, i quali possono ridurre ulteriormente tale aliquota e/o possono non prevedere il presupposto della residenza anagrafica e della dimora abituale.

(5) Almeno il 50 per cento delle maggiori entrate derivanti dall’applicazione delle aliquote maggiorate ai sensi del comma 4 e ai sensi dell’articolo 9/quater e delle lettere c) e d) del comma 1 dell’articolo 9/quinquies dovrà essere impiegato per la riduzione dell’aliquota prevista dal comma 4. L'aliquota maggiorata prevista dal comma 4 viene applicata a partire dal tredicesimo mese successivo a quello in cui i soggetti previsti dall'articolo 6 sono divenuti per la prima volta soggetti passivi IMI per l’abitazione oppure dal tredicesimo mese successivo a quello di cessazione di una delle fattispecie di non maggiorazione previste dal comma 1 o di cessazione di un’agevolazione d'imposta prevista dalla legge provinciale o dal regolamento comunale. In caso di successioni l’aliquota maggiorata prevista dal precedente periodo, si applica a partire dal venticinquesimo mese successivo a quello dell’apertura della successione. 40) 41)

36)
La lettera a), dell'art. 9/ter, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 5, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
37)
La lettera k) dell'art. 9/ter, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 5, comma 6, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
38)
La lettera o) dell'art. 9/ter, comma 1, è stata soppressa dall'art. 5, comma 7, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
39)
La lettera p) dell'art. 9/ter, comma 1, è stata abrogata dall'art. 2, comma 1, della L.P. 18 aprile 2023, n. 6.
40)
L'art. 9/ter è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3 e trova applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa L.P. a partire dal 1° gennaio 2023.
41)
L'at. 9/ter, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 8, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.

Art. 9/quater (Aliquota maggiorata per aree fabbricabili)

(1) Nei comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa si applica, in deroga all’aliquota massima prevista all’articolo 9, comma 1, un’aliquota maggiorata del 2,5 per cento, aumentabile dai Comuni fino al 3,5 per cento, per le seguenti fattispecie:

  1. per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali non è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale, rispettivamente per i fabbricati delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4;
  2. per le aree fabbricabili come definite all’articolo 4, comma 1, lettera d), per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale.

(2) L’aliquota maggiorata di cui al comma 1 non viene applicata ai soggetti passivi, che possiedono nel territorio comunale una o più aree fabbricabili, ad un’unica area fabbricabile che abbia un valore di mercato non superiore a 100.000,00 euro, aumentabile dai Comuni fino a 700.000,00 euro con la deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote.

(3) L’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui le aree sono divenute aree fabbricabili, qualora si tratti di aree fabbricabili per le quali non sia necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale. L’iscrizione in una delle categorie catastali F/2, F/3 e F/4 non sospende il decorso dei 36 mesi.

(4) Per le aree fabbricabili per le quali è necessario un piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 36° mese successivo a quello in cui il primo piano di attuazione, di recupero o di riqualificazione urbanistica comunale riguardante l’area fabbricabile è stato approvato rispettivamente in cui è possibile incominciare l’attività edificatoria ai sensi del programma di esecuzione del piano urbanistico comunale. Qualora tali provvedimenti siano stati emanati prima dell’entrata in vigore del presente articolo, l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

(5) Per le aree fabbricabili e gli immobili previsti al comma 1, lettera a), in essere prima dell’entrata in vigore del presente articolo, l’aliquota maggiorata prevista dal comma 1 viene applicata a partire dal 1° gennaio 2026.

(6) Per le zone produttive previste all’articolo 27 della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche, il periodo di 36 mesi menzionato ai precedenti commi 3 e 4 è di 120 mesi e la data, dalla quale applicare l’aliquota maggiorata, menzionata ai precedenti commi 4 e 5 è il 1° gennaio 2033.

(7) Alle aree destinate all’edilizia abitativa agevolata e sociale e alle zone per attrezzature pubbliche previste nel piano di attuazione non si applica la disciplina prevista dal presente articolo. 42) 43)

42)
L'art. 9/quater è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3 e trova applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa L.P. a partire dal 1° gennaio 2023.
43)
L'art. 9/quater, comma 7, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 9, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.

Art. 9/quinquies (Comuni senza esigenza abitativa)

(1) Per i Comuni che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, valgono le seguenti disposizioni:

  1. i Comuni devono stabilire per le abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), o all’articolo 9, comma 8, lettera f), un’aliquota ridotta di almeno 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni;
  2. in alternativa a quanto previsto alla lettera a), i Comuni possono prevedere nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/ter, commi 1, 2, 3 e 5, stabilendo un’aliquota maggiorata per le abitazioni tenute a disposizione pari almeno a 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota prevista per le abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), o all’articolo 9, comma 8, lettera f);
  3. i Comuni possono, in deroga alle disposizioni di cui alle lettere a) e b), recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/ter, senza apportarvi modifiche;
  4. i Comuni possono recepire nel proprio regolamento comunale le disposizioni previste dall’articolo 9/quater, senza apportarvi modifiche.

(2) Se i Comuni che, ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale prevista all’articolo 1, comma 6, non sono stati definiti quali Comuni con esigenza abitativa, non prevedono l’applicazione della lettera a) o della lettera b) del comma 1, alle abitazioni previste all’articolo 9, comma 8, lettera a), si applica un’aliquota ridotta di 0,2 punti percentuali rispetto all’aliquota ordinaria stabilita dagli stessi Comuni. 44)

44)
L'art. 9/quinquies è stato inserito dall'art. 5, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3 e trova applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa L.P. a partire dal 1° gennaio 2023.

Art. 10 (Detrazione per l’abitazione principale e ulteriori fattispecie)

(1)  Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze è detratto un importo pari all’imposta dovuta per un’abitazione della categoria catastale A/2, classe 1, di 10 vani, maggiorata del 30 per cento, come è evidenziato nell’allegata tabella A, rapportato al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta. Nei Comuni con più zone censuarie viene considerata la media aritmetica delle diverse rendite della categoria catastale A/2, classe 1, nelle zone censuarie del Comune. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare, purché dimoranti abitualmente e risiedenti anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del nucleo familiare, la detrazione è maggiorata di 50,00 euro. L’importo della detrazione è riconosciuto ai soggetti passivi del nucleo familiare secondo la disciplina di cui al comma 2. Per ogni persona con disabilità grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è concessa un'ulteriore detrazione di 50,00 euro, e precisamente per l’unità immobiliare nella quale questa persona e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.)45)

(2) Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi divisa in parti uguali, indipendentemente dalla quota di possesso di ciascuno.46)

(3)  Il Comune con la deliberazione di cui all’articolo 2, comma 3, può disporre l’elevazione dell’importo della detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta.

(4)  La detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D che servono anche da abitazione e sono di proprietà di imprese nelle quali uno/una dei titolari ovvero uno/una dei soci dell'impresa ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. 47)

45)
L'art. 10, comma 1, è stato prima modificato dall'art. 2, comma 10, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e poi così sostituito dall'art. 18, comma 9 della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
46)
L'art. 10, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 9, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
47)
L'art. 10, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 11, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e successivamente dall'art. 5, comma 10 della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16. Vedi anche l'art. 5, comma 15, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.

Art. 11 (Esenzioni)

(1) Sono esenti dall’imposta:

  1. gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dalle Comunità comprensoriali, dai Comuni, dagli enti del Servizio Sanitario Nazionale, dalle amministrazioni di beni di uso civico di cui alla legge provinciale 12 giugno 1980, n. 16, e di cui alla legge provinciale 7 gennaio 1959, n. 2, e successive modifiche, e dai consorzi fra detti enti e dai consorzi di bonifica di cui alla legge provinciale 28 settembre 2009, n. 5, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
  2. gli immobili posseduti dal Comune interamente o prevalentemente sul proprio territorio;
  3. i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9, e B/7;
  4. i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all’articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modifiche;
  5. i fabbricati destinati esclusivamente all’esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le relative pertinenze;
  6. gli immobili posseduti da enti pubblici e privati senza fine di lucro, in cui vengono svolti servizi sociali e socio-sanitari ai sensi della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, nel rispetto delle vigenti disposizioni provinciali in materia, e più precisamente le case di riposo, i centri di degenza, le strutture per l’accompagnamento e l’assistenza abitativa per anziani, i servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, per persone con malattia psichica o affette da dipendenza, per minori e nel settore dell’emarginazione sociale;48)
  7. i seguenti fabbricati rurali ad uso strumentale:
    1. costruzioni destinate alla protezione delle piante;
    2. costruzioni destinate alla conservazione dei prodotti agricoli;
    3. costruzioni destinate alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento;
    4. costruzioni destinate all’allevamento e al ricovero degli animali;
    5. costruzioni destinate alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna;
    6. costruzioni destinate al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli, con eccezione di quelle soggette all’imposta in base all’articolo 9, comma 5, lettera c);
    7. costruzioni destinate all’esercizio dell’attività agricola di cui all'articolo 2135 del Codice civile, con eccezione dei fabbricati di cui all'articolo 9, commi 4 e 5, della presente legge;
    8. abitazioni realizzate ai sensi dell'articolo 107, comma 17-bis, della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, o locali realizzati ai sensi dell’articolo 37, comma 10, della legge provinciale 10 luglio 2018, n. 9, e successive modifiche; 49)
  8. gli spazi per parcheggi fuori terra ai sensi degli articoli 123 e 124 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, anche se iscritti nel catasto urbano;50)
  9. i fabbricati, gli impianti e i terreni ricadenti nel campo d’applicazione della direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio e del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, e successive modifiche, limitatamente al periodo in cui sono in corso gli interventi volti allo smantellamento, all’eliminazione definitiva del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose nonché alla bonifica del sito;51)
  10. gli immobili oggetto di contratti di partenariato pubblico privato come disciplinati dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche, in combinato disposto con l’articolo 4/bis della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, e successive modifiche, dalla data della stipula del contratto e per tutta la durata dello stesso; 52)
  11. gli immobili posseduti dagli enti non commerciali del Terzo Settore di cui all’articolo 79, comma 5, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da essi utilizzati e adibiti in via esclusiva allo svolgimento non commerciale di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive nonché alle attività di cui all’articolo 16, comma 1, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Ai sensi della presente lettera, altre attività sono considerate secondarie e utili rispetto alle attività non commerciali di cui sopra se, in ciascun esercizio finanziario, è soddisfatta una delle seguenti condizioni: a) le relative entrate non superano il 30 per cento delle entrate totali dell'ente del Terzo Settore; b) le relative entrate non superano il 66 per cento dei costi totali sostenuti dall'ente del Terzo Settore. Gli enti sopra elencati che soddisfano questi requisiti sono considerati enti non commerciali ai sensi del presente articolo. 53)

(2)  L’esenzione spetta per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e va comprovata mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

48)
La lettera f), dell'art. 11, comma 1, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 12, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
49)
Il numero 8) dell’art. 11, comma 1, lettera g), è stato così sostituito dall’art. 7, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
50)
La lettera h) dell’art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 18, comma 11, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
51)
La lettera i) dell'art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 6, comma 1,  della L.P. 30 luglio 2019, n. 6.
52)
La lettera j) dell'art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall'art. 3, comma 1, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.
53)
La lettera k) dell’art. 11, comma 1, è stata aggiunta dall’art. 27, comma 3, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.

Art. 12 (Dichiarazione)

(1) I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio della provincia mediante presentazione di apposita dichiarazione entro il 30 giugno dell’anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, nei casi e con le modalità stabiliti con decreto del Presidente della Provincia. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati e degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

(2)  Le dichiarazioni presentate ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI), ovvero dell’imposta municipale sugli immobili (IMU), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all’IMI.

(3)  Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice, entro 90 giorni dalla data della sua nomina, deve presentare al Comune di ubicazione degli immobili stessi una dichiarazione attestante l’avvio della procedura. 54)

(4) La dichiarazione ai sensi del comma 1 è da ritenersi presentata regolarmente anche nel caso in cui venga utilizzato il modulo previsto per la dichiarazione IMU, a condizione che vi risultino in modo inequivocabile le fattispecie che devono essere dichiarate ai fini IMI.55)

54)
L'art. 12, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 11, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
55)
L'art. 12, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 18, comma 12, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.

Art. 13 (Versamenti)

(1) L’imposta è calcolata in autoliquidazione, applicando alla base imponibile la relativa aliquota vigente del Comune, ed è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria.)

(2)  Il versamento dell’imposta dovuta per l’anno in corso è effettuato in due rate, la prima con scadenza al 16 giugno, pari all’imposta dovuta per il primo semestre, e la seconda con scadenza al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno. L’imposta può essere versata anche in un’unica soluzione annuale entro il 16 giugno. Il Comune può con il regolamento di cui all’articolo 2, comma 2, stabilire un unico termine di pagamento dell’imposta da effettuare entro il 16 dicembre.

(2/bis) Si considerano regolari i pagamenti in acconto effettuati entro il 16 giugno di ogni anno applicando la detrazione e le aliquote in vigore nell’anno precedente. In tal caso il pagamento da effettuarsi a saldo entro il 16 dicembre dello stesso anno dovrà tenere conto dell’imposta dovuta per l’intero anno calcolata con le aliquote e la detrazione per esso vigenti.56)

(3)  Il versamento deve essere eseguito mediante utilizzo del modello F24, secondo le disposizioni dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite dai provvedimenti di approvazione del modello e dei codici tributo del direttore dell’Agenzia delle Entrate oppure mediante ulteriori canali di pagamento da definirsi con decreto del Presidente della Provincia. Gli importi dovuti non sono soggetti ad alcun arrotondamento.

(4)  Per gli immobili compresi nel fallimento, nella liquidazione giudiziale o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore/la curatrice o il commissario liquidatore/la commissaria liquidatrice è tenuto/tenuta al versamento dell’imposta dovuta per il periodo di durata dell’intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dal deposito in cancelleria del decreto di trasferimento degli immobili. 57)

(4/bis)  L’amministratore/L’amministratrice del condominio è obbligato/obbligata al versamento dell’imposta per le parti comuni dell’edificio che possiedono un’autonoma rendita catastale. In tal caso l’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio, attribuendo le quote ai singoli condomini con addebito nel rendiconto annuale. 58)

(4/ter)  È obbligato/obbligata al versamento l’amministratore/l’amministratrice del condominio o della comunione su cui sono costituiti diritti reali di godimento a tempo parziale (multiproprietà). L’amministratore/l’amministratrice è autorizzato/autorizzata a prelevare l’importo necessario al pagamento dell’imposta dalle disponibilità finanziarie del condominio o della comunione, attribuendo le quote ai singoli titolari dei diritti di cui sopra con addebito nel rendiconto annuale. 59)

(5)  Per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione il pagamento da parte degli eredi è considerato regolare purché effettuato entro il termine previsto per il pagamento del saldo del secondo anno successivo a quello in cui si è aperta la successione. 60)

(6)  Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un/una contitolare anche per conto degli altri, previa comunicazione.

(7)  Nel caso in cui il/la contribuente abbia effettuato un versamento a un Comune diverso da quello destinatario dell'imposta, il Comune che viene a conoscenza dell'errato versamento, anche a seguito di comunicazione del/della contribuente, deve attivare le procedure più idonee per il riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite senza interessi. Nella comunicazione il/la contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il Comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente il versamento.

(8)  Non devono essere eseguiti versamenti, qualora l’imposta annuale risulti uguale o inferiore a 10,00 euro.

56)
L'art. 13, comma 2/bis, è stato inserito dall'art. 18, comma 13, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
57)
L'art. 13, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 12, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
58)
L'art. 13, comma 4/bis è stato inserito dall'art. 2, comma 13, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e successivamente così sostituito dall’art. 8, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
59)
L'art. 13, comma 4/terè stato inserito dall'art. 2, comma 13, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
60)
L'art. 13, comma 5, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 13, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.

Art. 14 (Accertamento)

(1) Per l’attività di accertamento il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti o documenti.

(2)  Il Comune può inviare ai/alle contribuenti questionari relativi a dati oppure a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. Il Comune può richiedere agli uffici pubblici competenti dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli/delle singole contribuenti, con esenzione di spese e diritti.

(3)  Il Comune procede all’accertamento d’ufficio delle dichiarazioni omesse, incomplete o erronee e degli omessi, parziali o ritardati versamenti, notificando al/alla contribuente un apposito avviso di accertamento motivato, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento.

(4)  Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui il versamento o la dichiarazione sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modifiche. 61)

(5)  Gli avvisi di accertamento devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto e alle ragioni giuridiche che li hanno determinati. Se la motivazione fa riferimento a un altro atto non conosciuto né ricevuto dal/dalla contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l’indicazione dell’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato, del/della responsabile del procedimento, dell’organo o dell’autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell’organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché l’indicazione del termine di 60 giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato/dalla funzionaria designata dal Comune per la gestione del tributo.

61)
L'art. 14, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 5, comma 14, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.

Art. 15 (Riscossione coattiva)

(1) Per la riscossione coattiva dell’IMI si applica la disciplina prevista dalla normativa statale in materia di riscossione coattiva dei tributi comunali.

(2) Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano agli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020. 62)

62)
L'art. 15 è stato così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.P. 19 agosto 2020, n. 9.

Art. 16 (Sanzioni e interessi)

(1) In materia di sanzioni si applica la disciplina prevista dalla normativa nazionale sull’IMU.)63)

(2) 64)

(3)  64)

(4)  64)

(5)  Sulle somme dovute per le imposte non versate alle prescritte scadenze si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso legale di cui all’articolo 1284 del codice civile, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

63)
L'art. 16, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 14, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
64)
L'art. 16, commi 2, 3 e 4, sono stati abrogati dall'art. 2, comma 15, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.

Art. 17 (Rimborsi)

(1) Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal/dalla contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, oppure da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

(2)  Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall’articolo 16, comma 5, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno del versamento.

(3)  Per le aree divenute inedificabili il rimborso spetta limitatamente all’imposta pagata per il periodo di tempo decorrente dall’ultimo acquisto per atto tra vivi dell’area e, comunque, per un periodo non eccedente cinque anni. Il rimborso deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dalla data in cui le aree sono divenute inedificabili. Non spetta alcun rimborso se l’inedificabilità dell’area è conseguente ad un’istanza del soggetto possessore dell’area o se il soggetto possessore dell’area è decaduto dal diritto di edificare per mancato esercizio dello stesso. In ogni caso il rimborso dell’IMI introdotta con la presente legge può riguardare solamente le annualità a partire dal 2014.

Art. 18 (Contenzioso)

(1) In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modifiche.)

(2)  Sono altresì applicati l’accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nonché la riduzione delle sanzioni in caso di omessa impugnazione dell’avviso di accertamento ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme statali.

Art. 19 (Disposizioni transitorie)

(1) Per l’anno 2014 il versamento dell’imposta per la rata di acconto va effettuato applicando le aliquote e la detrazione base previste dalla presente legge. Per garantire uno svolgimento più agevole dei pagamenti, la scadenza prevista per il versamento della rata di acconto per l’anno 2014 può essere posticipata con decreto del Presidente della Provincia. Con il versamento del saldo gli importi pagati in acconto dovranno essere conguagliati tenendo conto dei regolamenti, delle aliquote e delle detrazioni deliberate ai sensi dell’articolo 2 da parte dei Comuni, entro e non oltre il 31 ottobre 2014. Negli stessi termini i Comuni adeguano i bilanci di previsione anche eventualmente già adottati precedentemente all’entrata in vigore della presente legge. Qualora un Comune non adotti entro il 31 ottobre 2014 alcuna deliberazione sulle aliquote e detrazioni oppure alcun regolamento, si applicano anche alla seconda rata quelle previste dalla presente legge. Le presenti disposizioni si applicano in deroga all’articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212.65)

(2)  Per l’anno 2014 la tabella riassuntiva di cui all’articolo 2, comma 6, è pubblicata sul sito istituzionale della Provincia entro il 31 ottobre 2014.

(3) Per gli anni 2014 e 2015, agli immobili della categoria catastale D/3 dei soggetti di cui all’articolo 9, comma 6, lettera c), è applicata l’aliquota prevista dal medesimo comma 6, a condizione che detti immobili siano utilizzati per scopi culturali.66)

(4) In prima applicazione del comma 6 dell’articolo 1, la Giunta provinciale approva la deliberazione entro il 30 settembre 2022. 67)

65)
L'art. 19, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 16, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
66)
L'art. 19, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 34, comma 2, della L.P. 18 ottobre 2016, n. 21.
67)
L'art. 19, comma 4, è stato aggiunto dall'art. 12, comma 2, della L.P. 9 agosto 2022, n. 9.

Art. 20 (Copertura finanziaria)

(1) La presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Provincia.

Art. 21 (Disposizioni finali)  delibera sentenza

(1)  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione nel territorio provinciale le norme statali in materia.

(2)  La Giunta provinciale, di intesa con il Consiglio dei comuni, è autorizzata, nei limiti previsti dalla presente legge, a stabilire criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale.

(3) A decorrere dal termine di cui all’articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, le disposizioni della presente legge riferite alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, si intendono riferite agli enti non commerciali iscritti nel Registro unico del Terzo settore.68)

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E` fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

massimeDelibera 7 ottobre 2014, n. 1181 - Criteri e regole per i fabbricati rurali ad uso strumentale in relazione all’imposta municipale (IMI)
68)
L'art. 21, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 3, comma 2, della L.P. 21 settembre 2018, n. 20.

TABELLA A (ARTICOLO 10, COMMA 1)69)

 

Gemeinde

Comune

ISTAT

Freibetrag / Detrazione
LG 10R + 30%

Abtei

Badia

21006

834,68

Ahrntal

Valle Aurina

21108

721,88

Aldein

Aldino

21001

699,32

Algund

Lagundo

21038

912,88

Altrei

Anterivo

21003

563,97

Andrian

Andriano

21002

767

Auer

Ora

21060

789,56

Barbian

Barbiano

21007

744,44

Bozen

Bolzano

21008

902,35

Branzoll

Bronzolo

21012

789,56

Brenner

Brennero

21010

812,1

Brixen

Bressanone

21011

879,79

Bruneck

Brunico

21013

879,79

Burgstall

Postal

21066

812,12

Corvara

Corvara in Badia

21026

1082,82

Deutschnofen

Nova Ponente

21059

767

Enneberg

Marebbe

21047

924,91

Eppan a.d. Weinstrasse

Appiano s.S.d.Vino

21004

902,35

Feldthurns

Velturno

21116

789,56

Franzensfeste

Fortezza

21032

748,95

Freienfeld

Campo di Trens

21016

812,12

Gais

Gais

21034

699,32

Gargazon

Gargazzone

21035

812,12

Glurns

Glorenza

21036

699,32

Graun im Vinschgau

Curon Venosta

21027

631,65

Gsies

Valle di Casies

21109

541,41

Hafling

Avelengo

21005

789,56

Innichen

San Candido

21077

812,12

Jenesien

San Genesio Atesino

21079

834,68

Kaltern a.d. Weinstrasse

Caldaro

21015

843,7

Karneid

Cornedo all'Isarco

21023

902,35

Kastelbell-Tschars

Castelbello-Ciardes

21018

767

Kastelruth

Castelrotto

21019

699,32

Kiens

Chienes

21021

631,65

Klausen

Chiusa

21022

834,68

Kuens

Caines

21014

789,56

Kurtatsch a.d. Weinstrasse

Cortaccia s.S.d.Vino

21024

767

Kurtinig a.d. Weinstrasse

Cortina s.S.d.Vino

21025

767

Laas

Lasa

21042

767

Lajen

Laion

21039

721,88

Lana

Lana

21041

812,12

Latsch

Laces

21037

812,12

Laurein

Lauregno

21043

609,09

Leifers

Laives

21040

970,03

Lüsen

Luson

21044

609,09

Mals

Malles Venosta

21046

631,65

Margreid a.d. Weinstrasse

Magrè s.s.d.V.

21045

767

Marling

Marlengo70)

21048

902,35

Martell

Martello

21049

563,97

Meran

Merano

21051

900,09

Mölten

Meltina

21050

767

Montan

Montagna

21053

767

Moos in Passeier

Moso in Passiria

21054

563,97

Mühlbach

Rio Pusteria

21074

767

Mühlwald

Selva dei Molini

21088

609,09

Nals

Nalles

21055

834,68

Naturns

Naturno

21056

947,47

Natz-Schabs

Natz-Sciaves

21057

834,68

Neumarkt

Egna

21029

699,32

Niederdorf

Villabassa

21113

812,12

Olang

Valdaora

21106

699,32

Partschins

Parcines

21062

947,47

Percha

Perca

21063

744,44

Pfalzen

Falzes

21030

676,77

Pfatten

Vadena

21105

582,02

Pfitsch

Comune di Val di Vizze

21107

518,85

Plaus

Plaus

21064

902,35

Prad am Stilfserjoch

Prato allo Stelvio

21067

721,88

Prags

Braies

21009

699,32

Prettau

Predoi

21068

518,85

Proveis

Proveis

21069

518,85

Rasen-Antholz

Rasun Anterselva

21071

631,65

Ratschings

Racines

21070

834,68

Riffian

Riffiano

21073

879,79

Ritten

Renon

21072

970,03

Rodeneck

Rodengo

21075

654,21

Salurn

Salorno

21076

812,12

Sand in Taufers

Campo Tures

21017

721,88

Sarntal

Sarentino

21086

857,24

Schenna

Scena

21087

902,35

Schlanders

Silandro

21093

699,32

Schluderns

Sluderno

21094

721,88

Schnals

Senales

21091

767

Sexten

Sesto

21092

834,68

St. Christina in Gröden

S. Cristina V. Gardena

21085

1037,71

St. Leonhard in Passeier

San Leonardo i. Pass.

21080

744,44

St. Lorenzen

San Lorenzo di Sebato

21081

834,68

St. Martin in Passeier

San Martino i. Pass.

21083

789,56

St. Martin in Thurn

San Martino i. Badia

21082

744,44

St. Pankraz

San Pancrazio

21084

721,88

St. Ulrich

Ortisei

21061

879,79

Sterzing

Vipiteno

21115

879,79

Stilfs

Stelvio

21095

744,44

Taufers im Münstertal

Tubre

21103

631,65

Terenten

Terento

21096

699,32

Terlan

Terlano

21097

902,35

Tiers

Tires

21100

812,12

Tirol

Tirolo

21101

857,24

Tisens

Tesimo

21099

767

Toblach

Dobbiaco

21028

721,88

Tramin a.d. Weinstrasse

Termeno s.S.d.Vino

21098

776,02

Truden im Naturpark

Trodena nel Parco Naturale

21102

654,21

Tscherms

Cermes

21020

924,91

Ulten

Ultimo

21104

609,09

Unsere liebe Frau im Walde - St. Felix

Senale - San Felice

21118

609,09

Vahrn

Varna

21111

879,79

Villanders

Villandro

21114

755,72

Villnöss

Funes

21033

631,65

Vintl

Vandoies

21110

654,21

Völs am Schlern

Fiè allo Sciliar

21031

857,24

Vöran

Verano

21112

676,77

Waidbruck

Ponte Gardena

21065

834,68

Welsberg-Taisten

Monguelfo-Tesido

21052

699,32

Welschnofen

Nova Levante

21058

924,91

Wengen

La Valle

21117

744,44

Wolkenstein in Gröden

Selva di Val Gardena

21089

1082,82

69)
La tabella A è stata così sostituita dall'art. 18, comma 10, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
70)
Corretto ai sensi dell'avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 10 novembre 2015, n. 45.
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