In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

i) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 31)
Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 29 aprile 2014, n. 17.

Art. 9 (Determinazione dell’aliquota)

(1) L'aliquota ordinaria dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I Comuni possono modificare l’aliquota ordinaria in aumento sino a 0,8 punti percentuali o in diminuzione sino a 0,5 punti percentuali.22)

(2)  L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze.

(3) L’aliquota è ridotta allo 0,56 per cento per i fabbricati classificati nelle categorie catastali C/1 e C/3 e nel gruppo catastale D, ad eccezione degli immobili appartenenti alla categoria catastale D/5, per i rifugi alpini classificati nella categoria A/11, per le abitazioni della categoria catastale A utilizzate per attività ricettive in esercizi ricettivi a carattere alberghiero ed extraalberghiero ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, nonché per le unità immobiliari delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 che sono pertinenze delle unità immobiliari utilizzate esclusivamente per le attività ricettive ai sensi della sopra citata legge provinciale. I Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota sino all’aliquota minima di 0,1 punti percentuali, anche per specifiche fattispecie di fabbricati, sulla base dei criteri da stabilirsi nel regolamento comunale.23)

(4)  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per i seguenti fabbricati: i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, nonché i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. L’aliquota ridotta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9. Se sussistono almeno 75 punti di svantaggio l'aliquota per fabbricati utilizzati ad uso agrituristico può essere ridotta fino allo zero per cento con regolamento comunale. I Comuni possono però, sulla base di criteri da stabilire con regolamento comunale, aumentare l’aliquota fino allo 0,56 per cento per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l'attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, e aumentare l’aliquota fino allo 0,3 per cento per i fabbricati utilizzati ad uso agrituristico ai sensi della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Le aliquote maggiorate si applicano anche alle relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria. 24)

(4/bis)  Qualora le attività indicate al comma 4 non vengano esercitate per l’intero anno, le disposizioni contenute nel comma 4 si applicano, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, solamente per il periodo di esercizio delle attività ricettizie comunicato al Comune ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, o della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche. Per il restante periodo dell’anno si applica l’aliquota ordinaria o, ove stabilita, l’aliquota maggiorata prevista per le abitazioni tenute a disposizione. 25)

(4/ter)  Le aliquote ridotte previste dal comma 4 sono applicate ai fabbricati utilizzati ad uso agrituristico solo se sono soddisfatte le condizioni previste per questa attività ricettiva dagli articoli 2, 3 e 4 della legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7, e successive modifiche, e fintanto che queste siano rispettate. 26)

(4/quater) Nella deliberazione del Consiglio comunale di approvazione delle aliquote, i Comuni stabiliscono per i fabbricati utilizzati prevalentemente per l’attività di affitto di camere ed appartamenti ammobiliati per ferie ai sensi della legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e successive modifiche, il grado di utilizzazione minima, compreso tra il 15 e il 25 per cento, per l’applicazione delle aliquote ridotte previste dal comma 4. Il grado massimo di utilizzazione viene calcolato moltiplicando il numero massimo di posti letto comunicati dall’impresa ricettizia per 365 giorni, se l’attività viene esercitata per l’anno intero. Per le imprese ricettizie che hanno comunicato dei periodi di apertura più brevi, il grado massimo e minimo di utilizzazione sono calcolati in proporzione. Lo stesso principio si applica anche se durante l’anno le imprese ricettizie comunicano l’inizio o il termine della loro attività, oppure l’aumento o la riduzione dei posti letto. L’effettivo grado di utilizzo viene determinato sulla base dei pernottamenti comunicati ai sensi dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Provincia del 1° febbraio 2013, n. 4, e successive modifiche, per il periodo dal 1° settembre dell’anno precedente al 31 agosto dell’anno di imposta. Per le imprese ricettizie che comunicano l’inizio della loro attività durante l’anno si applica, per i primi sei mesi, l’aliquota ridotta stabilita dal Comune ai sensi del comma 4, senza considerare il grado di utilizzo. 27) 

(5)  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per le seguenti fattispecie di fabbricati rurali strumentali che sono destinati:

  1. ad abitazione dei/delle dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a 100, assunti/assunte in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento, anche se accatastati in una delle categorie del gruppo A, ad eccezione delle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9. Un’abitazione si considera fabbricato rurale ad uso strumentale per un intero periodo d’imposta se occupata da dipendenti agricoli a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative complessivamente superiore a 100;
  2. ad uso di ufficio dell'azienda agricola, anche se accatastati in categoria catastale diversa da D/10;
  3. al trattamento, alla trasformazione, alla conservazione, alla valorizzazione o alla commercializzazione dei prodotti agricoli dei settori ortofrutticolo, vitivinicolo e lattiero caseario da parte di cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, nonché da parte di società agricole di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99.

(6)  L’aliquota è ridotta allo 0,2 per cento per gli immobili posseduti e utilizzati dai seguenti soggetti di diritto, a meno che tali soggetti non siano del tutto esentati dall’imposta in base all'articolo 11: 28)

  1. istituzioni scolastiche e scuole dell’infanzia paritarie di cui all’articolo 20/bis della legge provinciale 29 giugno 2000, n. 12, nonché le cooperative di scuole dell’infanzia convenzionate con il Comune;
  2. enti non commerciali di cui all’articolo 73, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo;
  3. organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modifiche, che svolgono per statuto attività nell’ambito assistenziale, previdenziale, sanitario, della ricerca scientifica, didattico, ricettivo, culturale, ricreativo e sportivo nonché le cooperative senza scopo di lucro che rispettano le clausole mutualistiche nell’ambito culturale.29)

(6/bis) L’aliquota d’imposta ridotta allo 0,2 per cento si applica anche nel caso in cui uno dei soggetti di diritto di cui al comma 6 o un ente pubblico territoriale abbia ceduto un immobile in suo possesso, con contratto di locazione registrato o con contratto di comodato gratuito registrato, a un altro dei soggetti di diritto di cui al medesimo comma 6. Anche per specifiche fattispecie di fabbricati i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota, sino all’azzeramento della stessa, sulla base di criteri da stabilire nel regolamento comunale. 30)

(7)  Le aliquote sono stabilite dal Consiglio comunale con deliberazione da adottare entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, con effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno a cui il bilancio si riferisce.

(8)  I Comuni possono prevedere delle riduzioni di aliquota nel limite di cui al comma 1 per le seguenti tassative fattispecie, tenuto conto del principio di fondo secondo cui per fattispecie uguali e/o simili si applica la stessa aliquota:

  1. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e se nelle stesse il locatario ha stabilito la propria residenza e dimora abituale;31)
  2. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado e in linea collaterale entro il secondo grado, se nelle stesse il/la parente ha stabilito la propria residenza e dimora abituale. La riduzione non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9;
  3.  32)
  4. per gli edifici nei quali vengono effettuati interventi di restauro e di risanamento conservativo ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera c), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche. I Comuni possono prevedere un'agevolazione d'imposta per un periodo continuativo di al massimo 4 anni, decorrente dalla data del rilascio della concessione edilizia o dell'autorizzazione edilizia o dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 8, comma 1/bis, della legge provinciale 25 luglio 1970, n. 16, e successive modifiche, e ai sensi del relativo regolamento di esecuzione. Nel medesimo periodo devono essere conclusi con successo gli interventi di restauro e di risanamento conservativo, pena la decadenza dall'agevolazione d'imposta. Ciascun possessore può usufruire di tale agevolazione una sola volta per ciascuna unità immobiliare;33)
  5. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate in base ad un contratto di locazione registrato e in base a un canone di locazione agevolato determinato giusto accordo stipulato tra la Associazione Inquilini e l’Associazione della Proprietà Edilizia della provincia di Bolzano; 33)
  6. per le abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, se locate esclusivamente a fini abitativi in base a un contratto di locazione registrato, tranne quelle locate per finalità turistiche. 34)

(9)  Le riduzioni spettano per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte e vanno comprovate mediante idonea documentazione e secondo le modalità definite nel regolamento comunale, a pena di decadenza.

22)
L'art. 9, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 18, comma 5, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
23)
L'art. 9, comma 3, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 5, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e successivamente dall'art. 3, comma 1, della L.P. 20 dicembre 2017, n. 23.
24)
L'art. 9, comma 4, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 6, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3, ed infine così sostituito dall'art. 5, comma 2, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
25)
L'art. 9, comma 4/bis è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3  e trova applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa L.P. a partire dal 1° gennaio 2023.
26)
L'art. 9, comma 4/ter è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3 e trova applicazione ai sensi dell'art. 10, comma 1, della stessa L.P. a partire dal 1° gennaio 2023.
27)
L'art. 9, comma 4/quater è stato inserito dall'art. 4, comma 2, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3,successivamente sostituito dall'art. 12, comma 1, della L.P. 3 agosto 2022, n. 9, e dall'art. 5, comma 3, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16, ed infine così modificato dall’art. 27, comma 1, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
28)
L’art. 9, comma 6, è stato così modificato dall’art. 27, comma 2, della L.P. 4 agosto 2023, n. 18.
29)
L'art. 9, comma 6, è stato prima sostituito dall'art. 2, comma 7, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e poi dall'art. 18, comma 6, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
30)
L'art. 9, comma 6/bis, è stato inserito dall'art. 18, comma 7, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Vedi anche l'art. 18, comma 14, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11. Successivamente il comma 6/bis è stato così modificato dall’art. 4, comma 3, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3. Vedi anche l’art. 10, comma 1, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3.
31)
La lettera a), dell'art. 9, comma 8, è stata così sostituita dall'art. 2, comma 8, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7.
32)
La lettera c), dell'art. 9, comma 8, è stata aggiunta dall'art. 2, comma 9, della L.P. 26 settembre 2014, n. 7, e successivamente abrogato dall'art. 3, comma 3, lettera b), della L.P. 19 agosto 2020, n. 9. La lettera c), rivive ai sensi dell'art. 11, comma 4, della L.P. 13 ottobre 2020, n. 12, con effetto dal 21 agosto 2020 e con efficacia fino al 31 dicembre 2020.
33)
Le lettere d) e e) dell’art. 9, comma 8, sono state aggiunte dall'art. 18, comma 8, della L.P. 25 settembre 2015, n. 11.
34)
La lettera f) dell’art. 9, comma 8, è stata aggiunta dall’art. 4, comma 4, della L.P. 20 aprile 2022, n. 3, e successivamente così sostituita dall'art. 5, comma 4, della L.P. 23 dicembre 2022, n. 16.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionA Partecipazioni provinciali
ActionActionB Tributi provinciali
ActionActionC Finanze locali
ActionActiona) LEGGE PROVINCIALE 18 aprile 1978, n. 18
ActionActionb) Legge provinciale 18 agosto 1983, n. 32
ActionActionc) LEGGE PROVINCIALE 20 agosto 1985, n. 12
ActionActiond) LEGGE PROVINCIALE 4 maggio 1990, n. 9
ActionActione) Legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6
ActionActionf) LEGGE PROVINCIALE 11 agosto 1994, n. 6 —
ActionActiong) Legge provinciale 20 giugno 2005, n. 3
ActionActionh) Legge provinciale 18 aprile 2012, n. 8
ActionActioni) Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
ActionActionArt. 1 (Istituzione dell’imposta municipale immobiliare)   
ActionActionArt. 2 (Potestà regolamentare e deliberazioni dei Comuni)
ActionActionArt. 3 (Presupposto impositivo)
ActionActionArt. 4 (Definizioni )
ActionActionArt. 5 (Equiparazioni all’abitazione principale)
ActionActionArt. 6 (Soggetti passivi)
ActionActionArt. 7 (Soggetto attivo)
ActionActionArt. 8 (Base imponibile)
ActionActionArt. 9 (Determinazione dell’aliquota)
ActionActionArt. 9/bis (Interpretazione autentica)
ActionActionArt. 9/ter (Abitazioni tenute a disposizione)
ActionActionArt. 9/quater (Aliquota maggiorata per aree fabbricabili)
ActionActionArt. 9/quinquies (Comuni senza esigenza abitativa)
ActionActionArt. 10 (Detrazione per l’abitazione principale e ulteriori fattispecie)
ActionActionArt. 11 (Esenzioni)
ActionActionArt. 12 (Dichiarazione)
ActionActionArt. 13 (Versamenti)
ActionActionArt. 14 (Accertamento)
ActionActionArt. 15 (Riscossione coattiva)
ActionActionArt. 16 (Sanzioni e interessi)
ActionActionArt. 17 (Rimborsi)
ActionActionArt. 18 (Contenzioso)
ActionActionArt. 19 (Disposizioni transitorie)
ActionActionArt. 20 (Copertura finanziaria)
ActionActionArt. 21 (Disposizioni finali)
ActionActionTABELLA A (ARTICOLO 10, COMMA 1)
ActionActionj) Legge provinciale 22 dicembre 2015, n. 17
ActionActionk) Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2016, n. 29
ActionActionl) Legge provinciale 12 dicembre 2016, n. 25
ActionActionm) Legge provinciale 16 novembre 2021, n. 12
ActionActionn) Legge provinciale 20 aprile 2022, n. 3
ActionActiono) Legge provinciale 18 aprile 2023, n. 6
ActionActionD Bilancio provinciale
ActionActionE - Debito fuori bilancio
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico