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k) Decreto del Presidente della Provincia 10 aprile 2014, n. 131)
Regolamento concernente l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia

1)
Pubblicato nel B.U. 15 aprile 2014, n. 15.

Art. 1 (Ambito di applicazione)   delibera sentenza

(1)  Il presente regolamento disciplina l’assetto organizzativo degli enti, delle agenzie e degli organismi dipendenti dalla Provincia istituiti con legge provinciale o altra disposizione provinciale, di seguito denominati enti, in esecuzione dell’articolo 1, comma 3, lettera a), della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, e dell’articolo 11 della legge provinciale 17 settembre 2013, n. 17.

(2)  Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli enti elencati nell'allegato A, ad eccezione degli enti che hanno già una composizione dell’assetto organizzativo in conformità al presente regolamento o che dispongono di organi monocratici già previsti dai relativi statuti.

massimeCorte costituzionale - sentenza 7 maggio 2014, n. 127 - Decreto legge n. 201/2011 convertito con legge n. 214/2011 - obbligo di adeguare i propri ordinamenti alla previsione di un numero ridotto di componenti degli organi di amministrazione e controllo - prevalenza del principio fondamentale del coordinamento della finanza pubblica su qualsiasi potestà legislativa regionale

Art. 2 (Organo di amministrazione)  

(1)  L’organo collegiale di amministrazione dell’ente è composto da tre membri, ma può essere esteso fino a sei membri per assicurare una congrua rappresentanza delle parti sociali, delle categorie economiche e dei gruppi linguistici. È possibile la composizione dell’organo in forma monocratica.

(2)  La nomina dell’organo collegiale è di competenza della Giunta provinciale.

(3)  Per le agenzie dipendenti dalla Provincia l’organo di amministrazione é obbligatorio in forma monocratica, nella persona del direttore pro tempore dell’ente.

Gli statuti delle predette agenzie possono prevedere l’istituzione di un comitato di indirizzo e coordinamento. 2)

2)
L'art. 2, comma 3, è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 1 luglio 2015, n. 18.

Art. 3 (Organo di controllo)

(1)  L’organo di controllo dell’ente, nominato dalla Giunta provinciale, è composto al massimo da tre membri effettivi.

(2)   3)

3)
L'art. 3, comma 2, è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 1 luglio 2015, n. 18, e successivamente abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 21 febbraio 2017, n. 3.

Art. 4 (Equilibrio della rappresentanza di genere)

(1)  Negli organi collegiali di amministrazione e di controllo di cui al presente regolamento le nomine avvengono secondo un rapporto equilibrato fra i generi ai sensi della normativa vigente in materia di parificazione e promozione delle donne.

Art. 5 (Durata in carica)

(1)  I membri degli organi collegiali di amministrazione, nonché degli organi di controllo, anche monocratici, rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio consuntivo dell’ultimo esercizio del loro incarico; in nessun caso possono essere superati tre mandati consecutivi nello stesso ente.

Art. 6 (Compensi)

(1)  Ai membri dell’organo collegiale di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti, compreso il revisore unico, sono corrisposti gli emolumenti previsti dai parametri per la determinazione delle indennità di carica per mandato in enti strumentali della Provincia, approvati dalla Giunta provinciale.

Art. 7 (Cause di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)

(1)  Per assicurare la compatibilità degli incarichi di amministratore di enti con riferimento al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ferme restando le cause di inconferibilità degli incarichi previste dallo stesso decreto, non possono far parte dell’organo di amministrazione dell’ente le seguenti persone:

  1. componenti della Giunta o del Consiglio della Provincia;
  2. componenti della Giunta o del Consiglio di comuni con una popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della Provincia;
  3. le persone con incarico dirigenziale nello stesso ente.

(2) 4)

4)
L'art. 7, comma 2, è stato abrogato dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 20 giugno 2022, n. 15.

Art. 8 (Disposizioni finali)

(1)  Per quanto non previsto dal presente regolamento, trova applicazione la normativa provinciale in materia.

(2)  Le disposizioni di cui al presente regolamento hanno effetto a decorrere dal primo rinnovo degli organi degli enti destinatari di cui all’allegato A. Sono contestualmente disapplicate le disposizioni contrarie a questo regolamento contenute nelle leggi provinciali di istituzione o nei singoli statuti degli enti destinatari.

Art. 9 (Entrata in vigore)

(1)  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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