(1) L’articolo 11 del decreto del Presidente della Provincia 7 settembre 2005, n. 43, è così sostituito:
“Articolo 11 (Partecipazione ai costi)
1. La famiglia utente del servizio erogato da microstrutture accreditate, anche se la struttura ha sede in un Comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora, partecipa ai relativi costi nella misura risultante dall'applicazione dei criteri di valutazione della situazione economica di cui al decreto del Presidente della Giunta provinciale 11 agosto 2000, n. 30, e successive modifiche.
2. Il Comune in cui ha stabile dimora la famiglia e la Provincia integrano, ciascuno per il 50 per cento, il pagamento della tariffa del servizio di microstruttura per la parte non coperta dalla famiglia utente, anche se la struttura ha sede in un Comune diverso da quello in cui l'utente ha stabile dimora. Nell’ultimo caso è presupposto l’assenso specifico rilasciato per iscritto dal Comune in cui la famiglia ha stabile dimora. Inoltre Provincia e Comune integrano il rimanente importo fino alla copertura del costo pieno riconosciuto, per un massimo di 160 ore mensili di utilizzo del servizio da parte dell'utente. L’agevolazione tariffaria spetta anche per le ore di inserimento del bambino, sempreché rientrino nel suddetto limite.
3. La tariffa oraria minima a carico degli utenti dei servizi è pari ad Euro 0,90 e la tariffa oraria massima è pari ad Euro 3,65 per il primo anno di applicazione.
4. Successivamente la tariffa oraria minima e massima viene stabilita annualmente d’intesa con il Consiglio dei Comuni dalla Giunta provinciale nel quadro della deliberazione di determinazione delle rette e tariffe dei servizi sociali.
5. Le assenze per ferie, se previste nel relativo contratto/accordo, non vengono fatturate. Qualora le ferie non siano previste nel contratto/accordo si considera un periodo annuale di assenza per ferie di massimo tre settimane comunicato preventivamente dalla famiglia all’ente erogatore del servizio.”