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Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
Rideterminazione dei criteri e delle modalità per la concessione degli indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali nonché al patrimonio zootecnico

Allegato

Criteri e modalità per la concessione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali nonché al patrimonio zootecnico

1) Beneficiari degli indennizzi

Possono beneficiare dell’indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali nonché al patrimonio zootecnico ai sensi dell’articolo 37 della legge provinciale 17 luglio 1987, n. 14, e successive modifiche, i proprietari ed affittuari di fondi agricoli nonché gli allevatori di bestiame che li hanno subiti.

2) Danni ammessi ad indennizzo

L’indennizzo di cui al punto 1) viene corrisposto per danni:

a) arrecati dal tasso, da leporidi e dal ghiro a campi di mais e frumento nonché ad impianti pomacei, drupacei, viticoli, orticoli e di frutti minori;

b) arrecati da predatori a bestiame d’allevamento incluse le api;

c) riscontrati a colture agricole di cui al 1° comma del punto 4) nella zona limitrofa al Parco Nazionale dello Stelvio ed in particolare nei comuni catastali di Tubre, Laudes, Glorenza, Montechiaro, Prato, Cengles, Lasa, Montetramontana, Covelano, Laces, Morter e Tarres.

3) Esclusioni

L’indennizzo di cui al punto 1) non viene concesso per danni:

a) a boschi, prati falciabili, alpeggi e pascoli;

b) causati da ungulati o dalla marmotta, sempre che la specie autore del danno sia cacciabile nell’anno in cui si sono verificati i danni;

c) ad animali tenuti a scopo amatoriale od ornamentale;

d) a rotoli di silaggio di fieno e ad altri raccolti ancora depositati sui campi come mais e rape insilate;

e) a frutteti e vigneti arrecati da uccelli e scoiattoli.

Nell’esclusione di cui al comma 1, lettera b), non rientrano i danni arrecati nella zona limitrofa al Parco Nazionale dello Stelvio.

4) Limitazioni

Per poter beneficiare dell’indennizzo per danni arrecati ad impianti pomacei, drupacei, viticoli, orticoli e di frutti minori nonché a campi di frumento o mais il loro ammontare nell’anno di riferimento non può essere inferiore a euro 500,00.

L’ammontare minimo dei danni ai fini della concessione dell’indennizzo è di euro 100,00, qualora vengono arrecati da predatori esclusi i grandi carnivori orso, lupo e lince a bestiame d’allevamento incluse le api. In caso di predazione di ovicaprini comunque alla domanda d’indennizzo deve essere allegato la relativa marca auricolare.

Non è consentito il cumulo dei danni ai fini di raggiungere l’ammontare dell’importo minimo di cui ai commi 1 e 2.

5) Presentazione della domanda

Per ottenere l’indennizzo per i danni subiti, l’interessato deve presentare apposita domanda debitamente compilata presso l’Ufficio caccia e pesca della Ripartizione provinciale Foreste o presso rispettivamente i posti di custodia ittico-venatoria e le stazioni forestali territorialmente competenti utilizzando i formulari predisposti dallo stesso ufficio. Qualora l’interessato non è imprenditore agricolo, la domanda deve essere munita di marca da bollo prescritta dalla normativa vigente in materia.

In caso di danni arrecati a colture agricole la domanda deve contenere anche l’indicazione della presumibile data dell’eventuale raccolto.

6) Termine per la presentazione della domanda

La domanda di cui al punto 5) deve essere presentata subito dopo la scoperta dei danni ed in ogni caso non oltre ad un mese dalla scoperta stessa.

Qualora la denuncia pervenga oltre il 1° novembre, il danno viene indennizzato l’anno seguente.

7) Istruttoria della domanda

In caso di domanda incompleta il direttore dell’Ufficio provinciale caccia e pesca sollecita per iscritto la presentazione dei dati mancanti fissando un termine comunque non superiore a 15 giorni.

Accertata la regolarità della domanda, l’Ufficio provinciale caccia e pesca la trasmette al posto di custodia ittico- venatoria o alla stazione forestale territorialmente competenti al fine di accertare l’ammontare del danno subito dal richiedente.

Se la domanda viene presentata presso un posto di custodia ittico- venatoria o una stazione forestale, questi provvedono immediatamente a quanto previsto dal comma 2 per poi trasmettere la documentazione completa all’Ufficio provinciale caccia e pesca.

8) Misura dell’indennizzo

L’ammontare dell’indennizzo è pari al 80% del danno accertato con l’istruttoria di cui al punto 7).

Per i danni arrecati al bestiame d’allevamento si tiene comunque conto del valore unitario come determinato annualmente dall’Ufficio Zootecnia presso la Ripartizione provinciale Agricoltura entro il 31 marzo.

Qualora nell’esercizio finanziario di riferimento non sussista la disponibilità di fondi necessari per l’erogazione degli indennizzi ai richiedenti nella misura di cui al comma 1, l’ammontare degli stessi a favore dei richiedenti è ridotto in proporzione.

9) Disponibilità finanziaria

L’importo utilizzato annualmente per l’erogazione di indennizzi per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e forestali nonché al patrimonio zootecnico non può superare il 50% di quello disponibile sul relativo capitolo del bilancio di previsione.

10) Norme transitorie e finali

Il presente provvedimento trova applicazione in riferimento alle domande presentate per danni subiti dall’anno 2014 in poi.

Siccome il danno subito da chi presenta domanda viene sempre accertato dagli addetti al posto di custodia ittico- venatoria o alla stazione forestale territorialmente competenti, non trova applicazione quanto previsto dall’articolo 2 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche, in riferimento ai controlli a campione.

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trova applicazione quanto previsto nella normativa vigente in materia.

 

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