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k') Decreto del Presidente della Provincia 24 ottobre 2013, n. 301)
Regolamento concernente l'organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze

1)
Pubblicato nel B.U. 29 ottobre 2013, n. 44.

CAPITOLO I
Organizzazione del servizio di pronto soccorso con eliambulanze

Art. 1 (Ambito di applicazione)  

(1)  Il presente regolamento definisce gli aspetti organizzativi del servizio di pronto soccorso con eliambulanze, istituito con legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e ne stabilisce i requisiti tecnico-sanitari.

Art. 2 (Definizioni)

(1)  Ai fini del presente regolamento sono considerati:

  1. interventi primari: gli interventi in cui un team dell'emergenza sanitaria, in caso di necessità allargato a specialisti con materiale medico ed attrezzatura di soccorso necessario, interviene direttamente sul luogo dell'incidente per soccorrere il paziente e/o stabilizzarne le condizioni dal punto di vista medico, e infine per trasportarlo in una struttura ospedaliera in grado di curare la lesione più grave da lui riportata;
  2. interventi secondari: i trasferimenti, su indicazione medica, di persone malate o ferite da una struttura ospedaliera ad un'altra, indipendentemente se l’ospedale si trova in Italia o all’estero;
  3. voli di ricerca: gli interventi finalizzati alla ricerca di persone disperse o smarrite, finché sussiste la speranza di poterle soccorrere, richiesti dalle organizzazioni di soccorso tramite la centrale operativa d'emergenza;
  4. evacuazione ed interventi preventivi: gli interventi atti a sventare pericoli per l'incolumità personale.

(2)  Le definizioni di attività HEMS - Servizio Medico di Emergenza con Elicotteri - e SAR - elisoccorso in montagna - sono riportate nei documenti, regolamenti e circolari dell’EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea), dell'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile), nonché nella normativa vigente nella Provincia autonoma di Bolzano.

Art. 3 (Compiti e competenza territoriale)

(1)  Ai sensi dell'articolo 2 della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, e in base alle definizioni date all'articolo 2 del presente decreto, il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanze svolge essenzialmente attività che si configurano come HEMS e SAR - eliambulanza ed elisoccorso in montagna.

In particolare effettua:

  1. interventi primari;
  2. interventi secondari;
  3. evacuazione ed interventi preventivi;
  4. voli di ricerca e soccorso;
  5. trasporto di farmaci, sangue, organi o parti d'organo, nonché di apparecchiature mediche;
  6. voli per il recupero di persone decedute organizzati d'intesa con le autorità competenti;
  7. trasporto di persone e materiali in caso di calamità o catastrofe;
  8. attività addestrativa ed esercitazioni per l’intero equipaggio ed in collaborazione con le organizzazioni riconosciute di protezione civile e di soccorso;
  9. trasferimenti di assicurati esteri da un ospedale dell'Alto Adige agli aeroporti di Bolzano, Innsbruck e Verona.

(2)  Gli elicotteri del servizio di pronto soccorso sono autorizzati ad effettuare soccorsi e/o esercitazioni presso gli impianti a fune. I costi del soccorso vengono addebitati al gestore solamente nel caso in cui la responsabilità per i danni alle persone trasportate sia da imputarsi direttamente al gestore dell'impianto.

(3)  Gli interventi interessano in via ordinaria la Provincia autonoma di Bolzano. Nel rispetto delle convenzioni di cui all'articolo 7, è possibile la copertura di territori limitrofi, ad integrazione delle competenti strutture; sono ammessi anche voli verso altre Regioni e fuori dai confini nazionali.

Art. 4 (Mezzi ed infrastrutture)

(1)  Il servizio viene svolto con elicotteri di stanza presso le due basi HEMS provinciali, ubicate rispettivamente presso l'ospedale centrale di Bolzano e l'ospedale di Bressanone, oppure presso una base HEMS messa a disposizione dalla Provincia o dall’Azienda Sanitaria della Provincia autonoma di Bolzano. 2)

(2)  Nei periodi indicati nel comma 6 può essere utilizzato un servizio di elisoccorso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, che dal punto di vista medico e del soccorso deve soddisfare i requisiti richiesti agli elicotteri di cui al comma 1.

(3)  Le basi HEMS a Bolzano e Bressanone, approvate dall'ENAC, sono messe a disposizione dall'Amministrazione provinciale. La gestione delle basi HEMS, delle elisuperfici/eliporti ad esse asserviti e la prestazione dei servizi, necessari per il corretto funzionamento delle basi ed il buon svolgimento dell'attività di volo è a carico di chi svolge attività di pronto soccorso mediante eliambulanze. Tale attività può essere svolta direttamente o delegata a terzi appositamente specializzati.

(4)  Tutte le basi HEMS devono essere collegate alla centrale operativa d'emergenza via radio e radiotelefono a cura e a spese di coloro ai quali è affidato il servizio di pronto soccorso con eliambulanza.

(5)  L’elicottero al cui è stato affidato il servizio di elisoccorso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21, svolge interventi nella Provincia di Bolzano primariamente nella zona, che viene delimitata dalle seguenti coordinate GPS:

  1. 46°22‘53‘‘ N  11°34‘07‘‘ O
  2. 46°31‘27‘‘ N  11°29‘10‘‘ O
  3. 46°39‘25‘‘ N  11°36‘07‘‘ O
  4. 46°37‘21‘‘ N  12°14‘42‘‘ O

Tale zona a ovest è limitata dall‘autostrada del Brennero A22, che di per sé non fa più parte della zona di intervento. A est il limite segue il confine naturale della Provincia autonoma di Bolzano. Il limite a sud e a nord si forma tramite collegamento dei punti a) e b) rispettivamente c) e d) con una linea retta. Se i due elicotteri di cui al comma 1, non sono disponibili la centrale emergenza provinciale nei tempi di cui al comma 6 può servirsi dell’elicottero sopra indicato anche per interventi in altre zone della Provincia.

(6)  I periodi di maggiore afflusso turistico di cui all’articolo 3, comma 2, della legge provinciale 17 agosto 1987, n. 21, sono definiti dall’Assessore/Assessora alla salute. 3)

(7)  Il servizio di antincendio obbligatorio presso tutte le basi HEMS deve essere garantito dal gestore delle elisuperfici/eliporti e soddisfare le norme dell’ENAC nonché corrispondere a tutte le altre previsioni e norme. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, le spese del servizio antincendio sono parte del bilancio e del budget del servizio di elisoccorso provinciale, che viene predisposto dall’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia Autonoma di Bolzano e viene approvato dalla Giunta provinciale.

2)
L'art. 4, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 19 giugno 2020, n. 21.
3)
L'art. 4, comma 6, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del D.P.P. 17 ottobre 2019, n. 24.

Art. 5 (Presupposti, modalità e procedure per l'intervento dell'elicottero)     delibera sentenza

(1)  I presupposti ed i criteri per l'invio dell'elicottero di soccorso sono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale. Le modalità e le procedure di svolgimento delle operazioni sono concordate tra le organizzazioni di soccorso e la centrale provinciale d'emergenza. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, l’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia Autonoma di Bolzano, ha l’obbligo di fissare le modalità e le procedure di svolgimento delle operazioni in base alle premesse elaborate dal comitato di cui all’articolo 6, comma 3.

(2)  Il compito di allertare e coordinare gli elicotteri di soccorso spetta alla centrale operativa provinciale per l'emergenza sanitaria.

(3)  Il numero di chiamata, gratuito, è il numero unico europeo per le emergenze 112. 4)

(4)  Il servizio di elisoccorso è assicurato, con almeno un elicottero, nell’arco di tempo che va da prima dell’alba a dopo il tramonto, nel rispetto delle effemeridi aeronautiche dell’aeroporto più vicino alla base. Per ottemperare a queste prescrizioni è possibile prevedere dei turni di servizio per i diversi elicotteri. 5)

(5)  La Giunta provinciale è autorizzata a deliberare un orario d'attività esteso all'arco delle 24 ore, non appena verranno creati i presupposti per consentire il volo notturno. La Giunta provinciale delibera inoltre il relativo incremento di spesa.

(5/bis)  Gli orari entro i quali è possibile effettuare voli crepuscolari (con riferimento al crepuscolo civile, mattutino e serale) nel corso dell’anno vengono stabiliti dall’Assessore/dall’Assessora alla salute. 6)

(6)  La centrale operativa di emergenza sanitaria decide in merito all'intervento dell'elicottero sulla base di un quadro informativo sanitario. Negli interventi primari, la centrale operativa di soccorso tiene conto, tra l'altro, della particolare situazione stradale e del traffico, nonché dell'ubicazione del luogo dell'emergenza. Di norma l'elicottero di soccorso può intervenire soltanto dopo che, dalla valutazione del singolo caso, sia risultato impossibile garantire un'assistenza medica alternativa ed altrettanto tempestiva e qualificata, e qualora il trasporto non possa avvenire altrimenti o sia realizzabile solo con un ritardo insostenibile dal punto di vista medico. Qualora gli elicotteri del servizio di elisoccorso non fossero disponibili ad intervenire, la centrale provinciale d'emergenza può chiedere l'intervento di un altro elicottero idoneo.

(7)  L'indicazione medica che giustifica l'intervento dell'elicottero di soccorso deve essere attestata dal medico che presta il primo soccorso sul posto o che dispone il trasferimento in una struttura di alta specializzazione. In caso di interventi di soccorso tecnico in montagna e in zone impervie e ostili per l'indicazione medica e/o tecnica del soccorso decide il medico d'urgenza d'intesa con il coordinatore dell’intervento della stazione del Soccorso Alpino territorialmente competente.

(8)  I trasporti secondari vengono effettuati solo dietro indicazione medica, qualora il trasporto con altro mezzo risulti inadatto oppure comporti un ritardo insostenibile. Per i trasporti secondari a lunga distanza, per i quali l'impiego di elicotteri sia antieconomico, la Giunta provinciale può autorizzare la stipula di convenzioni con società specializzate nel nolo di aeroambulanze.

4)
L'art. 5, comma 3, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 19 giugno 2020, n. 21.
5)
L'art. 5, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 19 giugno 2020, n. 21.
6)
L'art. 5, comma 5/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 19 giugno 2020, n. 21.

Art. 6 (Vigilanza)

(1)  Coloro ai quali viene affidato il servizio di pronto soccorso mediante eliambulanza devono presentare mensilmente alla Giunta provinciale un rapporto sugli interventi effettuati, fornendo i dati relativi ai tempi di volo, alla tipologia e al luogo di ciascun intervento, alla destinazione del trasporto e alla patologia del paziente. Nel rapporto dovranno essere indicati anche l'attività di addestramento concordata e svolta con l’equipaggio, le squadre del soccorso alpino o altre organizzazioni di soccorso, i voli di ricerca e i falsi allarmi.

(2)  Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, è compito dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, di organizzare e gestire l’intero servizio di elisoccorso della Provincia di Bolzano, nonché di coordinare tutti i coinvolti e di accertarsi dell’osservanza delle prescrizioni di cui all’articolo 5.

(3)  Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, per le consulenze tecniche e l’appoggio professionale viene istituito un comitato tecnico, che periodicamente (almeno quattro volte all’anno o all’occorrenza) tratta le materie scelte relative al settore tecnico ed operativo. Il comitato è costituito dai responsabili delle varie organizzazioni, nonché da collaboratori scelti, che svolgono attività operativa nell’elisoccorso. I membri del comitato sono pertanto: due rappresentanti dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, il primario del servizio emergenza provinciale, rispettivamente un rappresentante del Bergrettungsdienst im AVS, del Soccorso Alpino CNSAS di Bolzano e dell’Associazione Provinciale di Soccorso Croce Bianca, nonché un rappresentante del servizio di elisoccorso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della Legge provinciale del 17 agosto 1987, n. 21. La presenza dei seguenti membri è facoltativa: soccorritori di volo e responsabili medici delle singole basi, la ditta appaltatrice (pilota o tecnico), un disponente della Centrale provinciale emergenza e l’amministratore della piazzola. La presidenza del comitato spetta al rappresentante dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che è responsabile per la convocazione delle riunioni.

Art. 7 (Collaborazione con altri enti)

(1)  Nell'ambito delle attività oggetto del presente regolamento, l'amministrazione provinciale può instaurare collaborazioni con Regioni e Paesi limitrofi (Austria, Svizzera), con la Provincia autonoma di Trento, con il SUEM (Servizio di Urgenza ed Emergenza Medica) operante in Provincia di Belluno ed il S.S.U.Em. (Servizio Sanitario Urgenza Emergenza) della Provincia di Sondrio, stipulando a tal fine apposite convenzioni.

CAPITOLO II
Requisiti tecnico-sanitari

Art. 8 (Requisiti generali)

(1)  Chi svolge l'attività di pronto soccorso mediante eliambulanze deve essere in possesso della prevista autorizzazione sanitaria. La domanda per ottenerla, corredata della necessaria documentazione, va inoltrata all'Ufficio Igiene pubblica della Ripartizione provinciale Sanità.

(2)  Per l'esercizio dell'attività contemplata nel presente decreto mediante utilizzo di un determinato tipo di elicottero, l'operatore elicotteristico che presta il servizio deve essere in possesso delle necessarie licenze, autorizzazioni, approvazioni e certificazioni ministeriali o di quelle dell'ENAC.

Art. 9 (Requisiti degli elicotteri)

(1)  Gli elicotteri impiegati nelle attività oggetto del presente decreto devono:

  1. avere caratteristiche, prestazioni e dotazioni che consentano loro di svolgere, in conformità alle norme vigenti, i compiti e le attività di cui all'articolo 3 su tutto il territorio della provincia di Bolzano;
  2. essere approvati dall'ENAC nella configurazione operativa prevista per le diverse attività;
  3. essere omologati per il trasporto di almeno quattro persone di equipaggio e di almeno un paziente in posizione supina. Lo spazio residuo deve consentire l'accesso al paziente durante il volo;
  4. gli elicotteri dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano devono essere di colore arancione con una fascia bianca laterale ed una croce bianca sulla parte posteriore della cabina dell’elicottero e riportare il logo HELI sulle portiere. Tutti gli elicotteri del servizio di elisoccorso provinciale devono riportare la scritta "Landesflugrettung Südtirol - Elisoccorso provinciale Alto Adige". Il logo del numero unico d'emergenza sanitaria ed il logo delle organizzazioni di soccorso presenti nel comitato tecnico ai sensi dell’articolo 6, comma 3.

Art. 10 (Equipaggiamento sanitario e di soccorso standard di bordo)

(1)  Le attrezzature sanitarie, i medicinali ed il materiale sanitario di consumo e tecnico-alpinistico, che costituiscono la dotazione standard di ogni elicottero di pronto soccorso, sono determinati con deliberazione della Giunta provinciale. Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, questo obbligo spetta all’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano.

(2)  Al responsabile sanitario o ad altro medico da lui delegato spetta il controllo delle attrezzature mediche, dei materiali sanitari e dei medicinali presenti a bordo.

Art. 11 (Equipaggio di soccorso HEMS)  

(1)  L'equipaggio di soccorso HEMS è costituito dall'equipaggio di condotta e, normalmente, da tre passeggeri, che sono in possesso di una formazione prevista dall’ENAC, dal gestore dei singoli elicotteri e dalla normativa vigente in materia.

(2)  L'equipaggio di condotta è costituito da un pilota. Nel caso in cui l'orario di attività venga esteso come indicato all'Art. 5, comma 4, l'equipaggio di condotta, nell'arco notturno, sarà costituito ai sensi delle norme vigenti. I requisiti professionali e l'esperienza dell'equipaggio di condotta non devono, in ogni caso, essere inferiori a quelli indicati nelle norme in vigore.

(3)  Gli ulteriori passeggeri sono: il membro d'equipaggio HEMS nella figura del tecnico e due passeggeri sanitari, di cui uno è il medico d'emergenza e l'altro un infermiere, in possesso di una comprovata esperienza nell’area critica o intensiva, o un soccorritore con una formazione sanitaria adeguata.

(4)  Le missioni in montagna ed in ambiente impervio ed ostile richiedono la presenza a bordo di un soccorritore del Soccorso Alpino in possesso di una formazione ai sensi del comma 5. In tal caso non è necessaria la presenza di un infermiere o di un soccorritore.

(5)  Per poter operare a bordo degli elicotteri di soccorso i passeggeri sanitari ed i soccorritori del Soccorso Alpino devono avere frequentato specifici corsi di addestramento, così come previsto dalla normativa vigente.

(6)  Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, l’organizzazione e l’addestramento del personale medico e non medico, nonché la creazione delle premesse per l’attività di formazione nel settore dell’elisoccorso è compito dell’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano.

(7)  Ad ogni intervento il pilota decide, d'intesa con il medico d'emergenza, quali sono i membri dell'equipaggio o le persone da prendere a bordo. La decisione è presa in conformità alle modalità ed alle procedure di cui all'articolo 5, concordate tra le organizzazioni di soccorso e la Centrale provinciale d'emergenza. Negli interventi in montagna la decisione viene presa dal pilota d’intesa con il soccorritore alpino.

(8)  Tutti i membri dell'equipaggio di soccorso devono partecipare regolarmente per un massimo di 10 giorni lavorativi, a specifici corsi di aggiornamento che abbiano come tema anche argomenti medici, tecnica di pronto soccorso e di elisoccorso. Le spese relative sono rimborsate dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale mette a disposizione inoltre un credito di ore di volo per il necessario training di volo dei membri di equipaggio.

Art. 12 (Vigilanza tecnica)

(1)  La vigilanza tecnica sull'applicazione del presente regolamento è effettuata dai Servizi Igiene Pubblica dei comprensori dell’azienda sanitaria dell’Alto Adige competenti per il territorio su cui sono dislocate le basi e in casi particolari, in accordo con i predetti servizi, dalla Ripartizione provinciale Sanità.

(2)  Se il servizio provinciale di pronto soccorso mediante eliambulanze non viene gestito in proprio dalla Provincia, la vigilanza tecnica di cui al comma 1 può essere delegata all’organizzazione alla quale è stata affidata la gestione del servizio annuale di elisoccorso provinciale da parte della Provincia autonoma di Bolzano, che per l’espletamento della stessa può servirsi di esperti, che non devono essere membri dell’organizzazione stessa. In caso di avvenuta delega la vigilanza tecnica viene effettuata in base alle indicazioni dei servizi di cui al comma 1. Se vengono riscontrate irregolarità, queste vengono comunicate ai servizi di cui al comma 1, perché questi possono prendere i provvedimenti necessari.

Art. 13 (Rinvio)

(1)  Oltre a quanto previsto dal presente regolamento, si applicano le norme inerenti alle operazioni del servizio medico di emergenza con elicottero (HEMS) e SAR – elisoccorso in montagna, emanate dal Ministero dei Trasporti, Direzione Generale dell'Aviazione Civile, dell’EASA (Agenzia europea per la sicurezza aerea) e dall'ENAC, nonché tutte le altre normative vigenti in materia di volo.

Art. 14 (Abrogazione)

(1)  Il presente decreto sostituisce il decreto 8 aprile 2003, n. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

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