In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg - Approvazione dello statuto (modificata con delibera n. 1446 del 20.12.2016, delibera n. 1158 del 28.12.2021 e delibera n. 783 del 12.09.2023)

Allegato

STATUTO DEL CENTRO DI SPERIMENTAZIONE

Art. 1
Denominazione, vigilanza e sede

1. Il Centro di Sperimentazione Laimburg, di seguito denominato Centro, è un ente strumentale non economico della Provincia, con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di autonomia organizzativa, amministrativa, finanziaria, contabile e patrimoniale .

2. Il Centro è sottoposto alla vigilanza della Giunta provinciale.

3. L’attività del Centro è regolata dalla legge provinciale 15 maggio 2013, n. 6, e successive modifiche, dalle norme del presente Statuto nonché dalle direttive e disposizioni regolamentari emanate nell’esercizio della propria autonomia.

4. Il Centro ha sede a Vadena (Bolzano).

Art. 2
Finalità e compiti principali

1. Il Centro svolge e coordina, per conto della Provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, attività di ricerca, sperimentazione, innovazione e provvede al trasferimento e alla diffusione delle conoscenze nel settore agricolo e forestale, agroalimentare e in tutti i settori connessi. A tal fine il Centro può collaborare con altri enti o imprese pubbliche o private, nazionali ed estere - compresi istituti universitari - ed avvalersi dei loro servizi, , anche a titolo oneroso. Esso può altresì servirsi dei laboratori scientifici della Provincia come pure di terreni di proprietà di terzi, presi in affitto o comunque messi a disposizione da questi ultimi. In particolare, esso svolge i seguenti compiti:

a) ricerca e sviluppo, sperimentazione, innovazione, pareri e diffusione delle conoscenze nel settore agrario e forestale, agroalimentare e in tutti i settori connessi;

b) ricerca e sperimentazione nel settore della difesa fitosanitaria, anche con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, nel rispetto della normativa statale in materia;

c) analisi e ricerche biologiche, chimiche e fitopatologiche di interesse agrario, forestale o agroalimentare;

d) innovazione, trasferimento tecnologico e delle conoscenze scientifiche per incrementare qualitativamente e quantitativamente le attività di ricerca, sviluppo e innovazione delle imprese nel settore agrario e forestale, nelle scienze alimentari, nel settore botanico e in tutti i settori connessi; a tal fine il Centro può adottare provvedimenti per la valorizzazione economica dei risultati, sviluppare e gestire parchi scientifici e tecnologici, attuare programmi per la promozione dell’innovazione, prestare servizi di consulenza e mettere a disposizione spazi per uffici, laboratori, produzioni pilota, workshop, seminari e per uso collettivo;

e) effettuazione di lavori di sperimentazione e di analisi per conto di terzi, dietro corrispettivo fissato sulla base degli elementi di costo;

f) gestione del Podere Laimburg con la produzione di prodotti tradizionali e innovativi per la promozione del trasferimento di conoscenze della cultura del vino e per scopi rappresentativi.

2. Per raggiungere i fini di cui al presente articolo, il Centro può svolgere anche attività accessorie, connesse, strumentali o complementari alle attività di cui al comma 1, incluse attività commerciali purché non prevalenti. Queste ultime devono essere dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse normalmente impiegate dal Centro nelle attività di cui ai commi 1 e 2, oppure messe a disposizione da parte del Demanio provinciale mediante concessione o accordo di cooperazione, oppure devono essere strumentali al raggiungimento degli scopi del Centro o complementari alle sue attività, comprese le attività di rappresentanza, le relazioni istituzionali e le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, nonché di ricezione ed ospitalità.

3. Il Centro stipula un accordo programmatico pluriennale con la Provincia, il quale viene concordato con il membro della Giunta Provinciale competente per il Centro.

Art. 3
Organi

1. Sono organi del Centro:

a) il Direttore/la Direttrice,

b) il Collegio dei revisori dei conti,

c) il Comitato scientifico.

Art. 4
Direttore/Direttrice del Centro

1. Il Direttore/La Direttrice del Centro è nominato/nominata dalla Giunta provinciale per un periodo di quattro anni; alla scadenza la nomina può essere rinnovata. Per quanto riguarda la nomina e la posizione giuridica del Direttore/della Direttrice del Centro si applicano le disposizioni provinciali vigenti relative alle funzioni dirigenziali. Per quanto riguarda la posizione economica, l’indennità di posizione prevista dal contratto collettivo intercompartimentale per il personale dirigenziale del 10 agosto 2018 viene determinata nel rispetto dei criteri di cui all’allegato 2 del contratto collettivo di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano dell’11 novembre 2009.

Art. 5
Attribuzioni e funzioni del Direttore/della Direttrice del Centro

1. Il Direttore/La Direttrice ha la rappresentanza legale del Centro e provvede a tutti gli adempimenti riguardanti le questioni organizzative, gestionali e amministrative del Centro stesso, al coordinamento generale delle attività del Centro, in particolare di quelle scientifiche, e ad ogni altra incombenza necessaria al buon andamento delle attività del Centro.

2. Il Direttore/La Direttrice esercita i compiti e le funzioni di dirigente ai sensi delle norme di cui al capo I della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche.

3. Il Direttore/La Direttrice svolge, in particolare, i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

a) sottoscrive contratti e accordi con imprese ed enti pubblici e privati e con esperti;

b) determina la struttura dirigenziale e amministrativa del Centro nel rispetto delle direttive e dell’articolazione previste dallo Statuto;

c) adotta i regolamenti interni e linee guida per il funzionamento e la gestione amministrativa del Centro e per la realizzazione dei relativi compiti;

d) propone alla Giunta provinciale, ai sensi dell’articolo 8 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, la dotazione organica complessiva di personale da assumere stabilmente presso il Centro;

e) si occupa di questioni strategiche e determina – sentito il parere del Comitato scientifico – l’indirizzo e l’impostazione scientifica del Centro nell’ambito dei compiti e delle finalità dello Statuto;

f) approva – sentito il parere del Comitato scientifico – nel quadro dei compiti e dell’accordo programmatico di cui all’articolo 2, il programma delle attività del Centro,

g) predispone il budget, le variazioni di budget ed il bilancio d’esercizio del Centro;

h) predispone le direttive per i tariffari per le prestazioni erogate dal Centro;

i) delibera su ogni altra questione di interesse del Centro non demandata dal presente Statuto ad altri organi.

4. Il Direttore/La Direttrice può delegare singoli compiti a dipendenti del Centro o, in base all’accordo di collaborazione con il Demanio provinciale ai dipendenti della stessa, preposti ad un settore omogeneo.

5. In caso di assenza del Direttore/della Direttrice il suo sostituto/la sua sostituta assume i suoi/le sue competenze e funzioni

Art. 6
Collegio dei revisori dei conti

1. La gestione finanziaria del Centro è soggetta al riscontro del Collegio dei revisori dei conti. Il Collegio è nominato dalla Giunta provinciale e si compone di tre revisori, che possono anche essere scelti tra il personale provinciale. I membri del Collegio dei revisori rimangono in carica per tre esercizi dalla nomina fino all’approvazione del bilancio dell’ultimo esercizio dell’incarico, e non possono essere superati tre mandati consecutivi.

2. La composizione del Collegio è soggetta alla normativa provinciale vigente in materia di parità di genere. Almeno uno dei tre membri effettivi deve essere iscritto all’albo dei revisori dei conti.

3. Ai membri del Collegio dei revisori sono corrisposti gli emolumenti previsti dai parametri per la determinazione delle indennità di carica per mandato in enti strumentali della Provincia, adottati dalla Giunta provinciale.

Art. 7
Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Collegio dei revisori dei conti

1. Il Collegio dei revisori dei conti controlla la gestione finanziaria del Centro e in particolare:

a) vigila sulla gestione finanziaria e patrimoniale del Centro;

b) redige una relazione sul budget, sulle modifiche del budget e sul bilancio d’esercizio, che ne attesti la correttezza;

Art. 8
Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è nominato dal Direttore/dalla Direttrice del Centro.

2. Il Comitato scientifico è composto da:

a) due esperte/esperti scelti da terne di nominativi proposte dalle due organizzazioni di consulenza agricola più rappresentative in provincia;

b) un esperto/un’esperta scelto/scelta da una terna di nominativi proposta dall’unione degli agricoltori e coltivatori diretti più rappresentativa in provincia;

c) per specifici incarichi di ricerca afferenti alle attività del Centro, fino a dieci esperte ed esperti con comprovata esperienza scientifica.

3. Il Comitato scientifico elegge tra i suoi membri un/una Presidente e un/una vice il/la quale rappresenta il Comitato scientifico.

4. (abrogato con delibera n. 783 del 12.09.2023)

5. (abrogato con delibera n. 783 del 12.09.2023)

6. Ai membri del Comitato scientifico spettano i compensi di cui alla legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, e successive modifiche.

Art. 9
Funzioni, attribuzioni e funzionamento del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico si riunisce su convocazione del/della Presidente ogniqualvolta questi/questa lo ritenga necessario e comunque almeno una volta all’anno. Il suo funzionamento è disciplinato da un proprio regolamento interno. Il Comitato scientifico è indipendente ed esercito i seguenti compiti e le seguenti funzioni:

a) consiglia il Direttore/la Direttrice del Centro sulla pianificazione dei programmi di ricerca e sviluppo e fa proposte sulla qualità del lavoro scientifico e sull’orientamento strategico del Centro alla luce dei compiti e delle finalità secondo lo Statuto e il regolamento interno del Comitato scientifico;

b) esprime un parere sul programma di attività presentato dal Direttore/dalla Direttrice;

c) esamina le prestazioni di ricerca e di servizio dei singoli Istituti in accordo con il Direttore/la Direttrice del Centro;

d) supporta il Centro nella consulenza del dipartimento politicamente responsabile;

e) promuove l’interscambio e la cooperazione tra il Centro e le istituzioni di ricerca nello stesso settore o in settori connessi, a livello nazionale ed internazionale.

2. Il Comitato scientifico costituisce i propri comitati di settore, la cui composizione e funzione vengono disciplinati dal regolamento interno del Comitato scientifico.

Art. 10
Struttura dirigenziale ed amministrativa

1. La struttura dirigenziale del Centro si articola come segue:

a) la direzione del Centro;

b) quattro strutture dirigenziali, denominati istituti e subordinati alla direzione;

c) una struttura dirigenziale subordinata alla direzione, denominata Amministrazione.

2. Il/La responsabile di un istituto ha le competenze e il trattamento economico di un direttore/una direttrice d’area della Provincia. Se è dipendente provinciale, viene nominato/nominata in base alle disposizioni della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e al vigente contratto di comparto per il personale dirigenziale. Se è dipendente del Centro, viene nominato/nominata in base al regolamento per il personale del Centro o il regolamento interno relativo al personale

3. La struttura organizzativa del Centro è stabilita dal Direttore/dalla Direttrice del Centro nel rispetto delle seguenti direttive:

a) la struttura organizzativa è articolata in settori omogenei; denominati settori e gruppi di lavoro;

b) i settori sono unità di coordinamento e gestiti da un coordinatore/una coordinatrice.

4. Il personale dirigente e coordinatore può delegare singole funzioni di gestione amministrativa e contabile al personale subordinato.

5. Il Centro predispone le direttive per il proprio personale dipendente nel rispetto del contratto collettivo di riferimento, ivi incluse le direttive per l’assunzione e il trattamento economico, che si basa sul trattamento economico del personale provinciale tenuto conto del mercato di lavoro.

6. Il trattamento economico del personale dirigente e coordinatore è determinato limitatamente al personale provinciale ai sensi del contratto di comparto per il personale della Provincia autonoma di Bolzano. Ai coordinatori/alle coordinatrici spetta un’indennità di coordinamento e ai responsabili dei gruppi di lavoro un’indennità di istituto ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali in materia.

7. Al personale che presta la propria opera prevalentemente in modo itinerante o che comunque effettua continui spostamenti, possono essere messi a disposizione adeguati strumenti tecnici ed attrezzature, compresi i veicoli, per consentire la gestione dell’attività svolta fuori sede col minor dispendio di risorse. Il personale che è tenuto alla reperibilità fuori orario può utilizzare gli appositi strumenti tecnici e le attrezzature anche a fini personali dietro pagamento di una somma che copra i relativi costi del Centro.

Art. 11
Personale

1. Il Centro si avvale di personale assunto dal Centro stesso per le sue attività, anche stagionali, nonché per particolari attività scientifiche. Per particolari progetti può essere assunto personale con incarico a tempo determinato. La dotazione organica complessiva è determinata dalla Giunta provinciale.

2. Al personale dipendente dal Centro si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per il personale dipendente dalla Provincia, salvo quanto diversamente stabilito dalle fonti normative indicate nel presente Statuto.

3. L’assunzione del personale dipendente dal Centro è di competenza del Direttore/della Direttrice del Centro e avviene secondo le modalità previste per l’assunzione del personale della Provincia. Al fine di garantire comunque il regolare svolgimento di servizi indispensabili per lo svolgimento dell’attività del Centro con regolamento di esecuzione possono essere previste particolari disposizioni per l’assunzione di personale scientifico e di personale tecnico di supporto. L’assunzione può avvenire anche per un periodo a tempo determinato, con passaggio ad un contratto di lavoro a tempo indeterminato sulla base delle condizioni da stabilirsi preventivamente nel contratto di lavoro a tempo determinato.

4. I profili professionali ed il trattamento economico del personale scientifico e tecnico di supporto del Centro vengono stabiliti, previa autorizzazione della Giunta provinciale, con apposito contratto collettivo di comparto della Provincia.

5. Al fine di sostenere, sviluppare e valorizzare le competenze e capacità professionali, l’attitudine alla ricerca, lo spirito di iniziativa, anche individuale, l’adattabilità alla dimensione interdisciplinare di progetti di ricerca, alla loro variabilità nonché al fine di favorire la permanenza del personale scientifico e del personale tecnico di supporto presso il Centro il contratto collettivo di comparto prevede modalità professionale orizzontali e verticali collegati a benefici economici.

7. Il Centro può definire un proprio regolamento per il personale

Art. 12
Esercizio finanziario, budget e bilancio d’esercizio

1. L’accordo programmatico di cui all’articolo 2 regola l’assegnazione pluriennale della Provincia al bilancio del Centro in base alle sue attività e servizi.

2. Il Centro adotta la contabilità civilistica ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

3. L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare e inizia con l’1°gennaio e termina con il 31°dicembre.

4. Il budget economico e d’investimento annuale e triennale dell’Agenzia deve essere redatto e sottoposto all’approvazione della Giunta provinciale entro il 30 novembre dell’anno precedente. Il budget deve rispettare il principio dell’equilibrio di bilancio. Il bilancio d’esercizio deve essere sottoposto per l’approvazione alla Giunta provinciale entro il 31 marzo dell’anno seguente.

5. Per quanto riguarda il budget annuale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia si applicano le disposizioni vigenti in materia nonché le istruzioni impartite dalla ripartizione provinciale alle Finanze.

6. Il budget annuale e triennale, le variazioni al budget ed il bilancio d’esercizio dell’Agenzia sono soggette al parere del collegio dei revisori.

Art. 13
Entrate

1. Le entrate del Centro sono:

a) i contributi, i finanziamenti e le assegnazioni della Provincia e di altri enti o imprese pubbliche o private nazionali ed estere;

b) qualsiasi introito derivante dalla gestione o percepito nell’attuazione delle finalità del Centro, ivi compresi finanziamenti pubblici o privati di progetti specifici con specifico obbligo di reinvestire nel Centro i proventi delle attività di cui all’articolo 2, commi 1, 2 e 3;

c) i proventi della vendita di vino e altri prodotti;

d) i proventi derivanti dall’attività svolta per conto di terzi;

e) i proventi dalla valorizzazione di proprietà intellettuale.

f) il ricavato dall’alienazione dell’inventario mobile fuori uso.

2. Tutte le entrate del Centro devono essere iscritte in bilancio e versate al tesoriere.

Art. 14
Incassi e pagamenti

1. Gli incassi delle entrate ed i pagamenti delle spese sono disposti dal Direttore/dalla Direttrice, dal suo/dalla sua sostituto/sostituta o da un/una dirigente delegato/delegata.

Art. 15
Lavori, servizi e forniture

1. Ai lavori, ai servizi ed alle forniture si applicano le disposizioni vigenti per la Provincia..

2. Il Centro può anche adottare un proprio regolamento per le acquisizioni in amministrazione diretta.

Art. 16
Patrimonio e beni

1. Costituiscono patrimonio del Centro:

a) i beni mobili trasferiti in proprietà dalla Provincia;

b) i beni e le attrezzature tecniche destinati al funzionamento del Centro;

c) tutte le altre attività e passività finanziarie e patrimoniali del Centro.

2. Il Centro utilizza i beni mobili e immobili messi a disposizione dal Demanio provinciale per l’espletamento della propria attività.

3. Il Centro può utilizzare i servizi informatici e telematici e l’infrastruttura connessa messi a disposizione dalla Provincia.

Art. 17
Servizio di cassa

1. Il Centro ha un proprio servizio di cassa, affidato all’istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 18
Soppressione del Centro

1. In caso di soppressione del Centro, per qualsiasi causa, la Provincia autonoma di Bolzano subentra nella titolarità dei relativi beni ed in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi del Centro.

Art. 19
Norme transitorie

1. Le delibere del Consiglio d’Amministrazione e i decreti del Direttore del Centro di Sperimentazione Agraria e Forestale Laimburg restano in vigore, purché non siano in contrasto con tali disposizioni.

2. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato sulla base delle fonti normative di cui all’art. 11 del presente statuto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

3. Fino a quando non sarà diversamente disciplinato sulla base delle fonti normative di cui all’art. 11 del presente statuto, il personale del Centro che è stato assunto in servizio con procedura selettiva, con eccezione di personale a cui è stata inflitta una sanzione disciplinare, a discrezione del Centro, può essere riassunto in servizio mediante assunzione diretta.

Art. 20
Entrata in vigore

Ai sensi dell'art. 55 dello Statuto della Regione Trentino - Alto Adige questo Statuto viene dichiarato urgente ed entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione Trentino Alto Adige.

ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionAction2024
ActionAction2023
ActionAction2022
ActionAction2021
ActionAction2020
ActionAction2019
ActionAction2018
ActionAction2017
ActionAction2016
ActionAction2015
ActionAction2014
ActionAction2013
ActionAction Delibera 14 gennaio 2013, n. 46
ActionAction Delibera 21 gennaio 2013, n. 103
ActionAction Delibera 28 gennaio 2013, n. 112
ActionAction Delibera 28 gennaio 2013, n. 134
ActionAction Delibera 4 febbraio 2013, n. 186
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 195
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 210
ActionAction Delibera 11 febbraio 2013, n. 236
ActionAction Delibera 18 febbraio 2013, n. 249
ActionAction Delibera 18 febbraio 2013, n. 254
ActionAction Delibera 25 febbraio 2013, n. 303
ActionAction Delibera 11 marzo 2013, n. 378
ActionAction Delibera 11 marzo 2013, n. 384
ActionAction Delibera 18 marzo 2013, n. 397
ActionAction Delibera 25 marzo 2013, n. 445
ActionAction Delibera 25 marzo 2013, n. 453
ActionAction Delibera 2 aprile 2013, n. 499
ActionAction Delibera 15 aprile 2013, n. 554
ActionAction Delibera 22 aprile 2013, n. 612
ActionAction Delibera 6 maggio 2013, n. 640
ActionAction Delibera 13 maggio 2013, n. 696
ActionAction Delibera 21 maggio 2013, n. 745
ActionAction Delibera 10 giugno 2013, n. 875
ActionAction Delibera 17 giugno 2013, n. 913
ActionAction Delibera 24 giugno 2013, n. 954
ActionAction Delibera 1 luglio 2013, n. 976
ActionAction Delibera 8 luglio 2013, n. 1034
ActionAction Delibera 8 luglio 2013, n. 1049
ActionAction Delibera 22 luglio 2013, n. 1094
ActionAction Delibera 22 luglio 2013, n. 1116
ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1190
ActionAction Delibera 26 agosto 2013, n. 1191
ActionAction Delibera 2 settembre 2013, n. 1301
ActionAction Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1406
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1414
ActionAction Delibera 30 settembre 2013, n. 1416
ActionAction Delibera 7 ottobre 2013, n. 1456
ActionActionAllegato
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1519
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1524
ActionAction Delibera 14 ottobre 2013, n. 1529
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1596
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1628
ActionAction Delibera 21 ottobre 2013, n. 1644
ActionAction Delibera 28 ottobre 2013, n. 1651
ActionAction Delibera 25 novembre 2013, n. 1807
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1860
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1866
ActionAction Delibera 9 dicembre 2013, n. 1868
ActionAction Delibera 27 dicembre 2013, n. 1988
ActionAction Delibera 27 dicembre 2013, n. 2025
ActionAction2012
ActionAction2011
ActionAction2010
ActionAction2009
ActionAction2008
ActionAction2007
ActionAction2006
ActionAction2005
ActionAction2004
ActionAction2003
ActionAction2002
ActionAction2001
ActionAction2000
ActionAction1999
ActionAction1998
ActionAction1997
ActionAction1996
ActionAction1993
ActionAction1992
ActionAction1991
ActionAction1990
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico