1. La struttura dirigenziale del Centro si articola come segue:
a) la direzione del Centro;
b) quattro strutture dirigenziali, denominati istituti e subordinati alla direzione;
c) una struttura dirigenziale subordinata alla direzione, denominata Amministrazione.
2. Il/La responsabile di un istituto ha le competenze e il trattamento economico di un direttore/una direttrice d’area della Provincia. Se è dipendente provinciale, viene nominato/nominata in base alle disposizioni della legge provinciale 23 aprile 1992, n. 10, e successive modifiche, e al vigente contratto di comparto per il personale dirigenziale. Se è dipendente del Centro, viene nominato/nominata in base al regolamento per il personale del Centro o il regolamento interno relativo al personale
3. La struttura organizzativa del Centro è stabilita dal Direttore/dalla Direttrice del Centro nel rispetto delle seguenti direttive:
a) la struttura organizzativa è articolata in settori omogenei; denominati settori e gruppi di lavoro;
b) i settori sono unità di coordinamento e gestiti da un coordinatore/una coordinatrice.
4. Il personale dirigente e coordinatore può delegare singole funzioni di gestione amministrativa e contabile al personale subordinato.
5. Il Centro predispone le direttive per il proprio personale dipendente nel rispetto del contratto collettivo di riferimento, ivi incluse le direttive per l’assunzione e il trattamento economico, che si basa sul trattamento economico del personale provinciale tenuto conto del mercato di lavoro.
6. Il trattamento economico del personale dirigente e coordinatore è determinato limitatamente al personale provinciale ai sensi del contratto di comparto per il personale della Provincia autonoma di Bolzano. Ai coordinatori/alle coordinatrici spetta un’indennità di coordinamento e ai responsabili dei gruppi di lavoro un’indennità di istituto ai sensi delle vigenti disposizioni provinciali in materia.
7. Al personale che presta la propria opera prevalentemente in modo itinerante o che comunque effettua continui spostamenti, possono essere messi a disposizione adeguati strumenti tecnici ed attrezzature, compresi i veicoli, per consentire la gestione dell’attività svolta fuori sede col minor dispendio di risorse. Il personale che è tenuto alla reperibilità fuori orario può utilizzare gli appositi strumenti tecnici e le attrezzature anche a fini personali dietro pagamento di una somma che copra i relativi costi del Centro.