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b) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 171)
Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

1)
Pubblicata nel B.U. 1 ottobre 2013, n. 40.

Art. 1

(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono così sostituiti:

“2. Lo svolgimento di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico e l’esercizio di sale da ballo, da bigliardo, da giochi e di attrazione sono soggetti all’autorizzazione del Presidente della Provincia, che col medesimo provvedimento autorizza, ai sensi della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, anche la somministrazione di cibi e bevande.

3. Ove sussista il pericolo di grave disturbo dell’ordine pubblico, della sicurezza e della quiete pubblica, può essere vietato lo svolgimento degli spettacoli o possono essere imposte le necessarie limitazioni di tempo e di luogo.”

(2) Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“5. Non sono soggette alla presente legge le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.”

Art. 2

(1) Il comma 1 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“1. Il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento degli spettacoli che ricadono nella competenza territoriale di un solo comune è delegato al sindaco competente per territorio che esercita altresì le relative funzioni amministrative.”

(2) Il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“3. Rimangono di competenza del Presidente della Provincia i grandi eventi individuati dalla Giunta provinciale.”

(3) Dopo il comma 3 dell’articolo 2 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è aggiunto il seguente comma:

“4. La Ripartizione provinciale Enti locali effettua la registrazione degli spettacoli viaggianti.”

Art. 3

 

(1) Il comma 4 dell’articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“4. L'autorizzazione è negata a coloro che abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbiano ottenuto la riabilitazione, o siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modifiche, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.”

Art. 4

(1) Il comma 5 dell’articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“5. Inoltre, in caso di reiterazione, l’autorizzazione deve essere sospesa da 7 a 30 giorni e, in caso di reiterazione ripetuta, deve essere revocata, qualora il titolare della stessa sia incorso in ripetute infrazioni agli obblighi previsti dalla presente legge o dalle disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.”

Art. 5

(1) I commi 2 e 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono così sostituiti:

“2. Per le autorizzazioni rilasciate dal Presidente della Provincia l’idoneità dei luoghi è verificata dalla Commissione di cui all’articolo 10 e nei restanti casi dal tecnico comunale. Sono da considerarsi idonei, in relazione al tipo di spettacolo, i luoghi in cui le caratteristiche delle strutture, dei dispositivi antincendio e di sicurezza nonché dell’igiene e della circolazione stradale non rappresentino fonti di pericolo per l’incolumità delle persone ovvero di pericolo o di disturbo per gli ambienti circostanti.

3. L’idoneità dei luoghi può essere verificata anche sulla base di idonea documentazione tecnica o delle informazioni fornite dall’organizzatore dello spettacolo o da un tecnico abilitato.”

(2) Dopo il comma 3 dell’articolo 6 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 4, 5, 6 e 7:

“4. In caso di questioni tecnicamente complesse, il sindaco può richiedere la consulenza tecnica della Commissione di cui all’articolo 10.

5. La valutazione dei rischi presenti in caso di spettacoli in luogo pubblico o aperto al pubblico può essere effettuata tramite sistemi di parametri basati su studi scientifici. In caso di grandi eventi la Commissione di cui all’articolo 10 può consultare altri esperti.

6. Sono salve le competenze della Commissione di cui all’articolo 10 in materia di verifica di spettacoli viaggianti.

7. L’organo competente a rilasciare l’autorizzazione ad una manifestazione agonistica di livello nazionale o internazionale di elevato interesse per il turismo in provincia di Bolzano può, d’ufficio o anche su richiesta degli organizzatori, dichiararne l’interesse pubblico e disporre, dietro congrua indennità a favore dei proprietari o dei titolari di altri diritti reali, l’occupazione temporanea delle superfici che, per accertate esigenze di sicurezza, sono necessarie allo svolgimento della manifestazione stessa. L’indennità è in ogni caso a carico degli organizzatori. In caso di contestazione in merito all’entità dell’indennità, sulla stessa decide la Giunta provinciale, sentito l’Ufficio provinciale Estimo.”

 

Art. 6

(1) L’articolo 7 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“Art. 7 (Costruzione e verifica dei locali di pubblico spettacolo)

1. La concessione edilizia per la costruzione o la ristrutturazione di locali di pubblico spettacolo e la rispettiva licenza d’uso sono rilasciate previa verifica della conformità dei lavori progettati alle disposizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera a).

2. Qualora il sindaco, nell’esercizio delle facoltà di cui all’articolo 3, comma 8, della legge provinciale 16 giugno 1992, n. 18, richieda in ordine ai locali di pubblico spettacolo la consulenza tecnica e l’esecuzione di controlli all’Ufficio provinciale Prevenzione incendi, quest’ultimo coinvolge in ogni caso la Ripartizione provinciale Enti locali.

3. Una copia della concessione edilizia di cui al comma 1 è trasmessa alla Ripartizione provinciale Enti locali.”

Art. 7

(1) L’articolo 10 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è così sostituito:

“Art. 10 (Commissione provinciale per i pubblici spettacoli)

1. È istituita la Commissione provinciale per i pubblici spettacoli.

2. La Commissione è nominata dalla Giunta provinciale per la durata di quattro anni ed è composta da:

  1. il direttore dell’ufficio provinciale competente in materia di pubblici spettacoli, che la presiede;
  2. un ingegnere o un architetto;
  3. un esperto in materia di prevenzione incendi;
  4. un esperto di elettrotecnica;
  5. un esperto di medicina di emergenza.

3. Per ciascun componente della Commissione è nominato un supplente per sostituire il componente effettivo in caso di assenza o di impedimento.

4. Le funzioni di segretario della Commissione sono esercitate da un funzionario della Ripartizione provinciale Enti locali.

5. Il sindaco ed il comandante del corpo dei vigili del fuoco territorialmente competenti e l’autorità di pubblica sicurezza locale partecipano con diritto di voto alle riunioni e ai sopralluoghi della Commissione; il richiedente o un suo delegato ha la facoltà di essere sentito in occasione di tali riunioni e sopralluoghi. La Commissione può delegare a singoli componenti l’esercizio di determinate funzioni.

6. Ai componenti della commissione sono corrisposti, in quanto spettanti, i compensi previsti per la partecipazione a commissioni istituite presso l’amministrazione provinciale.”

Art. 8

(1) Dopo l’articolo 11 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, è inserito il seguente articolo:

“Art. 11/bis (Regolamento di esecuzione)

1. Con regolamento di esecuzione sono determinati:

  1. le caratteristiche costruttive e le modalità di gestione dei locali;
  2. i requisiti di idoneità dei luoghi di pubblico spettacolo;
  3. le norme di semplificazione amministrativa.”

Art. 9

(1) Il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme penali, ogni violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, 5, 5/bis, 8 e 9 è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 144,00 euro a 1.410,00 euro.“

(2) Dopo il comma 1 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1/bis, 1/ter e 1/quater:

“1/bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 6 o delle norme tecniche del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera b), la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 è quintuplicata.

1/ter. In caso di inosservanza delle prescrizioni del regolamento di esecuzione di cui all’articolo 11/bis, comma 1, lettera a), oppure delle prescrizioni impartite al fine di tutelare l’incolumità pubblica, è disposta la sospensione della licenza d’esercizio fino a sette giorni consecutivi.

1/quater. In caso di violazione dell’orario di chiusura si applicano le disposizioni della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.”

(3) Il comma 2 dell’articolo 12 della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:

“2. Le sanzioni amministrative sono irrogate, secondo le rispettive competenze, dal direttore della Ripartizione provinciale Enti locali o dal sindaco competente per territorio.”

Art. 10

(1) Nel testo italiano della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, le parole “Presidente della giunta provinciale” sono sostituite con le parole “Presidente della Provincia”.

Art. 11 (Adeguamento alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)  

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a rimodellare, con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, e in particolare, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all’articolo 22 e seguenti della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dell’Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Tessmann” di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e della Biblioteca provinciale italiana di cui alla legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, per renderlo compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 2)

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

2)
Vedi anche l'art. 1 delD.P.P. 3 giugno 2014, n. 19.