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b) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 171)
Modifiche della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo” e disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi

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1)
Pubblicata nel B.U. 1 ottobre 2013, n. 40.

Art. 11 (Adeguamento alle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi)  

(1) La Giunta provinciale è autorizzata a rimodellare, con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti, l’assetto organizzativo degli enti, agenzie o organismi dipendenti dalla Provincia o il cui ordinamento rientra nelle sue competenze, anche delegate, e in particolare, dell’Azienda speciale per i servizi antincendi e per la protezione civile di cui all’articolo 22 e seguenti della legge provinciale 18 dicembre 2002, n. 15, e successive modifiche, dell’Azienda provinciale foreste e demanio della Provincia autonoma di Bolzano di cui alla legge provinciale 17 ottobre 1981, n. 28, e successive modifiche, della Biblioteca provinciale “Dr. Friedrich Tessmann” di cui alla legge provinciale 16 febbraio 1982, n. 5, e della Biblioteca provinciale italiana di cui alla legge provinciale 30 luglio 1999, n. 6, e successive modifiche, per renderlo compatibile con le disposizioni di cui al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39. 2)

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

2)
Vedi anche l'art. 1 delD.P.P. 3 giugno 2014, n. 19.