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b) Decreto del Presidente della Provincia 16 settembre 2013, n. 261)-
Modifiche al regolamento sull’attività di affitto di camere e appartamenti per ferie

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1)
Pubblicato nel B.U. 24 settembre 2013, n. 39.

Art. 5 (Controlli)

(1) L’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 27 agosto 1996, n. 32, e successive modifiche, è così sostituito:

“Articolo 8 (Controlli)

(1) La ripartizione provinciale competente per le camere e gli appartamenti ammobiliati per ferie effettua annualmente una verifica a campione sul sei per cento delle aziende classificate nell’anno precedente. Se in occasione della verifica si accerta che l’azienda non risponde più ai criteri previsti per la categoria in cui è stata classificata, al titolare dell’azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto, l’azienda viene riclassificata d’ufficio.”

(2) La ripartizione provinciale competente effettua annualmente una verifica a campione sul sei per cento delle aziende agrituristiche classificate. Se in occasione della verifica si accerta che l’azienda non risponde più ai criteri previsti per la categoria in cui è stata classificata, al titolare dell’azienda viene concesso un termine di tre mesi per provvedere agli adeguamenti necessari. In caso di mancato adeguamento nel termine previsto, l’azienda viene riclassificata d’ufficio.”