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b) Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 151)-
Affidamento del servizio pubblico di distribuzione del gas naturale nella Provincia autonoma di Bolzano

1)
Pubblicato nel B.U. 24 settembre 2013, n. 39.

Art. 1 (Distribuzione del gas naturale)

(1) Nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto speciale e dalle norme di attuazione, alla Provincia autonoma di Bolzano compete la definizione degli indirizzi di sviluppo delle reti di distribuzione del gas naturale sul proprio territorio. Nella Provincia autonoma di Bolzano il servizio pubblico di distribuzione del gas naturale si svolge in maniera uniforme su tutto il territorio provinciale.

(2) La Provincia autonoma di Bolzano recepisce direttamente, nell’ambito delle proprie competenze, le funzioni ed i compiti trasferiti dalla normativa statale alle autoritá competenti nonché assume il ruolo e le funzioni di stazione appaltante.

(3) La Giunta provinciale nel rispetto dei principi di libera concorrenza, trasparenza, efficacia ed economicità, imparzialità, pubblicità, proporzionalità e non discriminazione stabilisce in accordo con il Consiglio dei comuni quanto segue:

  1. i presupposti per lo svolgimento nonché le modalità di espletamento delle gare per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale;
  2. il bando e il disciplinare di gara, i requisiti per la partecipazione alla gara e il contratto di servizio tipo relativo all’attività di distribuzione di gas naturale;
  3. le linee guida con i criteri e le modalità operative per la determinazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale.

(4) I comuni proprietari degli impianti di distribuzione possono cederli al gestore d’ambito subentrante. Negli altri casi, fatta eccezione per le pure società patrimoniali delle reti, la proprietà degli impianti di distribuzione è ceduta al gestore d’ambito subentrante.

Art. 2 (Abrogazione)

(1) L’articolo 33 della legge provinciale 9 gennaio 2003, n. 1, è abrogato.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

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