(1) Dopo il comma 13/ter dell’articolo 21/bis della legge provinciale 11 agosto 1998, n. 9, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“13/quater. A decorrere dell’entrata in vigore della presente norma, fino al periodo d’imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, ai soggetti passivi IRAP di cui all’articolo 16, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modifiche, è riconosciuta la deduzione dal valore della produzione netta IRAP, realizzata nel territorio della provincia di Bolzano, dei costi del lavoro, relativi al medesimo periodo d’imposta, per il personale non occupato da almeno sei mesi, anche precedenti all’entrata in vigore della presente deduzione, assunto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore della presente norma. La deduzione è riconosciuta, altresì, in caso di trasformazione da altro tipo di rapporto di lavoro a contratto a tempo indeterminato, per i soggetti con età anagrafica alla data della trasformazione pari o inferiore a 29 anni, oppure pari o superiore a 55 anni, a condizione che la trasformazione avvenga dopo l’entrata in vigore della presente norma. La deduzione si applica per tre anni decorrenti dalla data di assunzione del personale o dalla data di trasformazione del contratto e a condizione che il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato non presenti carattere discontinuo o intermittente. La deduzione spetta per la parte del costo del personale che non è già deducibile dal valore della produzione netta IRAP in base alla normativa statale o provinciale vigente.”
(2) Alla copertura delle minori entrate derivanti dall’attuazione del comma 1, stimate in 2.090.000 euro per il 2014, in 4.502.000 euro per il 2015, in 6.914.000 euro per il 2016, in 6.431.000 euro per il 2017, in 3.859.000 euro per il 2018 e in 1.286.000 euro per il 2019, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall’aumento delle aliquote IRAP di cui all’articolo 23 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che sono iscritte nel corrispondente stanziamento di entrata del bilancio.