(1) Dopo il comma 7 dell’Art. 32 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. La predisposizione dei piani di attuazione per le zone produttive d'interesse comunale spetta al comune competente o ai comuni consorziati e per le zone produttive di interesse provinciale alla Provincia. L'ente competente per le zone produttive, tramite stipula di una convenzione, può affidare l'elaborazione del piano di attuazione alla società Business Location Alto Adige. Il piano di attuazione può essere elaborato dai proprietari che rappresentino almeno i due terzi degli immobili interessati e che abbiano stipulato con l'ente competente una convenzione in cui vengono disciplinate le caratteristiche fondamentali del piano di attuazione, le scadenze da rispettare e le eventuali sanzioni.“
(2) Il comma 3 dell’articolo 127 della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. La Giunta provinciale promuove il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici, l’impiego di energie rinnovabili e la riqualificazione energetica, anche oltre i livelli minimi, nonché la riqualificazione urbanistica ed il miglioramento di aree urbane con funzioni eterogenee caratterizzate da fenomeni di degrado. Le misure rispettano le esigenze di tutela dei beni culturali, del paesaggio e dell’ambiente, le condizioni climatiche e locali, differenziando tra gli insediamenti di carattere urbano e rurale, e la necessità di integrare il sistema infrastrutturale. A tale scopo la Giunta provinciale disciplina possibilità edificatorie aggiuntive ed emana specifiche regolamentazioni sui contributi di concessione; ciò anche in deroga alla presente legge e alla legge sull’edilizia abitativa agevolata nonché ai vigenti strumenti di pianificazione. Edifici già legalmente esistenti alla data del 12 gennaio 2005 o concessionati prima di tale data possono essere ampliati nell’ambito di una riqualificazione energetica in misura non superiore al 20 per cento della cubatura esistente. Sussistendo gli stessi presupposti edifici residenziali possono essere comunque ampliati fino a 200 metri cubi. Con delibera della Giunta provinciale sono stabiliti ulteriori presupposti e le direttive di applicazione. Qualora nell’ambito dell’ampliamento vengano realizzate una ovvero più nuove abitazioni, le stesse sono soggette all’obbligo di convenzionamento ai sensi dell’articolo 79.”
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 entrano in vigore il 5 ottobre 2013.