(1) Dopo il comma 2 dell’Art. 19 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è aggiunto il seguente comma:
“3. Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo riguardano l’anno finanziario 2014.“
(2) Il comma 2 dell’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è così sostituito:
“2. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 19, stimati per l’esercizio finanziario 2014 in 230.000,00 euro, si fa fronte con lo stanziamento dell’unità previsionale di base 15200.”
(3) Il comma 3 dell’articolo 21 della legge provinciale 19 luglio 2013, n. 11, è così sostituito:
“3. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 20, stimati in 1.000.000,00 di euro, si fa fronte mediante riduzione per equivalente importo della spesa autorizzata sull’unità previsionale di base 27203.”