(1) Dopo il comma 1 dell’Art. 1 della legge provinciale 19 marzo 1991, n. 6, è inserito il seguente comma:
“1/bis. In deroga al comma 1, ai componenti delle commissioni per l’accertamento della conoscenza delle lingue italiana, tedesca e ladina di cui all’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, è riconosciuto un compenso per l’espletamento della loro attività in relazione ad ogni esame da essi svolto. La Giunta provinciale determina l’ammontare del compenso orientandosi in base alla regolamentazione dei compensi e delle indennità dei componenti delle commissioni degli esami di Stato nelle scuole secondarie di secondo grado. Ai dipendenti provinciali componenti delle commissioni suddette, che espletano la loro attività nell’ambito del proprio servizio, non spetta alcun ulteriore compenso.”
(2) Il comma 1 del presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2014.
(3) La spesa a carico dei successivi esercizi finanziari è stabilita con la legge finanziaria annuale.