(1) Dopo l’Art. 11 (della legge provinciale 8 gennaio 1993, n. 1, è inserito il seguente articolo:
“Art. 11/bis (Costituzione del fondo per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
1. Ai fini della promozione e dello sviluppo della cooperazione è istituito il fondo ai sensi dell’articolo 45 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.
2. La Giunta provinciale con proprio provvedimento fissa le modalità per l’utilizzo del fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo di cui al comma 1 è utilizzato in via prioritaria per la concessione di mutui a tasso agevolato e di agevolazioni per la capitalizzazione a favore di enti cooperativi iscritti al registro provinciale di cui alla legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, nonché per iniziative dirette alla promozione e allo sviluppo della cooperazione.
4. Il fondo è alimentato come segue: