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Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni economiche nel settore delle biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino, ai sensi della L.P. dd. 07/11/1983, n. 41 e successive modifiche: "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"

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Articolo 8
Anticipazioni

1. Concessione di anticipazioni

1. Il soggetto richiedente può richiedere la concessione e l'erogazione delle seguenti anticipazioni:

a) in caso di contributi ordinari, una anticipazione il cui l’importo non può superare la misura del 50% dell'importo complessivo dei contributi concessi nell'anno precedente. Tale anticipazione viene di norma erogata se l’ammontare del contributo concesso per l'anno precedente era di almeno euro 15.000,00 e unicamente per far fronte a spese di locazione, gestione e funzionamento delle strutture, a spese per il personale dipendente e per collaborazioni, compresi gli onorari, nonché per altre spese obbligatorie. Questo tipo di anticipazione può essere liquidato solamente se il contributo concesso nell’anno precedente è già stato rendicontato fino al 60%. La relativa domanda va presentata entro il 10 novembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce il contributo;

b) un'anticipazione fino all'80% dell’ammontare del contributo concesso per l’anno corrente. Tale anticipazione può essere concessa di norma solo se il soggetto richiedente non è in grado di svolgere la propria attività per mancanza di fondi, oppure se per far fronte alle spese dovesse ricorrere a fidi onerosi. La domanda per questo tipo di anticipazione può essere presentata contestualmente a quella di contributo.

2. L’anticipazione di cui alla lettera a), può essere aumentata su richiesta fino all'80% del contributo concesso per l’anno corrente.

3. Ai sensi dell’articolo 29/ter della legge sulle biblioteche non possono essere concesse anticipazioni agli enti pubblici.

2. Rendicontazione delle anticipazioni

1. I richiedenti che fruiscono delle anticipazioni di cui al presente articolo devono rendicontare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'avvenuta erogazione dell'anticipazione le spese sostenute fino alla concorrenza dell’importo dell’anticipazione medesima. In casi motivati e su apposita domanda può essere autorizzata la proroga del termine suddetto fino al massimo di un anno. Tale proroga è concessa con decreto del direttore/della direttrice di ripartizione competente.

2. Solo dopo che sono state adeguatamente rendicontate tutte le anticipazioni, possono essere rendicontati ulteriori importi parziali.

3. Se al soggetto richiedente viene concessa un’integrazione dell’anticipazione, la differenza può essere liquidata solo dopo che l’anticipazione è stata rendicontata per intero.

4. La parte dell'anticipazione che non è stata utilizzata per la realizzazione del programma di attività, iniziative, progetti e investimenti ammessi a contributo o non adeguatamente rendicontata, deve essere restituita alla Tesoreria della Provincia, maggiorata degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di accreditamento dell'anticipazione.

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