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Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni economiche nel settore delle biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino, ai sensi della L.P. dd. 07/11/1983, n. 41 e successive modifiche: "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"

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Articolo 7
Finanziamento degli investimenti

1. Beneficiari

1. Possono essere concessi contributi per il finanziamento di investimenti a:

a) gestori di biblioteche ed enti di cui all’articolo 3, punto 1;

b) proprietari di edifici e locali che fungono da sedi di biblioteche e di istituzioni bibliotecarie.

2. Spese ammesse

1. Può essere concesso un contributo per investimenti per:

a) acquisto, costruzione, ristrutturazione, risanamento, ampliamento e manutenzione di infrastrutture che fungono da sedi di biblioteche e di istituzioni bibliotecarie;

b) acquisto di arredi e attrezzature;

c) acquisto di attrezzature tecniche (ad es. attrezzature informatiche).

2. Di norma si considerano solo gli investimenti per i quali ci si è avvalsi prima della consulenza, per quanto riguarda i contenuti, del competente ufficio biblioteche o di esperti individuati in accordo con lo stesso.

3. Spese non ammesse

1. Non sono ammesse:

a) le spese sostenute per l’acquisto di terreni;

b) le spese per la costruzione, la ristrutturazione e il risanamento di sedi succursali e di punti di prestito.

2. Sono consentite deroghe nel caso di località con un numero di abitanti simile a quello della località principale, o nel caso di una biblioteca combinata.

3. Altre spese non ammesse sono elencate all’articolo 3, punto 4.

4. Presentazione della domanda di finanziamento e documentazione richiesta

1. Le domande di finanziamento per investimenti devono essere firmate dal/dalla legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno all’Ufficio Biblioteche e lettura. Le domande possono essere presentate anche nel corso dell’anno e sono prese in considerazione nel caso di una variazione o integrazione del piano annuale.

2. Le domande che per mancanza di fondi non possono essere considerate o possono essere considerate solo in parte nell’anno solare di riferimento, possono essere rinviate agli anni successivi e quindi evase senza che debba essere presentata una nuova domanda.

La domanda deve essere inoltrata in ogni caso prima che vengano sostenute le relative spese.

3. Alla domanda di finanziamento per investimenti devono essere allegati i seguenti documenti:

a) documentazione esplicativa riguardante gli investimenti programmati, come piante, relazione tecnica, descrizione delle attrezzature ecc.;

b) piano dettagliato di spesa;

c) piano differenziato di finanziamento, con esatta indicazione dei mezzi propri e/o delle entrate;

d) ulteriore documentazione come contratti di locazione, deliberazioni della Giunta comunale sulla destinazione d’uso dell’edificio e dei locali ecc.

5. Calcolo ed ammontare del finanziamento

1. Possono essere concessi contributi per investimenti fino al 50% della spesa ammessa.

2. In casi straordinari e motivati (progetti di importanza sovralocale, iniziative in comuni che in base alla legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, e successive modifiche, sono considerati a struttura debole o comuni nei quali i gruppi linguistici tedesco e ladino devono essere particolarmente sostenuti) possono essere concessi contributi fino al 90% della spesa ammessa.

3. Sono concessi finanziamenti per l’istituzione e l’arredamento di succursali e punti di prestito fino al 30% delle spese ammesse a contributo. Sono possibili deroghe nel caso di località con un numero di abitanti simile a quello a quello della località principale, o nel caso di una biblioteca combinata.

4. Per tutte le biblioteche i costi per la gestione informatica sono riconosciuti fino al 50% delle spese ammesse a contributo.

5. Le spese per progetti di investimento sono riconosciute dall’ufficio provinciale competente in base ai preventivi di spesa presentati e nel rispetto dei prezzi indicativi regolarmente aggiornati o in base a valori stabiliti in base all’esperienza.

6. Per la valutazione dei progetti l’ufficio competente può avvalersi di esperti esterni all’amministrazione oppure di altri uffici provinciali.

7. In caso di lavori di costruzione e di risanamento le spese preventivate devono essere documentate da una relazione tecnica firmata dal direttore/dalla direttrice dei lavori.

8. In casi eccezionali, opportunamente motivati, è possibile superare tali percentuali. In ogni caso il contributo concesso non può essere superiore al deficit evidenziato nella domanda.

9. I richiedenti, nell’ambito della propria attività di comunicazione, devono segnalare che le iniziative, i progetti, le attività e gli investimenti sono stati realizzati con finanziamenti della Provincia autonoma di Bolzano, Ripartizione Cultura tedesca.

6. Principi generali per la concessione e la destinazione di finanziamenti per investimenti

1. Se i fondi provinciali sono insufficienti a finanziare tutte le proposte presentate, è riconosciuta priorità di intervento a quei progetti che sono già in stato avanzato di realizzazione o che hanno già ricevuto un finanziamento iniziale. Inoltre è riconosciuta priorità di intervento alla realizzazione di biblioteche nelle località ancora sprovviste di strutture adeguate.

2. Sono tenute in particolare considerazione le istituzioni e biblioteche più importanti. Le sedi principali di biblioteche pubbliche locali o di biblioteche combinate hanno priorità rispetto alle sedi succursali e ai punti di prestito.

3. Per allestire le infrastrutture delle biblioteche sono concessi contributi per un arredamento ed allestimento di base adeguato alle loro funzioni.

4. In caso di progetti di investimento a livello comunale, possono essere concessi contributi solo se anche i comuni interessati partecipano al finanziamento degli investimenti previsti.

5. Il/La richiedente o il proprietario/la proprietaria dei beni immobili finanziati con contributi provinciali deve garantire che la struttura finanziata venga data in uso per un certo tempo esclusivamente o principalmente per lo svolgimento di attività bibliotecarie. Ciò avviene tra l’altro attraverso la stipula di contratti ai sensi dell’articolo 26 della legge sulle biblioteche.

6. Il soggetto richiedente può utilizzare i contributi concessi esclusivamente per la realizzazione degli investimenti programmati per i quali sono stati richiesti e concessi i contributi.

7. Qualora il soggetto richiedente riscontrasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non previste nella domanda iniziale, dovrà presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente la nuova destinazione.

7. Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni previo inoltro di apposita domanda da parte del soggetto richiedente, corredata dalla relativa documentazione.

2. Il contributo concesso per la realizzazione dei programmi di investimento può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa.

3. Se gli investimenti ammessi a contributo non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo parzialmente, oppure se le spese ammesse sono state sostenute solo in parte, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. La riduzione è stabilita dal direttore/dalla direttrice d’ufficio competente.

4. La rendicontazione deve essere inoltrata entro i cinque anni successivi alla concessione del contributo.

8. Rendicontazione

1. Il rendiconto è composto dai seguenti documenti:

a) elenco dei documenti di spesa (Allegato A);

b) documenti di spesa: la documentazione deve essere di data successiva a quella di presentazione della prima domanda di contributo per l’iniziativa;

c) dichiarazione relativa alla costruzione di biblioteche in strutture polifunzionali (Allegato B)

Nel caso di biblioteche in strutture polifunzionali devono essere indicate le relative quote di spesa e di cubatura per la parte dell'edificio destinata a biblioteca.

2. Se il soggetto richiedente è un ente di diritto pubblico, la liquidazione del contributo, in deroga a quanto sopra, avviene dietro presentazione di un elenco della documentazione di spesa firmata sull’ultima pagina dal funzionario autorizzato/dalla funzionaria autorizzata.

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