1. Beneficiari
1. Alle biblioteche scolastiche possono essere concessi contributi per il funzionamento e le attività se, ai sensi dell’articolo 21, comma 2, della legge sulle biblioteche, assumono la funzione di biblioteche pubbliche locali o di succursali delle stesse o se sono combinate con una biblioteca pubblica locale.
2. Alle biblioteche settoriali e di studio possono essere concessi contributi, se sono ritenute meritevoli di finanziamento. I contributi possono essere concessi alle biblioteche che:
a) acquisiscono per motivi di studio e di divulgazione, principalmente o esclusivamente pubblicazioni e documentazione di rilevanza scientifica;
b) non perseguono scopi di propaganda ideologica, politica o religiosa;
c) sono di interesse per un’ampia cerchia di persone e hanno risonanza possibilmente su tutto il territorio provinciale;
d) sono state istituite dal gestore;
e) descrivono accuratamente la loro funzione e particolarità e presentano una carta delle collezioni ed un regolamento per gli utenti;
f) presentano annualmente i dati riguardanti l’uso della biblioteca e gli orari di apertura.
3. Le biblioteche speciali non ricevono contributi se:
a) per le tematiche di cui si occupano è opportuno che vengano finanziate da altre ripartizioni dell’amministrazione provinciale;
b) trattano temi che rientrano nell’ambito di competenza di altre biblioteche speciali o di biblioteche scientifiche;
c) con le loro attività integrano il lavoro istituzionale della struttura a cui fanno capo;
d) come biblioteche settoriali hanno orari di apertura inferiori a venti ore settimanali e come biblioteche di studio sono aperte per meno di sei ore in almeno tre giorni alla settimana;
e) come biblioteche settoriali hanno un’utenza limitata (meno di 100 utenti all’anno e numero di prestiti molto basso).
2. Spese ammesse e non ammesse
1. Alle biblioteche speciali sono concessi contributi esclusivamente per attività bibliotecarie specifiche. Le spese ammesse per questo tipo di attività sono elencate all’articolo 3, punto 3.
2. Nel caso delle biblioteche speciali non sono riconosciute le spese di personale e di gestione.
3. Presentazione della domanda e modalità di rendicontazione del contributo
1. Le modalità di presentazione della domanda e di rendicontazione e liquidazione del contributo sono quelle delle biblioteche pubbliche (articolo 3, punti 6-10)