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Delibera 9 settembre 2013, n. 1322
Modifica dei criteri e delle modalità per la concessione di agevolazioni economiche nel settore delle biblioteche per il gruppo linguistico tedesco e ladino, ai sensi della L.P. dd. 07/11/1983, n. 41 e successive modifiche: "Per la disciplina dell'educazione permanente e del sistema di biblioteche pubbliche"

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Articolo 3
Contributi per il finanziamento delle attività e il funzionamento delle biblioteche pubbliche

1. Beneficiari

1. Possono essere concessi contributi per finanziare l’attività e la gestione delle biblioteche a gestori di:

a) biblioteche centro di sistema e comprensoriali;

b) biblioteche con bibliotecari professionali;

c) biblioteche pubbliche locali.

2. I contributi sono concessi se le biblioteche di cui alle lettere a), b) e c):

a) non perseguono scopi di lucro;

b) presentano un’adeguata organizzazione interna e svolgono la loro attività in base a standard chiaramente definiti;

c) hanno un budget d’acquisto rispondente alle loro finalità;

d) i loro compiti e fini istituzionali corrispondono a quelli definiti dalla legge sulle biblioteche;

e) sono aperte alla collettività;

f) garantiscono all’utenza adeguati orari di apertura;

g) possiedono un patrimonio di libri, media e altri materiali di informazione, nonché eventuali mezzi audiovisivi e apparecchiature elettroniche;

h) hanno una sede funzionale e arredata in modo idoneo;

i) ordinano il proprio patrimonio di libri e media secondo sistemi biblioteconomici accreditati;

j) presentano annualmente una statistica.

2. Persone autorizzate alla sottoscrizione

1. Possono sottoscrivere le domande di contributo per le attività e la gestione della biblioteca:

a) il/la legale rappresentante dell’ente gestore;

b) il/la presidente del consiglio di biblioteca autorizzato.

3. Spese ammesse

1. Sono ammesse le seguenti spese:

a) spese per attività bibliotecarie specifiche:

• acquisto di libri e media;

• acquisto di materiale per la biblioteca;

• promozione della lettura;

• trattamento e catalogazione di libri e media;

• abbonamenti a internet ed accessi a banche dati specifiche del settore bibliotecario;

• quote associative per associazioni o istituzioni bibliotecarie.

b) spese per il personale:

• personale dipendente (stipendi, contributi imposte, indennità) ai sensi degli articoli 27 e 27/bis della legge sulle biblioteche. Ai sensi dell’articolo 27/bis della legge sulle biblioteche può essere concesso un contributo integrativo per il direttore/la direttrice di biblioteca fino ad un ammontare massimo del 50% dell’indennità di direttore d’ufficio, corrispondente al coefficiente 0,8 ai sensi del vigente contratto di comparto per il personale dirigenziale della Provincia autonoma di Bolzano, sempre che questi/questa percepisca l’importo in forma di indennità. Ai fini della determinazione dei finanziamenti per il personale che gestisce le biblioteche come attività principale si considera l’inquadramento effettivo nel relativo profilo professionale. La concessione di finanziamenti per il personale presuppone un incarico di almeno 19 ore alla settimana (tempo parziale al 50%);

• incarichi a relatori e lavoratori autonomi (compensi, contributi sociali, imposte ecc.);

• rimborsi per missioni e viaggi, vitto ed alloggio;

• quote assicurative per i collaboratori della biblioteca che prestano attività a titolo di volontariato;

c) spese correnti di gestione:

• spese per i locali e spese amministrative come locazioni, energia elettrica, riscaldamento, pulizia e altre spese di gestione, telefono, materiale di cancelleria, piccole manutenzioni ordinarie, consulenze contabili e fiscali, assicurazioni e software;

• arredamenti ed attrezzature nell’ammontare massimo stabilito annualmente dal direttore/dalla direttrice dell’Ufficio Biblioteche e lettura. Per queste voci di spesa devono essere inoltrati preventivi di spesa dettagliati.

4. Spese non ammesse

1. Non sono ammesse le seguenti spese:

a) ammontare dell’IVA, che può essere posta in detrazione;

b) interessi passivi;

c) deficit d’esercizio degli anni precedenti;

d) ammortamenti;

e) interessi di mora e sanzioni;

f) acquisto di beni destinati alla vendita;

g) altre spese non documentate o non adeguatamente documentate;

h) offerte ed altri contributi di solidarietà.

5. Destinazione del contributo

1. Il soggetto richiedente può utilizzare i contributi concessi solo ed esclusivamente per iniziative, progetti ed attività per le quali i contributi sono stati richiesti e concessi.

2. Qualora il soggetto richiedente evidenziasse la necessità di destinare il contributo ad altre spese non previste nella domanda iniziale, deve presentare all'ufficio competente apposita e motivata domanda di cambio di destinazione del contributo medesimo, indicando esattamente la nuova destinazione.

3. Per i contributi ordinari l'eventuale domanda di cambio di destinazione deve essere presentata all'ufficio competente entro l'anno solare di riferimento del contributo. Il cambio di destinazione è approvato secondo la stessa procedura prevista per l'assegnazione del contributo.

6. Presentazione delle domande e documenti richiesti

1. Le domande relative ai contributi ordinari devono essere firmate dal soggetto richiedente o, in caso di un'istituzione, dal suo/dalla sua legale rappresentante e presentate entro il 31 gennaio di ogni anno, oppure entro un’altra data fissata con decreto del direttore/della direttrice di ripartizione competente, all’Ufficio Biblioteche e lettura per il gruppo linguistico tedesco e ladino. Per le domande inoltrate a mezzo servizio postale fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante. Alle dichiarazioni o documentazioni inoltrate per fax si deve allegare copia non autenticata di un documento d’identità del/della richiedente.

2. Deve essere presentata la seguente documentazione:

a) domanda di finanziamento;

b) dettagliato preventivo di spesa;

c) piano differenziato di finanziamento, con esatta indicazione dei mezzi propri e/o delle entrate;

d) descrizione esaustiva delle attività e dei progetti effettuati e programma annuale;

e) relazione conclusiva sulle attività svolte nell’anno precedente con il riepilogo delle entrate e delle uscite.

3. La sussistenza dei requisiti richiesti deve essere documentata dal soggetto richiedente mediante autocertificazione.

7. Calcolo e ammontare del contributo

1. Possono essere concessi contributi per la gestione e le attività della biblioteca fino all’80% della spesa ammessa.

2. Per il calcolo del contributo per le attività ed il funzionamento si tiene conto dei seguenti parametri:

a) una quota per abitante in considerazione della tipologia e della funzione della biblioteca nel sistema;

b) la presenza di indicatori di qualità prefissati come il numero dei lettori annuali, il numero di prestiti e le attività, l’attualità del patrimonio di libri e media ecc. La valutazione di questi fattori viene fatta mediante attribuzione di un punteggio che serve a stabilire l’entità dei contributi;

c) finanziamenti straordinari per progetti di più ampio respiro, con particolare riferimento alle iniziative delle biblioteche combinate, ossia ad interventi a sostegno della lingua tedesca e ladina.

3. La quota per abitante di cui alla lettera a), gli indicatori di qualità di cui alla lettera b) e il sistema di valutazione tramite punteggio sono approvati annualmente con decreto del direttore/della direttrice dell’ufficio competente, tenendo conto della tipologia e della funzione della biblioteca nel sistema.

8. Rendicontazione e liquidazione del contributo

1. La liquidazione dei contributi avviene in una o più soluzioni:

a) in caso di finanziamenti a enti pubblici per le attività di cui agli artt. 27 e 27/bis della legge sulle biblioteche, tramite assegnazione diretta dopo il provvedimento amministrativo di concessione dei contributi. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 29/quater, comma 3, della legge sulle biblioteche;

b) in caso di finanziamenti a enti privati, previo inoltro di apposita domanda del soggetto richiedente, corredata dal rendiconto di cui al punto 9.

2. Il contributo concesso per la realizzazione dei programmi di iniziative, progetti e attività può essere liquidato per intero solamente se la spesa sostenuta è pari al totale delle spesa ammessa.

3. Se le attività, le iniziative ed i progetti ammessi a contributo non sono stati eseguiti o sono stati eseguiti solo parzialmente, oppure se le spese ammesse sono state sostenute solo in parte, il contributo concesso viene ridotto in proporzione. Questa riduzione viene stabilita dal direttore/dalla direttrice d’ufficio competente.

4. Le spese per il personale possono essere rendicontate al massimo fino all’ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale. Punto di riferimento è la rispettiva qualifica funzionale di cui al vigente contratto collettivo. Ciò vale anche per i controlli di cui all’articolo 9. Sono riconosciute, inoltre, altre spese salariali, incluse le spese previdenziali a carico del datore di lavoro. Non vengono, invece, considerate le indennità individuali di produttività nonché i corrispettivi per ore straordinarie.

5. Le spese per gli onorari di relatori e relatrici nonché quelle di vitto e di viaggio possono essere rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale. Ciò vale anche per i controlli di cui all’articolo 9.

6. È possibile rendicontare una quota fino al massimo del 25% delle spese ammesse attraverso le prestazioni rese a titolo di attività di volontariato di cui alla legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, articolo 2, comma 1, e successive modifiche. In ogni caso l’importo massimo ammesso per le prestazioni rese a titolo di volontariato non può superare la differenza tra il contributo concesso e le spese ammesse.

7. Ai soli fini della rendicontazione delle prestazioni rese a titolo di volontariato è riconosciuto un importo orario convenzionale, che può essere adeguato annualmente dalla Giunta provinciale tenendo conto degli aumenti in base all'indice ISTAT.

8. Nell’ambito dell’attività resa a titolo di volontariato, le ore sostenute per la partecipazione a sedute degli organi istituzionali dell’organizzazione, della associazione o del comitato non sono ammesse a contributo.

9. L'attività resa a titolo di volontariato e indicata ai fini della rendicontazione della spesa ammessa non dà diritto ad alcun compenso a chi la presta.

10. Le biblioteche e le strutture che fruiscono di finanziamenti per il personale non possono rendicontare le prestazioni rese a titolo di volontariato.

11. Trascorso il termine di cinque anni dalla concessione del contributo senza che lo stesso o parte di esso sia stato liquidato per causa riconducibile al beneficiario, la Giunta provinciale dispone la revoca della parte del contributo non liquidata.

9. La rendicontazione

1. La liquidazione del contributo a enti privati avviene previa presentazione del rendiconto, composto da:

a) un elenco dei documenti di spesa;

b) una dichiarazione del soggetto richiedente attestante:

• gli estremi del decreto di concessione del contributo, con il relativo ammontare;

• la persistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti dalla legge;

• se e presso quali altri uffici o enti sono state presentate altre domande di agevolazione economica per le medesime attività, iniziative, progetti o investimenti, con indicazione dei contributi effettivamente concessi;

• l’eventuale riferimento se il rendiconto si riferisce all’anticipazione già concessa, oppure al saldo del contributo;

• lo svolgimento per intero del programma di attività, iniziative e progetti finanziato;

• che le spese per il personale sono state rendicontate, al massimo, fino all’ammontare dello stipendio lordo del personale provinciale;

• che le spese per gli onorari dei relatori nonché quelle di vitto e di viaggio sono state rendicontate fino all’ammontare massimo vigente per l’amministrazione provinciale;

• in caso di attività di volontariato, l’indicazione della quota della spesa ammessa coperta attraverso prestazioni rese a titolo di attività di volontariato;

c) l’elenco degli operatori e delle operatrici impegnati a titolo di volontariato, con indicazione del numero di ore e della tipologia delle prestazioni;

d) per i contributi concessi per il personale, un elenco delle spese di personale ripartite per persona e qualifica.

10. Documenti di spesa

1. I documenti di spesa devono essere:

a) conformi alle vigenti disposizioni di legge;

b) intestati al soggetto richiedente;

c) quietanzati;

d) rilasciati nell’anno in cui è stato concesso il contributo;

e) riferirsi alle spese ammesse per l’assegnazione del contributo.

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