(1) Il comma 1 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il possesso del permesso annuale autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali, nonché alla partecipazione all'amministrazione e gestione della riserva stessa. Il possesso del permesso annuale obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.”
(1) Il comma 6 dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“6. I titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto possono, a maggioranza assoluta, concedere il permesso annuale a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge, ma non di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L’assenso alla concessione di un nuovo permesso annuale può essere espresso mediante:
(1) Il comma 1 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Il possesso del permesso d’ospite autorizza all'esercizio venatorio nella relativa riserva di caccia di diritto e, salvo quanto previsto dal comma 6, all'abbattimento delle specie selvatiche sottoposte alla pianificazione del prelievo ed assegnate a turno, per sorteggio o secondo altri criteri oggettivi dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali. Il possesso del permesso d’ospite obbliga la persona titolare al rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti emanati dagli organi venatori di cui al titolo VI della legge, nonché delle restrizioni e condizioni previste nel piano annuale di abbattimento per le singole specie sottoposte a tale regime.”
(1) Il comma 5 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. I titolari dei permessi annuali della riserva di caccia di diritto possono, a maggioranza assoluta, concedere il permesso d’ospite a chi è in possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 6, della legge, ma non di quelli di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo. L’assenso alla concessione di un nuovo permesso d’ospite può essere espresso mediante:
(1) Dopo il comma 5 dell’articolo 8 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è aggiunto il seguente comma 6:
“6. Nel rilascio del permesso d’ospite di cui al comma 5 si deve aver particolare riguardo per i cacciatori residenti in un comune della provincia di Bolzano, dando precedenza ai cacciatori dei comuni caratterizzati da un elevato numero di cacciatori rispetto alla superficie costituita in riserva o da una ridotta quantità di fauna selvatica cacciabile. Il permesso d'ospite può essere limitato nel tempo e riferirsi solamente a singole specie di fauna selvatica.“
(1) Il comma 2 dell’articolo 9 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 6 aprile 2000, n. 18, e successive modifiche, è così sostituito:
“2. Il rilascio del permesso annuale o d'ospite può essere negato a chi non ha versato, nei termini fissati nelle direttive emanate ai sensi dell'articolo 24 della legge, la quota d'ingresso stabilita dall'associazione per il rilascio del primo permesso di caccia, il contributo finanziario di cui al comma 2 dell’articolo 36bis della legge o il contributo annuale fissato dall'assemblea generale dei titolari dei permessi annuali o dall'associazione per le spese inerenti alla gestione della riserva, alla sorveglianza venatoria, alla tutela della fauna ed al risarcimento di danni da fauna selvatica a carico della rispettiva riserva di caccia. Può inoltre essere negato per un periodo non superiore a tre anni a chi nei cinque anni antecedenti alla presentazione della domanda ha commesso una violazione delle leggi sulla caccia per la quale è stata comminata una sanzione penale od amministrativa; in tal caso si deve tener conto della gravità della violazione.”
Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.