Inquadramento retributivo e progressione professionale del personale docente della Provincia
1. Nuovo modello d’inquadramento retributivo e progressione professionale nel livello retributivo inferiore e superiore
Lo stipendio iniziale e la progressione economica sono stabiliti nel allegato 2, tenendo conto delle seguenti modalità:
1.1. Docenti delle materie di insegnamento di cui alla nota 1 dell’allegato 2:
Classe stipendiale iniziale: 0
La progressione economica si sviluppa su:
- 2 classi biennali (corrisponde alle classi 1 e 2)
- 2 classi annuali (corrisponde alle classi 3 e 4)
- 4 classi biennali (corrisponde alle classi 5, 6, 7 e 8)
1.2 Personale docente delle materie die insegnamento di cui alla nota n. 2 dell’allegato 2 in possesso di laurea triennale (laurea di primo livello)
Classe iniziale secondo l’allegato 2: 2. classe
La progressione economica si sviluppa su:
- 2 classi biennali (corrisponde alle classi 3 e 4)
- 2 classi annuali (corrisponde alle classi 5 e 6)
- 2 classi biennali (corrisponde alle classi 7 e 8)
1.3 Personale docente delle materie die insegnamento di cui alla nota 3 dell’allegato 2 in possesso del titolo di un diploma di laurea quinquennale o di un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato
Classe iniziale secondo l’allegato 2: 4. classe
La progressione economica si sviluppa su:
- 2 classi biennali (corrisponde alle classi 5 e 6)
- 2 classi annuali (corrisponde alle classi (7 e 8)
1.4 Insegnanti di musica
In base ai nuovi requisiti di accesso previsti per le insegnanti e gli insegnanti di musica in possesso di una formazione accademica almeno quadriennale unita all’abilitazione all’insegnamento strumentale o vocale, l’inquadramento avviene come descritto al punto 1.3.
1.5 Avanzamento nel livello retributivo superiore
In seguito al passaggio al livello superiore ai sensi dell’articolo 30, comma 2, la progressione economica in tale livello si sviluppa in scatti biennali.
1.6 Progressione economica del personale privo dei necessari requisiti di accesso
Il personale docente privo dei necessari requisiti di accesso per le rispettive materie di insegnamento è inquadrato nella corrispondente classe iniziale indicata ai precedenti punti del presente allegato e conserve tale classe iniziale per sei anni. La successiva progressione economica si sviluppa secondo le modalità di cui al presente punto 1. Non appena detto personale sarà in grado di dimostrare il possesso dei titoli di studio prescritti, otterrà il riconoscimento di due anni ai fini della progressione economica e comunque di un periodo non superiore all’anzianità di servizio già acquisita.
2. Disposizioni transitorie per il primo inquadramento del personale docente in servizio
2.1 Insegnanti (ex 6. livello funzionale)
L’inquadramento del personale in servizio viene effettuato nei nuovi livelli retributivi in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/1. In seguito all’inquadramento sono riconosciuti, ai fini della progressione economica, due anni convenzionali di servizio. Tale riconoscimento rimane escluso per il personale che nel momento del nuovo inquadramento si trovava nella prima o seconda classe stipendiale della VI qualifica funzionale.
2.2 Personale docente della 7. qualifica funzionale
L’inquadramento del personale docente in servizio appartenente alla 7. qualifica funzionale e privo dei requisiti per l’inquadramento nella qualifica funzionale 7ter o nella 8. qualifica funzionale, viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/2.
2.3 Personale docente in possesso di laurea triennale
L’inquadramento del personale docente in servizio in possesso di laurea triennale o di titolo equipollente viene effettuato, con decorrenza 01.04.2008, nel livello retributivo 7ter ai sensi delle disposizioni del contratto collettivo intercompartimentale 12.02.2008, e con la posizione maturata nella 7. qualifica funzionale. Con l’entrata in vigore del presente contratto l’inquadramento viene effettuato in base alla corrispondenza fissata nella tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/3.
2.4 Insegnanti di musica
- Il personale docente di musica in servizio già inquadrato nella settima qualifica funzionale, viene inquadrato secondo la tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/2 nei nuovi livelli retributivi. A tale personale è riconosciuta, ai fini della progressione economica, un’anzianità di servizio di un anno, se alla data di entrata in vigore del presente contratto è in possesso dei requisiti di accesso finora vigenti.
- Il personale docente di musica in servizio già inquadrato nella qualifica funzionale 7ter, viene inquadrato secondo la tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/3.
- Al personale docente di musica già inquadrato nella settima qualifica funzionale prima del nuovo inquadramento ai sensi del presente contratto ed in possesso di una formazione accademica di almeno quattro anni nonché dell’abilitazione per l’insegnamento vocale o strumentale, è riconosciuta un’anzianità convenzionale aggiuntiva di servizio pari a quattro anni. Tale beneficio trova applicazione a partire dal primo mese successivo alla presentazione della corrispondente documentazione.
- Personale docente di musica che prima dell’inquadramento ai sensi del presente contratto era inquadrato alla qualifica funzionale 7ter ed è in possesso di una formazione accademica di almeno quattro anni nonché dell’abilitazione per l’insegnamento vocale o strumentale, è riconosciuta un’anzianità convenzionale aggiuntiva di servizio di due anni. Tale beneficio trova applicazione a partire dal primo mese successivo alla presentazione della corrispondente documentazione.
- Il personale docente di musica assunto nell’anno formativo 2013/2014 ai sensi delle disposizioni fino all’ora vigenti viene inquadrato nella classe iniziale 0 o, se in possesso dei requisiti previsti per l’inquadramento per la qualifica funzionale 7ter, nella classe iniziale 2. Il personale è in possesso dei nuovi requisiti di accesso previsti nell’allegato 1, lettera B) viene inquadrato ai sensi delle disposizioni di cui all’allegato 3, punto 1.4.
2.5 Personale privo dei requisiti di accesso
- a) L’inquadramento del personale privo dei previsti titoli di accesso in servizio nell’anno formativo 2013/2014 viene effettuato ai sensi della tabella dell’allegato 2 nel rispetto del maturato economico, e rimane in tale posizione per la durata di sei anni, fatto salvo quanto previsto al punto 2.7. Appena tale personale fornisce la prova di essere in possesso dei requisiti di accesso previsti gli viene riconosciuta, ai fini della progressione economica, un anzianità di servizio convenzionale di due anni e comunque di un periodo non superiore all’anzianità di servizio già acquisita.
- b) A partire dall’anno formativo 2014/2015 al personale docente di musica privo di nuovi requisiti d’accesso, è attribuita la seguente posizione stipendiale minima:
- aa) anni formativi 2014/2015 e 2015/2016: classe 2;
- bb) anni formativi 2016/2017 e 20176/2018: classe 3;
- cc) anno formativo 2018/2019: classe 4.
- c) Il personale di cui alla precedente lettera b) rimane inquadrato per sei anni nella classe 4 del livello inferiore, salva la riduzione nella misura corrispondente all’anzianità di servizio acquisita. La successiva progressione economica si sviluppa ai sensi del punto 1.3.
2.6 Personale docente della 8. qualifica funzionale
L’inquadramento del personale docente in servizio appartenente alla 8. qualifica funzionale viene effettuato nei nuovi livelli retributivi in base alla tabella di equiparazione di cui all’allegato 4/4.
2.7 La frazione di biennio già maturata al 1º settembre 2013 è utile ai fini della progressione economica nei livelli retributivi.