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u') Contratto di comparto 27 giugno 2013
Contratto di comparto per il personale docente delle scuole professionali provinciali, della formazione professionale agricola, forestale e di economia domestica e delle scuole di musica relativo al periodo 2005 - 2008

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Allegato 1

 

A) Qualifiche funzionali e profili professionali del personale docente provinciale

1. Qualifica funzionale per il personale docente: Profilo professionale del personale docente delle scuole di musica e delle scuole di formazione professionale

 

Il personale docente presta servizio presso i centri di formazione professionale e nelle scuole di musica della Provincia. È compito delle scuole provinciali promuovere ed assicurare nei diversi ambiti professionali, della cultura, dell’arte e del volontariato, la formazione iniziale, i percorsi di specializzazione, la formazione post-qualifica nonché la formazione continua.

Compito del docente è insegnare a bambini, giovani ed adulti e curare la loro formazione. Il docente trasmette le necessarie conoscenze ed abilità e rende gli allievi capaci di esercitare la specifica professione e/o crea, nei settori del tempo libero dedicati ad attività musicali e artistiche, le necessarie competenze operative tecnico-disciplinari, curando nel contempo l'approfondimento e l'ampliamento della cultura generale e preparando i presupposti per l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Il docente accompagna e sostiene lo sviluppo e la crescita dei bambini, dei giovani e degli adulti occupati in modo che acquisiscano la capacità di orientarsi nella comunità e nella società, e siano in grado di sviluppare ulteriormente e applicare le proprie conoscenze e capacità, di condurre la propria vita in modo consapevole e autonomo, partecipando attivamente e con continuità alla vita sociale.

Le attività ed i compiti del docente sono dunque complessi e molteplici. Essi fanno riferimento al piano formativo ed esigono l'impiego di metodologie d’insegnamento differenziate in relazione sia all’età degli allievi e delle allieve, sia alle singole discipline/materie. L’attività didattico-educativa si basa su una pianificazione, preparazione e successiva verifica/rielaborazione dell’insegnamento nel suo complesso, e sulla sua sistematica verifica, valutazione e documentazione. L’attività didattico-educativa fa parte della partecipazione attiva all'organizzazione e al funzionamento della scuola, rispettivamente del proprio posto di lavoro come luogo di apprendimento ed eventualmente nel territorio come luogo di esperienza artistica. A tal fine i docenti collaborano tra di loro assumendosi insieme la responsabilità per la qualità della scuola.

La collaborazione con i genitori, le singole imprese, le parti sociali e le diverse istituzioni educative/formative costituisce una componente importante della vita scolastica, assicura sostegno nel lavoro pedagogico e contribuisce alla creazione di un ambiente improntato all’ accoglienza degli alunni e a trasmettere fiducia. L’esercizio dell’attività di insegnamento richiede quindi:

  • • competenze tecnico-disciplinari
  • • competenze didattico-metodologiche
  • • competenze educative
  • • competenze comunicative e di collaborazione

Il personale acquisisce e sviluppa tali competenze attraverso un’accurata formazione, un continuo aggiornamento e la riflessione individuale. L’insegnamento esige una valutazione continua della propria azione professionale a fronte degli sviluppi sociali, tecnico-specialistici e metodologici e presuppone la necessaria capacità di adattamento ai cambiamenti.

Le scuole professionali assicurano l’acquisizione delle competenze professionali nei corsi di formazione iniziale, curano il loro ulteriore consolidamento nei corsi di specializzazione e di post-qualificazione e tramite la formazione continua. A tal fine si rende necessaria la collaborazione tra i docenti che trasmettono principalmente competenze trasversali e linguistiche e quei docenti che trasmettono le specifiche competenze, capacità e conoscenze tecnico-professionali.

2. V qualifica funzionale
Profilo professionale di insegnante di applicazioni tecniche

L’insegnante di applicazioni tecniche opera principalmente nei centri provinciali di orientamento e di addestramento professionale per l’agricoltura e l’economia domestica. Il suo compito consiste nel preparare ed impartire un insegnamento tecnico-pratico e di eseguire esercitazioni pratiche, sotto la guida del docente competente nei laboratori e nelle officine annesse alla scuola e soprattutto nelle aziende pilota per la zootecnia, l’orticoltura, la frutticoltura, le colture minori e speciali ecc., oltre che nei campi sperimentali agricoli. Su istruzione del docente competente per materia può anche svolgere direttamente singole unità didattiche pratiche, ma deve soprattutto assistere e sorvegliare gruppi di alunni quando le classi sono suddivise e durante le varie esercitazioni pratiche.

2.1. Compiti

1.1 Collaborazione alle lezioni

L’insegnante di applicazioni tecniche:

  1. svolge autonomamente unità didattiche pratiche, seguendo le istruzioni dell’insegnante competente per materia;
  2. appronta per l’uso tutti i materiali, le apparecchiature, i modelli, le macchine ecc. utilizzati durante le lezioni di scienze naturali, di materie tecniche e pratiche, predisponendoli per l’impiego nelle lezioni, eventualmente anche in forma di esperimenti in serie;
  3. riordina il magazzino dei materiali;
  4. prepara i materiali di consumo per le singole classi e li distribuisce;
  5. può ricevere eventualmente l’incarico, al posto dell’insegnante competente, di provvedere al rifornimento dei materiali di consumo e alla tenuta del registro interno di magazzino e dello schedario del materiale utilizzato;
  6. tiene eventualmente un proprio inventario di tutti i macchinari e le apparecchiature e presenta proprie proposte per nuovi acquisti;
  7. provvede alla manutenzione e al funzionamento dei sussidi didattici, degli apparecchi tecnici e delle macchine utilizzati durante le lezioni pratiche.

B) Requisiti di accesso

1. Personale docente delle scuole professionali

1.1 Il personale docente (insegnante laureato/ insegnante laureata) a seconda delle differenti materie di insegnamento è in possesso di :

  1. un diploma di laurea quinquennale o un diploma di laurea di vecchio ordinamento ad esso equiparato

oppure

  1. un diploma di laurea triennale individuato per la rispettiva materia di insegnamento.

1.2 Il personale docente (insegnante) assegnato all’insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico-professionali è in possesso di specifica esperienza professionale di durata almeno biennale e di uno dei seguenti requisiti :

  1. diploma attestante il superamento dell’esame di stato conclusivo di studi di istruzione secondaria superiore nonché, se previsto, del diploma di fine apprendistato,
  2. qualifica professionale acquisita nella formazione di base,
  3. una formazione professionale superiore,

oppure

  1. una formazione accademica almeno biennale, o ad essa equivalente, attinente alla relativa materia di insegnamento

1.3 Ai fini di cui all’articolo 5, comma 1 del presente contratto i requisiti di accesso specifici per le singole materie di insegnamento e l’ascrizione delle materie stesse nell’ambito delle singole scuole professionali oppure all´insegnamento delle conoscenze, competenze e capacità tecnico professionali sono determinati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentativi, con deliberazione della Giunta provinciale.

1.4 La specializzazione pedagogico-didattica, da stabilirsi con deliberazione della Giunta provinciale, costituisce requisito per l’accesso definitivo all’insegnamento di tutte le materie. La specializzazione può essere conseguita anche contemporaneamente all’insegnamento, quindi anche dopo l’assunzione a tempo determinato.

1.5 Per il personale docente della seconda lingua, inoltre, l’attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca costituisce requisito di accesso ai sensi della normativa vigente. Il personale docente dichiaratosi di madrelingua ladina per essere ammesso all'insegnamento deve possedere l'attestato di trilinguismo, conformemente a quanto disposto dalla norma di attuazione di cui al D.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, nel testo vigente.

2. Personale docente delle scuole di musica

2.1 L’insegnante di musica è in possesso del titolo di studio e dell’abilitazione all’insegnamento musicale, vocale o strumentale previsti per l’assunzione in servizio in qualità di insegnante di musica rispettivamente per l’insegnamento strumentale nelle scuole secondarie di primo e secondo grado

oppure

assolvimento di equiparata formazione accademica in uno degli stati membri dell’Unione Europea unito all’abilitazione all’insegnamento musicale, vocale o strumentale.

 

2.2 La Giunta provinciale determina con proprio provvedimento, tenendo conto di quanto al punto 2.1, i titoli di studio necessari all’insegnamento delle singole materie, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.3 Qualora i requisiti di accesso previste dalle disposizioni statali non corrispondono ai requisiti di accesso per l’insegnamento alle scuole di musica della Provincia, i corrispondenti requisiti di accesso vengono stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale, sentite le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

2.4 Il personale con contratto di lavoro a tempo determinato, in servizio nell’anno formativo 2013/2014, può partecipare ai concorsi per la rispettiva materia, se al momento dell’assunzione risultava in possesso dei requisiti d’accesso previsti dalla normativa al momento in vigore.

2.5 Il personale docente delle scuole di musica, che all’entrata in vigore del presente contratto risulta iscritto con “idoneità“ nelle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato, mantiene in ogni caso la precedenza in graduatoria per l’assunzione a tempo determinato ed il requisito necessario per un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

2.6 I nuovi requisiti di accesso di cui al punto 2.1 sono validi a partire dall’anno formativo 2014/2015.

3. Insegnante di applicazioni tecniche

3.1 L’insegnante di applicazioni tecniche è in possesso del diploma di scuola media inferiore e di uno dei seguenti requisiti:

  1. titolo di studio attestante l’assolvimento di almeno un triennio presso un corso di qualifica professionale ad indirizzo agricolo, forestale oppure di economia domestica e un anno di esperienza professionale nel settore;

oppure

  1. titolo di studio attestante l’assolvimento di almeno un triennio presso una scuola secondaria superiore e due anni di esperienza professionale nel settore;

oppure

  1. diploma di un corso di qualifica professionale almeno biennale e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore;

oppure

  1. diploma di fine apprendistato e tre anni di esperienza professionale specifica nel settore.

 

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