(1) Le disposizioni sul congedo ordinario e periodo di riposo previste agli articoli 20 e 22, comma 3 del presente contratto si applicano, con decorrenza dal primo giorno dell’anno formativo successivo all’entrata in vigore del presente contratto anche a favore degli educatori/delle educatrici professionali.
(2) Le seguenti disposizioni del presente contratto si applicano anche al personale delle scuole dell’infanzia ed ai collaboratori/alle collaboratrici all’integrazione di bambini ed alunni in situazione di handicap: articolo 16 comma 5 (Rapporto di lavoro a tempo parziale), articolo 17 (Riduzione dell’orario di insegnamento), articolo 20 (Congedo ordinario e periodo di riposo), articolo 22, comma 3 (Congedo ordinario e periodo di riposo del personale docente a tempo determinato) ed articolo 28 (Compenso per attività di formazione e di aggiornamento), solo per l’attività svolta al di fuori dell’orario di lavoro.
(3) Al personale di cui al comma 2 si applicano, con riferimento ai corrispondenti requisiti d’accesso, inoltre, le disposizioni di cui agli articoli 32 e 33.
(4) Le disposizioni del presente contratto trovano applicazione, in quanto compatibili, anche per i docenti facilitatori linguistici presso i centri linguistici, in possesso dei requisiti d’accesso di cui all’allegato 1, lettera B), punto 1.1. I criteri sulla determinazione dell’orario di lavoro e delle necessarie attività aggiuntive sono stabiliti nei limiti dell’orario di lavoro complessivo previsto per il personale docente provinciale con deliberazione della Giunta provinciale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.