(1) Al personale docente non laureato, che consegua un titolo di studio corrispondente ad una laurea non inferiore a quella di primo livello o un diploma equiparato attinente all’incarico individuale di insegnamento, è riconosciuta, ai fini della progressione professionale nei livelli retributivi, un’anzianità convenzionale di tre anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale docente che ha già usufruito della mobilità verticale.
(2) Al personale docente in possesso di un titolo di studio corrispondente alla laurea di primo livello o di diploma equiparato, che consegua una laurea almeno quadriennale attinente all’incarico individuale di insegnamento, è riconosciuta, ai fini della progressione professionale nei livelli retributivi, un’anzianità convenzionale di tre anni. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al personale docente che ha già usufruito della mobilità verticale.
(3) In caso di mobilità verticale per effetto di una procedura concorsuale pubblica per l’insegnamento di una materia per il quale è contemplato il possesso di una laurea almeno quadriennale, al personale docente non laureato è riconosciuta, ai fini della progressione professionale nei livelli retributivi, un’anzianità convenzionale di cinque anni.
(4) In caso di mobilità verticale in seguito ad una procedura concorsuale pubblica al personale docente con laurea di primo livello o diploma equiparato, che consegua una laurea almeno quadriennale, è riconosciuta, ai fini della progressione professionale nei livelli retributivi, un’anzianità convenzionale di quattro anni.
(5) Le modalità ed i pressuposti per l’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4 vengono stabiliti dalla Giunta provinciale previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.