(1) Per l’accesso ai profili professionali di cui all’allegato 1, l’attestato di bilinguismo o titolo equipollente, costituisce titolo di precedenza nella formazione delle graduatorie per l’assunzione in servizio. In particolare:
- per le materie d’insegnamento per l’accesso alle quali è richiesto l’assolvimento di studi universitari quinquennale, quadriennale o triennale o equiparati, l’attestato di bilinguismo A o B;
- per l’insegnamento di materie che forniscono prevalentemente conoscenze, competenze e capacità tecnico professionali, l’attestato di bilinguismo B o C;
- per il profilo professionale d’insegnante di applicazioni tecniche, l’attestato di bilinguismo C o D.
(2)Il titolo di precedenza di cui al comma 1 a decorrere dall’anno scolastico 2018/2019 non ha effetto nei confronti del personale che, con riferimento alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande per l’iscrizione in graduatoria, abbia nella relativa materia, maturato un’anzianità di servizio di almeno un anno. 1)
(3) Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le graduatorie per le relative materie riguardanti l’assunzione di nuovo personale a decorrere dall’anno formativo 2015/2016.
(4) Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti del personale docente della seconda lingua, né nei confronti del personale docente di madrelingua ladina, in quanto, ai sensi dell’allegato 1, lettera B, per questo personale il possesso dell’attestato di bilinguismo risp. trilinguismo costituisce requisito di accesso.
(5) Le disposizioni del presente articolo non trovano più applicazione dal momento, a partire del quale la Giunta provinciale - ai sensi dell’articolo 9, comma 8, della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche - stabilisce nella disciplina per l’assunzione dei rispettivi profili professionali che l’attestato di bilinguismo non è titolo di preferenza, ma è rilevante per l’attribuzione del punteggio. Le disposizioni dell’articolo 33 invece continuano ad essere applicate anche in tal caso. 2)
L'art. 32, comma 2, è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, del Contratto di comparto 20 febbraio 2018.
L'art. 32, comma 5, è stato inserito dall'art. 2, comma 1, del Contratto di comparto 9 gennaio 2020.