(1) Al personale docente che, oltre all’ordinaria attività d’insegnamento viene impiegato in attività di formazione e di aggiornamento, sono attribuiti i seguenti compensi, determinati dal competente superiore:
- a) l’attività di formazione rivolta a studenti ed apprendisti è retribuita come attività di insegnamento;
- b) l’attività di formazione e di aggiornamento per minorenni e per adulti:
- - per ogni ora da 40 a 50 euro;
- - per giornata intera da 280 a 350 euro;
- c) l’attività di formazione ed di aggiornamento professionale specifico:
- - per ogni ora: da 50 a 62 euro;
- - per giornata intera: da 350 a 430 euro.
(2) Per le finalità di cui al comma 1 le unità di insegnamento hanno una durata di sessanta minuti. L’ora viene definita come unità di insegnamento all’interno di un seminario o corso composto da più unità, compresi i brevi intervalli tra una unità e l’altra.
(3) Il compenso orario di cui al comma 1 può essere riconosciuto comunque per non più di 7 unità di insegnamento in caso di giornata intera e per non più di 5 unità in caso di mezza giornata. Se il corso ha una durata di almeno sette ore, viene corrisposto il compenso previsto per la giornata intera. Il compenso è onnicomprensivo e comprende anche il tempo di preparazione. Sono riconosciute inoltre il rimborso di eventuali spese di viaggio per attività svolte al di fuori della propria sede di servizio nonché il rimborso delle spese di vitto, secondo i criteri e nei limiti degli importi previsti della vigente disciplina sul trattamento di missione per il personale della Provincia autonoma di Bolzano.
(4) Al personale docente, che, nell’ambito dello svolgimento dei corsi di formazione e di aggiornamento, è impegnato in altri ruoli (tutoring, moderazione, conduzione di gruppo ecc.), spetta un compenso orario massimo di 25,00 euro. Per la direzione del corso può essere erogato il compenso previsto per ore straordinarie amministrative.
(5) Al personale docente comandato alla Provincia o ad enti dipendenti dalla Provincia ovvero all’amministrazione scolastica spetta il compenso per l’attività di relatore come per il restante personale amministrativo e si applicano le relative disposizioni.
(6) Con l’attività di formazione e di aggiornamento di cui ai commi precedenti il singolo docente non può superare il limite di 100 ore annue. In casi di particolare interesse dell’Amministrazione questo limite può essere superato. Resta comunque salvo il rispetto della normativa per garantire la salute e la sicurezza del personale docente e la possibilità di recupero psico-fisico mediante adeguate pause di riposo.
(7) Gli importi di cui al presente articolo sono aumentati in misura analoga all’aumento generale della retribuzione.
8. La delibera della Giunta Provinciale N. 3025 del 10.09.2007 “Personale insegnante delle scuole di ogni ordine e grado – determinazione dei compensi per attività di insegnamento in corsi di formazione e di aggiornamento” non si applica al personale di cui all’Art. 1 del presente contratto.