(1) In considerazione della struttura contrattuale analoga e ai fini di una maggiore coerenza nell’applicazione degli istituti della mobilità del personale, la mobilità fra il Consiglio provinciale e l'Amministrazione provinciale è trattata come la mobilità tra gli enti a cui si applica il contratto collettivo di intercomparto provinciale e l'Amministrazione provinciale. 65)