(1) La nuova disciplina per la formazione delle graduatorie per l’assunzione a tempo determinato è applicata alle domande presentate per la scadenza del 15 gennaio 2014. La nuova disciplina si applica anche alle domande delle persone già inserite in graduatoria, mediante ricalcolo dei punteggi in essere secondo le nuove disposizioni. Eventuali scorrimenti di posizione non danno luogo a provvedimenti risarcitori o compensativi di alcun tipo.
(2) La disposizione di cui all’Art. 35, comma 3, si applica a partire dall’anno scolastico 2014/2015.
(3) In caso di necessità organizzative, le scadenze di cui al presente Capo possono essere rideterminate dal direttore o della direttrice della Ripartizione provinciale Personale.
(4) Le graduatorie dalla sesta alla nona qualifica funzionale per assunzioni a tempo determinato sulla base di soli titoli formate in base ai criteri previgenti all’entrata in vigore del presente articolo mantengono validità fino al rispettivo esaurimento e sono sostituite da quelle formate in base ai risultati di selezioni specifiche di cui all’articolo 27, comma 3. Fino al suddetto esaurimento per la scelta del personale trova applicazione la procedura di cui al comma 6/bis dell’articolo 13. 63)