(1) L’Amministrazione provinciale può comandare a tempo determinato personale presso enti pubblici e privati o imprese che svolgono attività di interesse pubblico. Il personale interessato deve essere sentito.
(2) Il comando non può avere durata superiore a quattro anni, salvo proroga e può altresì essere disdetto in ogni momento, con preavviso di almeno sei mesi.
(3) L’Amministrazione provinciale provvede alla progressione economica del personale comandato, al pagamento dello stipendio fisso e continuativo in godimento presso la Provincia e di eventuali compensi e provvidenze accessorie, ed al versamento degli oneri riflessi.
(4) La spesa complessiva per il personale comandato, inclusi gli oneri riflessi, è a carico degli enti pubblici e privati o delle imprese presso cui detto personale presta servizio, i quali sono tenuti a rimborsare all’Amministrazione provinciale gli importi da questa anticipati.
(5) Il personale comandato può essere collocato in posizione di fuori ruolo per la durata del relativo comando, con adeguata motivazione. Al termine del comando, il personale è temporaneamente collocato, se necessario, in soprannumero nella struttura di provenienza fino al verificarsi delle prime vacanze nei rispettivi profili professionali o qualifiche funzionali. 61)
(6) Per quanto non diversamente disciplinato da singoli accordi, per il personale comandato trova applicazione l’ordinamento del personale dell’Amministrazione provinciale.