(1) La durata massima della prova scritta o pratica per l’accesso alle qualifiche funzionali sesta, settima, ottava e nona è determinata dalla commissione d’esame in non più di sei ore, elevabili a otto ore per le prove pratiche dei profili professionali del personale tecnico.
(2) La durata massima della prova scritta o pratica per l’accesso alla prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale è determinata dalla commissione d’esame in non più di quattro ore.
(3) Il tempo aggiuntivo eventualmente necessario per le prove e i test di cui all’articolo 4, commi 4, 5 e 8, rappresenta una deroga alla durata stabilita dal presente articolo. La verifica dei risultati dei questionari e dei test attitudinali può avvenire a mezzo di idonea strumentazione automatizzata. 11)
(4) Durante lo svolgimento delle prove scritte o pratiche è sufficiente, salvo particolari esigenze di vigilanza, la presenza di due componenti della commissione d’esame ovvero di un o una componente e del segretario o della segretaria.
(5) Tra l’invito scritto alle prove d’esame e la data delle stesse deve intercorrere un periodo non inferiore a 15 giorni, salvo che si tratti di date d’esame fissate d’intesa con l’aspirante. L’invito viene trasmesso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con lettera recante la dichiarazione d’intesa resa dal destinatario/dalla destinataria sulla data d’esame. In caso di avviso di ricevimento non sottoscritto dal destinatario/dalla destinataria, la data apposta sull’avviso dall’agente postale vale a tutti gli effetti quale data di ricevimento. La trasmissione dell’invito può anche avvenire con le modalità di cui all’articolo 21.
(6) Non è ammesso l’accesso del pubblico alla parte orale dell’esame finalizzata alla verifica dell’idoneità personale. Non è ammessa la registrazione sonora o video dello svolgimento delle prove d’esame, salvo diversa determinazione della commissione d’esame e sempre che la candidata o il candidato sia d’accordo.