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b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

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1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

Art. 38 (Riammissione in servizio)

(1) Il personale che è già stato impiegato presso l’Amministrazione provinciale a tempo indeterminato o determinato con idoneità, può essere riammesso in servizio, anche su posti a tempo determinato.  La riammissione è un provvedimento discrezionale dell’Amministrazione provinciale. 57)

(2) La riammissione in servizio del personale insegnante ed equiparato è disposta secondo criteri stabiliti dalla Giunta provinciale e in ogni caso mediante inserimento nella relativa graduatoria.

(3) Costituiscono presupposti per la riammissione in servizio il possesso dei requisiti generali per l’accesso all’impiego provinciale, nonché il giudizio positivo del direttore ovvero della direttrice della struttura organizzativa di destinazione. Nel caso di personale insegnante ed equiparato soggetto alla procedura di scelta del posto, il giudizio è espresso dall’ufficio provinciale competente per l’assunzione di tale personale.  Sia in caso di giudizio positivo che in caso di giudizio negativo, la Ripartizione provinciale Personale adotta il provvedimento con efficacia temporalmente illimitata e per l’intera Amministrazione provinciale, salvo diverse indicazioni specifiche. 58)

(4) Ai fini della riammissione in servizio hanno titolo di precedenza:

  1. il personale perdente posto;
  2. 59)
  3. i genitori o i familiari che assistono con continuità parenti o affini entro il terzo grado portatori di handicap e con essi conviventi;
  4. i richiedenti con prole a carico;
  5. i richiedenti che si sono riqualificati per la riammissione in servizio.

(5) Il personale riammesso in servizio è inquadrato in un profilo professionale con mansioni identiche o similari a quelle esercitate al momento della cessazione dal servizio provinciale oppure in un profilo professionale per il quale possiede i vigenti requisiti d’accesso, ascritto alla stessa qualifica funzionale oppure ad una qualifica inferiore rispetto a quella occupata alla cessazione dal servizio provinciale.

(6) Al personale di cui al comma 4, lettera a), è attribuito un trattamento economico corrispondente a quello acquisito al momento della cessazione dal servizio. Al restante personale riammesso in servizio è attribuito un trattamento economico stabilito in base ai criteri di indirizzo fissati da un’apposita commissione interna alla Ripartizione provinciale Personale. Se ritenuto opportuno e debitamente motivato, può essere attribuito un trattamento che tenga conto dell’esperienza professionale maturata ai fini dell’impiego previsto, escluso ogni automatico riconoscimento di servizi.

(7) Il personale riammesso in servizio può essere sottoposto al normale periodo di prova previsto per l’assunzione all’impiego provinciale.

57)
L'art. 38, comma 1, è stato così modificato dall'art. 22, comma 1, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
58)
L'art. 38, comma 3, è stato così modificato dall'art. 22, comma 1, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
59)
La lettera b) dell'art. 38, comma 4, è stata abrogata dall'art, 29, comma 1, lettera g),  del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
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