In vigore al

RICERCA:

Ultima edizione

b) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 221)
Regolamento di esecuzione sull'accesso all'impiego provinciale

Visualizza documento intero
1)
Pubblicato nel B.U. 10 settembre 2013, n. 37.

Art. 27 (Assunzione a tempo determinato  e relativi limiti) 36)   delibera sentenza

(1)Fermo restando l’obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l’Amministrazione provinciale può assumere, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, personale a tempo determinato per:

  1. supplenze per sostituzione di personale assente;
  2. incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
  3. progetti con finanziamento specifico o esterno;
  4. incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
  5. copertura, anche in forma di proroga contrattuale, di posti vacanti dove sussista, in attesa delle relative procedure di assunzione, la necessità di garantire il funzionamento dei servizi. Entro dodici mesi dall’assunzione è indetto il concorso pubblico; tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso in cui analogo concorso sia stato già svolto entro l’anno;
  6. copertura di posti con personale che ha già superato una procedura concorsuale pubblica e può essere assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6. 37)

(1/bis) È fatto salvo quanto previsto all’articolo 49/bis per il periodo transitorio. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni specifiche per categorie di personale espressamente individuate nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico. 38)

(1/ter) La percentuale di contratti di lavoro a termine non può superare i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Se i contratti collettivi non fissano tali limiti, si applica la percentuale prevista dalla corrispondente normativa statale. Non rientrano in tale conteggio:

  1. le supplenze per sostituzione di personale assente;
  2. gli incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
  3. gli incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
  4. il personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6. 39)

(1/quater) Il contratto di lavoro a termine su posto vacante con la stessa persona può essere stipulato per un periodo non superiore a 36 mesi. In tale periodo non sono ammesse più di cinque proroghe. Alla scadenza del periodo di 36 mesi la persona interessata cessa dall’incarico. La persona cessata dall’incarico alla scadenza del periodo di 36 mesi non può ricevere un nuovo incarico nello stesso profilo professionale ed è a tal fine cancellata dalla relativa graduatoria. Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:

  • a) supplenze per sostituzione di personale assente;
  • b) incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
  • c) incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
  • d) personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6;
  • d/bis) nuovi incarichi a persone che abbiano già lavorato nell’Amministrazione per 36 mesi, ma che prima di tale scadenza o della nuova assunzione abbiano superato una prova selettiva di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato bandita dall’Amministrazione provinciale. 40)
  • e) categorie di personale espressamente individuate, regolate da disposizioni specifiche nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico. 41)

(1/quinquies) I contratti collettivi individuano i casi di applicazione delle disposizioni che limitano le assunzioni a tempo determinato nelle ipotesi di esistenza contemporanea di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, di supplenza e a tempo determinato su posto vacante, secondo le diverse combinazioni contrattuali realizzabili, nonché le mansioni da considerare di pari livello e categoria legale. In assenza di un tale contratto collettivo provvede la Giunta provinciale. 42)

(2) Al fine di garantire la continuità dei servizi che richiedono particolari conoscenze, di cui sono in possesso esclusivamente singoli dipendenti, l’assunzione a tempo determinato di personale può essere anticipata di un congruo periodo, onde consentire il passaggio efficace delle consegne.

(3) Graduatorie per l’assunzione a tempo determinato possono essere istituite per ogni qualifica funzionale e profilo professionale, secondo necessità, e in seguito essere sospese o chiuse dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Queste graduatorie risultano formate per ciascun profilo professionale e gruppo linguistico in base ai risultati di selezioni specifiche, di tipo concorsuale, regolate da appositi bandi pubblici e consistenti in prove orali o pratico- orali; il posizionamento in graduatoria corrisponde esclusivamente all’esito di tali prove. 43)

(4) Le candidate e i candidati idonei in graduatoria, secondo l’ordine di essa, sono assegnati alle strutture provinciali richiedenti. Ove il profilo professionale richiesto preveda più titoli di studio come requisito d’accesso e la struttura provinciale abbia richiesto un determinato percorso di studi, per l’incarico sono considerati solo candidate e candidati in possesso di titoli di studio corrispondenti a tale percorso di studi. Le modalità organizzative sono da stabilire nei bandi di cui al comma 3, prevedendo la pubblicazione sul sito internet della Ripartizione provinciale Personale degli annunci e dei posti da coprire. 44)

(5) I posti nelle direzioni di dipartimento per i quali è prevista la collaborazione diretta con l’assessore o l’assessora di riferimento possono essere coperti, su richiesta di quest’ultimo o quest’ultima e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, da personale chiamato dall’esterno, che deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego provinciale. I relativi contratti hanno validità limitata alla durata del mandato politico dell’assessore o assessora di riferimento. Il servizio così prestato presso la direzione di dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l’assunzione possa avvenire in base all’ordine della graduatoria stessa. Il personale così assunto non può essere trasferito su altri posti o funzioni finché non sia compiuta la condizione appena citata.

(6) 45)

(7) La responsabilità per le assunzioni fuori dalla previsione organica, richieste per motivi particolari dalle strutture provinciali, è in capo al direttore o alla direttrice di ripartizione richiedente. È necessaria la relativa copertura finanziaria.

massimeDelibera 25 febbraio 2014, n. 196 - Graduatorie per l'assunzione a tempo determinato del personale amministrativo presso l'amministrazione provinciale: integrazione o modifica punteggi; offerte posti con modalità di urgenza; modifica delle scadenza
massimeT.A.R. di Bolzano - Sentenza N. 51 del 12.02.2003 - Pubblico impiego - procedura selettiva per assunzione temporanea - giurisdizione A.G.O.
massimeDelibera 9 dicembre 2002, n. 4567 - L'assunzione temporanea al servizio provinciale - aggiornamento della normativa (modificata con delibera n. 196 del 25.2.2014)
36)
La rubrica dell'art. 27 è stata così sostituita dall'art. 2, comma 1, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
37)
L'art. 27, comma 1, è stato così sostituito dall'art. 2, comma 2, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
38)
L'art. 27, comma 1/bis, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
39)
L'art. 27, comma 1/ter, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
40)
La lettera d/bis, dell'art. 27, comma 1, è stata inserita dall'art. 15, comma 1, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
41)
L'art. 27, comma 1/quater, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
42)
L'art. 27, comma 1/quinquies, è stato inserito dall'art. 2, comma 3, del D.P.P. 23 novembre 2015, n. 29.
43)
L'art. 27, comma 3, è stato così modificato dall'art. 15, comma 2, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
44)
L'art. 27, comma 4, è stato così sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
45)
L'art. 27, comma 6, è stato abrogato dall'art, 29, comma 1, lettera e),  del D.P.P. 14 dicembre 2018, n. 37.
ActionActionNorme costituzionali
ActionActionNormativa provinciale
ActionActionI Alpinismo
ActionActionII Lavoro
ActionActionIII Miniere
ActionActionIV Comuni e comunità comprensoriali
ActionActionV Formazione professionale
ActionActionVI Difesa del suolo - opere idrauliche
ActionActionVII Energia
ActionActionVIII Finanze
ActionActionIX Turismo e industria alberghiera
ActionActionX Assistenza e beneficenza
ActionActionXI Esercizi pubblici
ActionActionXII Usi civici
ActionActionXIII Ordinamento forestale
ActionActionXIV Igiene e sanità
ActionActionXV Utilizzazione acque pubbliche
ActionActionXVI Commercio
ActionActionXVII Artigianato
ActionActionXVIII Libro fondiario e catasto
ActionActionXIX Caccia e pesca
ActionActionXX Protezione antincendi e civile
ActionActionXXI Scuole materne
ActionActionXXII Cultura
ActionActionXXIII Uffici provinciali e personale
ActionActionA Struttura dirigenziale
ActionActionB Disposizioni speciali concernenti servizi di settore
ActionActionC Assunzione in servizio e profili professionali
ActionActiona) DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 marzo 1980, n. 8
ActionActionb) Decreto del Presidente della Provincia 2 settembre 2013, n. 22
ActionActionNorme generali
ActionActionEspletamento dei concorsi pubblici
ActionActionReclutamento mediante prove selettive
ActionActionCriteri di valutazione
ActionActionDisposizioni organizzative nelle procedure di assunzione
ActionActionRapporto di lavoro o di collaborazione a tempo determinato
ActionActionArt. 27 (Assunzione a tempo determinato  e relativi limiti)   
ActionActionArt. 28 (Incarico ad esperti)  
ActionActionArt. 29  
ActionActionArt. 30 (Praticantato estivo e attività di volontariato)    
ActionActionArt. 31 (Assunzione di personale stagionale)
ActionActionArt. 32 (Stipulazione di convenzioni con cooperative di lavoro o organizzazioni similari)
ActionActionArt. 33 (Impiego di volontari del servizio civile)
ActionActionDisposizioni particolari per il personale insegnante ed equiparato
ActionActionDisposizioni varie sull’instaurazione e cessazione del rapporto di lavoro
ActionActionDisposizioni sul comando e sul distacco di personale
ActionActionDisposizioni transitorie ed abrogazione di norme
ActionActionc) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 10
ActionActiond) Decreto del Presidente della Provincia 30 marzo 2017, n. 11
ActionActione) Decreto del Presidente della Provincia 14 dicembre 2018, n. 37
ActionActionD Disposizioni generali sullo stato giuridico dei dipendenti provinciali
ActionActionE Contratti collettivi
ActionActionF Dotazioni organiche e ruoli
ActionActionG Divise di servizio
ActionActionH Cessazione dal servizio e relative provvidenze
ActionActionI Trasferimento di personale di altri enti
ActionActionJ Giunta provinciale
ActionActionK Consiglio provinciale
ActionActionL Procedimento amministrativo
ActionActionM Referendum ed elezione del Consiglio provinciale
ActionActionXXIV Tutela del paesaggio e dell' ambiente
ActionActionXXV Agricoltura
ActionActionXXVI Apprendistato
ActionActionXXVII Fiere e mercati
ActionActionXXVIII Lavori pubblici, servizi e forniture
ActionActionXXIX Spettacoli pubblici
ActionActionXXX Territorio e paesaggio
ActionActionXXXI Contabilità
ActionActionXXXII Sport e tempo libero
ActionActionXXXIII Viabilità
ActionActionXXXIV Trasporti
ActionActionXXXV Istruzione
ActionActionXXXVI Patrimonio
ActionActionXXXVII Attività economiche
ActionActionXXXVIII Edilizia abitativa agevolata
ActionActionXXXIX Leggi di contenuto vario (Omnibus)
ActionActionDelibere della Giunta provinciale
ActionActionSentenze della Corte costituzionale
ActionActionSentenze T.A.R.
ActionActionIndice cronologico