(1)Fermo restando l’obbligo di provvedere alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, l’Amministrazione provinciale può assumere, nel rispetto dei criteri fissati dalla Giunta provinciale, personale a tempo determinato per:
- supplenze per sostituzione di personale assente;
- incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
- progetti con finanziamento specifico o esterno;
- incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
- copertura, anche in forma di proroga contrattuale, di posti vacanti dove sussista, in attesa delle relative procedure di assunzione, la necessità di garantire il funzionamento dei servizi. Entro dodici mesi dall’assunzione è indetto il concorso pubblico; tale termine può essere prorogato di ulteriori dodici mesi nel caso in cui analogo concorso sia stato già svolto entro l’anno;
- copertura di posti con personale che ha già superato una procedura concorsuale pubblica e può essere assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6. 37)
(1/bis) È fatto salvo quanto previsto all’articolo 49/bis per il periodo transitorio. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni specifiche per categorie di personale espressamente individuate nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico. 38)
(1/ter) La percentuale di contratti di lavoro a termine non può superare i limiti stabiliti dalla contrattazione collettiva. Se i contratti collettivi non fissano tali limiti, si applica la percentuale prevista dalla corrispondente normativa statale. Non rientrano in tale conteggio:
- le supplenze per sostituzione di personale assente;
- gli incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
- gli incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
- il personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6. 39)
(1/quater) Il contratto di lavoro a termine su posto vacante con la stessa persona può essere stipulato per un periodo non superiore a 36 mesi. In tale periodo non sono ammesse più di cinque proroghe. Alla scadenza del periodo di 36 mesi la persona interessata cessa dall’incarico. La persona cessata dall’incarico alla scadenza del periodo di 36 mesi non può ricevere un nuovo incarico nello stesso profilo professionale ed è a tal fine cancellata dalla relativa graduatoria. Tali limiti non si applicano nei seguenti casi:
- a) supplenze per sostituzione di personale assente;
- b) incarichi per attività stagionali di cui all’articolo 31;
- c) incarichi di diretta collaborazione con gli organi politici;
- d) personale che ha superato una procedura concorsuale pubblica ed è pertanto assunto a tempo determinato “con idoneità”, ai sensi dell’articolo 10, comma 6;
- d/bis) nuovi incarichi a persone che abbiano già lavorato nell’Amministrazione per 36 mesi, ma che prima di tale scadenza o della nuova assunzione abbiano superato una prova selettiva di tipo concorsuale per incarichi a tempo determinato bandita dall’Amministrazione provinciale. 40)
- e) categorie di personale espressamente individuate, regolate da disposizioni specifiche nonché, in particolare, per i giornalisti e per il settore scolastico. 41)
(1/quinquies) I contratti collettivi individuano i casi di applicazione delle disposizioni che limitano le assunzioni a tempo determinato nelle ipotesi di esistenza contemporanea di contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, di supplenza e a tempo determinato su posto vacante, secondo le diverse combinazioni contrattuali realizzabili, nonché le mansioni da considerare di pari livello e categoria legale. In assenza di un tale contratto collettivo provvede la Giunta provinciale. 42)
(2) Al fine di garantire la continuità dei servizi che richiedono particolari conoscenze, di cui sono in possesso esclusivamente singoli dipendenti, l’assunzione a tempo determinato di personale può essere anticipata di un congruo periodo, onde consentire il passaggio efficace delle consegne.
(3) Graduatorie per l’assunzione a tempo determinato possono essere istituite per ogni qualifica funzionale e profilo professionale, secondo necessità, e in seguito essere sospese o chiuse dal direttore o dalla direttrice della Ripartizione provinciale Personale. Queste graduatorie risultano formate per ciascun profilo professionale e gruppo linguistico in base ai risultati di selezioni specifiche, di tipo concorsuale, regolate da appositi bandi pubblici e consistenti in prove orali o pratico- orali; il posizionamento in graduatoria corrisponde esclusivamente all’esito di tali prove. 43)
(4) Le candidate e i candidati idonei in graduatoria, secondo l’ordine di essa, sono assegnati alle strutture provinciali richiedenti. Ove il profilo professionale richiesto preveda più titoli di studio come requisito d’accesso e la struttura provinciale abbia richiesto un determinato percorso di studi, per l’incarico sono considerati solo candidate e candidati in possesso di titoli di studio corrispondenti a tale percorso di studi. Le modalità organizzative sono da stabilire nei bandi di cui al comma 3, prevedendo la pubblicazione sul sito internet della Ripartizione provinciale Personale degli annunci e dei posti da coprire. 44)
(5) I posti nelle direzioni di dipartimento per i quali è prevista la collaborazione diretta con l’assessore o l’assessora di riferimento possono essere coperti, su richiesta di quest’ultimo o quest’ultima e nei limiti del contingente stabilito dalla Giunta provinciale, da personale chiamato dall’esterno, che deve essere in ogni caso in possesso dei requisiti per l’accesso all’impiego provinciale. I relativi contratti hanno validità limitata alla durata del mandato politico dell’assessore o assessora di riferimento. Il servizio così prestato presso la direzione di dipartimento matura ai fini della graduatoria per le assunzioni del relativo profilo professionale solo dal momento in cui l’assunzione possa avvenire in base all’ordine della graduatoria stessa. Il personale così assunto non può essere trasferito su altri posti o funzioni finché non sia compiuta la condizione appena citata.
(6) 45)
(7) La responsabilità per le assunzioni fuori dalla previsione organica, richieste per motivi particolari dalle strutture provinciali, è in capo al direttore o alla direttrice di ripartizione richiedente. È necessaria la relativa copertura finanziaria.