(1) Al fine di consentire una gestione più flessibile della proporzionale, la Giunta provinciale può, nel rispetto della proporzionale calcolata sulla generalità dei posti, assegnare posti riservati a un gruppo linguistico anche ad un altro gruppo linguistico nei seguenti casi:
(2) Il riequilibrio dei posti assegnati in base al comma 1 avviene in sede di successive coperture di posti.