(1) Le persone disabili sostengono le prove d’esame nelle procedure concorsuali con l’uso degli ausili necessari e nei tempi aggiuntivi eventualmente necessari in relazione alla specifica situazione di disagio. L’ausilio necessario nonché l’eventuale necessità di tempi aggiuntivi sono da indicare nella domanda di partecipazione.
(2) Il trenta percento delle assunzioni da effettuare per la copertura della quota d’obbligo prevista a favore delle persone disabili ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, può avvenire nominativamente. Le assunzioni nominative presso l’Amministrazione provinciale sono limitate alle persone disabili aventi requisiti conformi ai criteri approvati dalla Giunta provinciale per la stipula della convenzione-tipo inerente ad un programma d’assunzioni per la copertura graduale della quota d’obbligo ai sensi della legge citata. Le assunzioni avvengono previo parere positivo del o della superiore competente presso l’unità organizzativa interessata.
(3) Per favorire l’inserimento lavorativo di persone in possesso di una qualificazione professionale parziale connessa con una situazione di handicap, è consentito, in via sperimentale, l’accesso all’impiego provinciale anche in deroga ai requisiti professionali previsti dai singoli profili professionali. Si rinvia ai contratti collettivi vigenti.