(1) Chi intende accedere all’impiego provinciale deve possedere l’idoneità fisica e psichica all’esercizio continuativo e incondizionato delle mansioni. L’accertamento dell’idoneità psicofisica all’impiego per categorie o singoli lavoratori, comprese le persone disabili, può essere effettuato in fase preassuntiva, nel rispetto della normativa vigente. Devono essere in ogni caso salvaguardate la salute e l’incolumità del restante personale, delle persone affidate al personale, nonché la sicurezza degli impianti.
(2) L’accertamento dell’idoneità psicofisica e attitudinale al servizio in montagna e all’assunzione nel Corpo forestale provinciale o nel Servizio antincendi avviene mediante specifiche visite mediche, anche in sede di prove di concorso o selettive.
(3) Qualora, in base alle risultanze dei pareri medici rilasciati dai competenti organi e alle attività tipiche del profilo, le mansioni concrete caratterizzanti non possano essere svolte in modo coerente o utile o l’assunzione comporti un aggravio o una modifica altrimenti non necessaria all’organizzazione del lavoro, l’Amministrazione ha facoltà di non procedere all’assunzione per mancanza del requisito dell’idoneità psicofisica. La presente disposizione trova applicazione anche nei confronti di persone disabili appartenenti alle categorie protette; in tal caso, però, la valutazione sulle conseguenze organizzative tiene conto dell’appartenenza a tale categoria.
(4) L’Amministrazione provinciale fornisce ai competenti organi medici tutte le informazioni necessarie ad identificare le condizioni concrete di lavoro e le mansioni del profilo professionale di riferimento.