(1) 30)
(2) 31)
(3) Nel caso in cui una procedura preveda la consegna materiale di documenti, l’esistenza e regolarità di questi entro la data di scadenza per la domanda di partecipazione va dichiarata già nella domanda inoltrata per via telematica; la documentazione invece può essere consegnata successivamente, al più tardi il primo giorno delle prove d’esame. Le relative modalità sono definite nei bandi o nella disciplina di dettaglio dei criteri di assunzione.
(4) 32)
(5) 33)
(6) L’Amministrazione può stabilire nei bandi che l’invito alle prove, la pubblicazione dei relativi risultati, eventuali rinvii o comunicazioni inerenti alle procedure di assunzione avvengano mediante pubblicazione sul sito internet provinciale o sul Bollettino Ufficiale della Regione. In tal caso queste modalità di comunicazione hanno pieno valore nei confronti dei partecipanti alle procedure predette.
(7) La Giunta provinciale definisce modalità ulteriori di offerta dei posti per i casi di urgenza.