(1) La pubblicazione di avvisi di bando o di selezione di personale sui quotidiani locali è effettuata quando vi sia particolare necessità di una maggiore diffusione rispetto alla sola pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o sul sito internet dell’Amministrazione. In presenza di un numero ridotto di posti da coprire, gli avvisi possono essere pubblicati anche solo sulla stampa locale in lingua italiana, tedesca o ladina a seconda del gruppo linguistico a cui fa riferimento la riserva di posti prevista. La pubblicazione avviene sul rispettivo quotidiano a maggiore diffusione locale e quindi su tre nel caso di avvisi per tutti i gruppi.
(2) L’Amministrazione pubblica per 60 giorni sul proprio sito internet e all’albo della Ripartizione provinciale Personale i risultati delle prove d’esame dei concorsi pubblici e dei reclutamenti mediante prove selettive. 28)
(3) Ove il presente regolamento preveda la pubblicazione di documentazione sul Bollettino Ufficiale della Regione o all’albo della Ripartizione provinciale Personale, tale pubblicazione può essere effettuata anche sul sito internet dell’Amministrazione. Sono fatte salve le forme di pubblicazione a valore legale che dovessero sostituire o affiancare nel tempo il citato Bollettino Ufficiale.
(4) Nel rispetto dei principi di efficacia ed economicità dell’attività amministrativa, la comunicazione al personale dei posti che si rendono vacanti nell’Amministrazione tramite la rete interna provinciale intranet o altri mezzi di comunicazione non è necessaria se è già prevista una procedura apposita mediante specifiche graduatorie pubbliche e nei casi di nomina ai sensi dell’articolo 27, comma 5. 29)