(1) Nel bando per il reclutamento di personale mediante prove selettive sono da indicare, in quanto pertinenti, i medesimi elementi richiesti per le procedure di concorso di cui al Capo II.
(2) La convocazione alle prove selettive è disposta dalla direzione dell’ufficio competente tenuto conto delle necessità e della riserva dei posti per le categorie protette, seguendo la graduatoria stilata nel rispetto dei criteri di cui all’Art. 18 . Per le categorie protette la convocazione è disposta nel rispetto della graduatoria formata in base ai criteri dell’Ufficio Servizio lavoro.
(3) Qualora alle aspiranti e agli aspiranti vengano offerti dei posti nel rispetto della graduatoria prima dell’espletamento delle procedure di selezione del personale, le persone già in servizio, per effetto di tale offerta, sono convocate alle prove di selezione prima degli altri aspiranti.
(4) Sia che le modalità di espletamento delle prove selettive prevedano l’accertamento della sola idoneità o che implichino la scelta dell’aspirante migliore, per ciascun posto disponibile vengono convocati almeno cinque candidati e candidate. I candidati e le candidate in servizio o in graduatoria che si dimettono dopo la convocazione o non si iscrivono più per il periodo successivo sono comunque ammessi alle prove selettive. I singoli bandi possono indicare modalità di dettaglio su idoneità e cancellazioni in relazione alle zone o agli ambiti territoriali.
(5) Al termine di ogni selezione è stilata la graduatoria delle aspiranti e degli aspiranti che hanno superato il reclutamento mediante prove selettive. Essi sono collocati in graduatoria nell’ordine di convocazione, nel caso dell’accertamento dell’idoneità, oppure nel rispetto dei risultati riportati agli esami, nel caso della scelta del candidato ovvero della candidata migliore. Se le prove selettive prevedono più di una prova d’esame, l’idoneità si acquisisce con il superamento di tutte le prove.
(6) Chi supera le prove selettive viene collocato nelle graduatorie di cui all’articolo 13 oppure in quelle delle categorie protette con precedenza rispetto ai candidati e alle candidate che non hanno ancora sostenuto o superato le prove selettive, tenuto conto della graduatoria di cui al comma 5.